1. Accesso – Documenti – Riconoscimento malattia professionale – Inail – Parziale ostensione – Illegittimità  – Fattispecie


2.  Accesso – Documenti – Riconoscimento malattia professionale – Inail – Parziale ostensione – Illegittimità  – Attualità  dell’interesse – Contenuto

3. Accesso – Documenti – Dichiarazione di terzi –  Controinteressati – Nozione – Fattispecie

1. Risulta assistita da una motivazione tautologica e pertanto va annullata  la parziale ostensione da parte dell’Inail dei documenti richiesti dal ricorrente per accertare la sussistenza  i presupposti per il riconoscimento di malattia professionale, atteso che, per un verso è indubbio l’interesse sul quale fonda l’istanza, per l’altro non può essere elusa adducendo il rischio “di azioni discriminatorie o indebite repressioni”, come previste dall’art. 2 comma 1 lett. c) del D.M. 757 del 4 novembre 1994 recante il regolamento dei documenti detenuti dal Ministero del lavoro e sottratti all’accesso, in quanto è prevalente l’interesse del ricorrente a conoscere il contenuto di dichiarazioni (rese nelle socie dai collegi del ricorrente) rilevanti ai fini del procedimento in questione. 

2. Non può essere motivato il diniego d’accesso a dichiarazioni rese da dipendenti dell’ente che detiene i documenti con la circostanza che questi siano stati chianti ime testimoni nei giudizi di riconoscimento della malattia professionale, tenuto conto che l’ammissione della testimonianza è subordinata ad una valutazione di rilevanza del giudice, mentre il diritto all’accesso dipende esclusivamente dalla sussistenza del relativo interesse (nella specie riconosciuto, sebbene in parte,  dall’ente destinatario dell’istanza ). 
Peraltro, l’attualità  dell’interesse all’istanza richiesta dalla legge implica che anche la soddisfazione di detto interesse debba essere attuale, corrisponda, cioè anche temporalmente all’interesse dedotto, con l’effetto che non si può ritenere che esso possa essere soddisfatto in futuro con l’escussione di un teste. 

3. Nell’ambito di un procedimento di accesso a documenti contenenti dichiarazioni di terzi, assumono  la natura di controinteressato i soggetti per i quali emergano esigenze di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese o coloro che possano temere di subire ritorsioni, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) del D.M. 757 del 4 novembre 1994 recante il regolamento dei documenti detenuti dal Ministero del lavoro e sottratti all’accesso per il rischio di “azioni discriminatorie o indebite repressioni”, ipotesi assenti nel caso di specie, dove i profili di riservatezza attengono esclusivamente al ricorrente, mentre non vi è pericolo di ritorsioni sui terzi dichiaranti, in quanto i documenti sono stati richiesti da chi non ha alcun tipo di relazione formale con quest’ultimi (l’Inail, pertanto, non avrebbe dovuto chiedere ai terzi  dichiaranti il consenso in qualità  di controintneressati al procedimento).  

N. 00655/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele D’Innella, con domicilio eletto presso Raffaele D’Innella, in Bari, Via Andrea da Bari, n.141; 

contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso Vitantonio Caruso, in Bari, Avvocatura Regionale dell’Inail, Lungomare Trieste, n. 29; 

