1.
Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Sospensione
erogazione ex art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001 – Natura – atto cautelativo
dovuto

2.
Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Sospensione
erogazione ex art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001 – Adozione – Presupposti

1. La sospensione dell’erogazione dei contributi comunitari disposta exart. 33, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001 costituisce un atto cautelativo dovuto “finchè
i fatti non siano definitivamente accertati” che, tuttavia, non preclude il
riavvio dei procedimenti qualora venga prestata idonea garanzia.

2. L’adozione della misura della sospensione dell’erogazione dei contributi
comunitari di cui all’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001 per l’evidenziata
natura cautelare presuppone solo semplici “notizie circostanziate” provenienti
da organismi qualificati. 

N. 00269/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00503/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2015, proposto da:

Angela Rinaldi, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, alla via P. Amedeo, n. 234;

contro
Agea-Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Contenzioso Comunitario dell’AGEA disponeva la sospensione dei procedimenti di erogazione di contributi comunitari a vantaggio della ricorrente fino alla concorrenza di complessivi € 2.406,15 oltre interessi, prot. UCCU.5870 del 26.11.2014, deliberazione n. 2014/493, nonchè della nota di trasmissione prot. 5871 del 26.11.2014, ricevuto in data 9.12.2014;
– ove occorra, anche in sede di disapplicazione, del presupposto verbale di contestazione n. 31/2014 del 9.8.2014 della Stazione di Ruvo di Puglia del Corpo Forestale dello Stato;
nonchè per il riconoscimento del diritto all’erogazione:
1. del contributo (scaduto il 30.6.2014) relativo alla domanda n. 34740244289 sviluppo rurale regolamento CE 1698/2005 zone svantaggiate-aiuto/pagamento misura 2.1.3 ammissibile per l’anno 2013 (saldo € 10.171,24);
2. del contributo relativo alla misura 2.1.2 per l’anno 2014, già  ammesso relativamente all’anno 2014 (€ 9.694,05);
3. del contributo ex Reg. CA 1968/2005 Misure Agroambientali 2.1.4 del 2014 (€ 4.045,44);
4. del contributo, relativo alla misura 2.1.3 per l’anno 2014, già  ammesso, relativamente all’anno 2014 (€ 9.641,11);
5. della domanda unica di pagamento 2014 (contributo ex art. 68 Reg. CE 73/09 Agroambiente e contributo ex Tit. III Reg. 73/209 per pagamento dei titoli per superficie), già  ammessa (saldo € 37.167,89);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea-Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Nicolò Mastropasqua e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che la sospensione dei contributi di cui si tratta è atto cautelativo dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 “finchè i fatti non siano definitivamente accertati” e che i procedimenti sospesi possono essere riavviati prestando idonea garanzia (cfr. comma 2 dello stesso art. 33);
Considerato altresì che l’adozione della misura suddetta, proprio per l’evidenziata natura cautelare, presuppone solo semplici “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati;
Ritenuto che nella fattispecie, proprio in considerazione delle diverse risultanze cui sono pervenuti la Guardia forestale e la Guardia di finanza, si impone la contestata sospensione nelle more dei necessari approfondimenti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Posted in Senza categoria