Elezioni amministrative – Elezioni comunali – Fase preliminare – Liste dei candidati – Ricusazione delle liste – Annullamento del verbale – Ricorso – Termini
Ai sensi dell’art. 129, commi 1 e 3, del c.p.a., il ricorso avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale deve essere proposto nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti da impugnare, provvedendo entro tale termine sia alla notificazione che al deposito del gravame stesso. Il ricorso notificato entro il giorno di scadenza del termine e depositato il primo giorno successivo a tale scadenza è, quindi, irricevibile.
N. 00675/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2015, proposto da:
Francesco Dipalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Rizzo, Roberto Francesco Iannone e Maria Rizzo, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria T.A.R. Puglia-Bari, alla piazza Massari n. 6;
contro
III Sottocommissione Elettorale della Provincia di Bari e U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo 97; Commissione Elettorale Centrale, Ministero dell’Interno, Comune di Altamura;
nei confronti di
Antonello Stigliano, Luigi Lorusso;
per l’annullamento
del verbale 23/2015 della III Sottocommissione Elettorale della Provincia di Bari del 2.5.2015, notificata in data 3.5.2015 con il quale si è provveduto alla ricusazione della lista denominata “Legalità e sviluppo movimento civico Dipalo Francesco” e del sig. sig. Dipalo Francesco, candidato Sindaco alle elezioni amministrative per il comune di Altamura fissate per il 31 maggio 2015;
-di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto della parte ricorrente all’ammissione della predetta lista e del relativo candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della III Sottocommissione Elettorale della Provincia di Bari e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica straordinaria elettorale del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Alfredo Rizzo e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Rilevato che, con ricorso notificato il 6 maggio 2015 ma pervenuto in Segreteria soltanto il 7 maggio successivo, il sig. Francesco Dipalo, nella qualità di candidato Sindaco della lista elettorale “Legalità e sviluppo movimento civico Dipalo Francesco”, presentata per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Altamura, ha chiesto l’annullamento del verbale 23/2015 della III Sottocommissione Elettorale della Provincia di Bari del 2.5.2015, con il quale si è provveduto alla ricusazione della lista stessa;
Rilevato che l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio in data odierna, ha eccepito la tardività del gravame per mancato rispetto dei termini perentori di cui all’art.129 c.p.a.;
Ritenuto di accogliere l’eccezione in parola e di dichiarare, conseguentemente, irricevibile il ricorso risultando agli atti di causa che, in data 3 maggio 2015, il verbale gravato è stato pubblicato per affissione nella casa comunale e altresì, in pari data, notificato al sig. Vito Cicirielli, qualificato -nella relata di notifica- delegato di lista; qualità , peraltro, confermata dallo stesso candidato Sindaco nella querela presentata in data 4 maggio 2015 ai Carabinieri della Sezione staccata di Altamura;
Considerato, infatti, che dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 129 c.p.a., emerge che il ricorso avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale, sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione se prevista, degli atti impugnati; e che, in tale ristretto termine, deve provvedersi -a pena di decadenza- sia alla notificazione che al deposito del gravame stesso;
Rilevato che, nella fattispecie, nel predetto termine si è provveduto soltanto alla notifica, essendo stato effettuato il deposito in segreteria -come già evidenziato- soltanto il 7 maggio;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese del presente giudizio in considerazione della natura della pretesa azionata in giudizio nonchè dei tempi ristrettissimi concessi a tutela del diritto di difesa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)