nei confronti di
Arturo Giorza, Tiziana Veneto, Alfredo Dellisanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Baccolini, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
del provvedimento del 24.7.2014 dell’Inail di diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento di riconoscimento di malattia professionale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di Arturo Giorza, di Tiziana Veneto e di Alfredo Dellisanti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 d. lg. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Raffaele D’Innella e Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente lamenta la solo parziale ostensione dei documenti, richiesti con istanza del 7.4.2014, inerenti al procedimento di riconoscimento di malattia professionale promosso con istanza del 28.5.2013 e conclusosi con accertamento negativo da parte dell’Inail.
I documenti dei quali è stati negato l’accesso con nota del 24.7.2014, riguardano le dichiarazioni rese dai controinteressati, che erano colleghi di lavoro del ricorrente nel periodo durante il quale questi avrebbe contratto la patologia della quale ha chiesto accertarsi la genesi lavorativa.
L’Inail giustifica il diniego perchè, stante l’opposizione all’accesso manifestata dai controinteressati, troverebbe applicazione l’art. 2 comma 1 lett. c) d.m. n. 757 del 4.11.1994 (regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che sottrae all’accesso “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività  ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
Nondimeno, secondo l’Inail, l’interesse a conoscere il contenuto delle dichiarazioni secretate potrebbe essere soddisfatto in seno ai giudizi promossi dal ricorrente nei quali i controinteressati sono indicati come testimoni.
-OMISSIS- impugna il diniego deducendo:
Violazione ed erronea applicazione di legge (articoli 9,10, 22, 23, 24, 25 l. 241/90 e d.P.R. 184/2006 – violazione del regolamento INAIL in materia di accesso (articoli 13, 14, e 15 delibera del Consiglio di amministrazione n. 13.1.2000) – violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa – difetto assoluto di istruttoria.
Resistono il Comune e i controinteressati.
Il ricorso è fondato.
Qualunque sia il contenuto delle dichiarazioni rese dai controinteressati, si deve presumere che esse fossero necessarie per condurre, ai sensi dell’art. 6 l. 241/90, un’istruttoria adeguata e completa del procedimento di accertamento della malattia professionale del ricorrente.
Dunque l’interesse all’accesso di dette dichiarazioni, come a tutti gli atti istruttori, sussiste poichè il procedimento nel quale esse sono state acquisite riguarda direttamente il ricorrente e permane anche se, come sostenuto dall’Inail, -OMISSIS- potrebbe assumere le notizie contenute nelle dichiarazioni in seno ai procedimenti pendenti ove i dichiaranti sarebbero indicati come testimoni.
Si tratta all’evidenza di una motivazione tautologica.
A parte l’ovvia impossibilità  di porre a taluno domande su fatti dei quali l’interrogante è all’oscuro perchè ne sono state secretate le fonti, è del tutto evidente che l’interesse all’accesso non può essere escluso solo perchè il contenuto dei documenti richiesti potrebbe essere assunto in futuro, tramite una prova testimoniale in un processo, il cui oggetto è diverso da quello del procedimento nel quale sono stati formati, per l’ovvia ragione che l’escussione dei dichiaranti su tali circostanze è subordinata ad un giudizio di rilevanza e decisività , mentre il diritto d’accesso, nel caso in decisione, dipende esclusivamente dalla sussistenza del relativo interesse, riconosciuto dall’Inail in capo al ricorrente.
Del resto l’attualità  dell’interesse, oltre a costituire condizione necessaria del diritto d’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n. 3683), esprime l’esigenza che la relativa soddisfazione sia parimenti attuale, corrisponda cioè anche temporalmente all’interesse dedotto e non sia, come di fatto stabilito dall’Inail, differita ad una occasione eventuale e successiva, perchè ciò equivale a lasciare detto interesse fino ad allora insoddisfatto.
Ancor meno fondata è la ragione di diniego affidata dall’Inail – che richiama il d.m. 757/94 – alla necessità  di tutelare i dichiaranti da possibili ritorsioni in conseguenza dell’ostensione delle loro dichiarazioni.
E’ evidente che la cautela posta dal d.m. citato, considera in astratto la possibilità  di ritorsioni in danno dei dichiaranti ad opera di chi dispone nei loro confronti di un qualche potere formale, esercitando il quale poter reagire ad un comportamento non gradito.
Il ricorrente, che non lavora più alle dipendenze dell’azienda datrice di lavoro dei controinteressati, non ha però con essi alcun tipo di relazione, tantomeno di supremazia.
Non ricorre perciò l’ipotesi contemplata dall’art. 2 del d.m. 757/94 che eccezionalmente, ai sensi dell’art. 24 l. 241/90, esclude l’accesso dell’interessato ai documenti quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.
Di ciò mostra di essere consapevole l’Inail che con la nota del 12.5.2014, nel rilevare l’identità  delle motivazioni addotte dai controinteressati per opporsi all’ostensione delle loro dichiarazioni, ipotizza che entrambi abbiano subito pressioni dal comune datore di lavoro.
E’ dunque evidente che l’interesse dei dichiaranti a sottrarre le deposizioni all’accesso potrebbe valere nei confronti del datore di lavoro, non già  del ricorrente nei confronti del quale dunque non possono dirsi neppure controinteressati.
La circostanza è rilevante poichè la pubblica amministrazione che riceve un’istanza di accesso deve verificare se esistono controinteressati e tali sono coloro che potrebbero essere lesi nella sfera del riservatezza o, nel caso specifico, essere esposti a ritorsioni in seguito all’ostensione.
Nel caso in esame non venendo in rilievo esigenze di riservatezza dei dichiaranti – i fatti a loro conoscenza oggetto del procedimento nel corso del quale sono stati sentiti, riguardano la sfera personale e sensibile del ricorrente – nè il pericolo di ritorsioni – perchè i documenti sono stati richiesti da chi non ha alcun tipo di relazione formale con i dichiaranti – l’Inail non avrebbe dovuto chiedere loro il consenso all’ostensione.
Non essendovi pertanto legittime ragioni di sottrarre all’accesso le dichiarazioni delle persone sentite nel procedimento che riguarda -OMISSIS-, il ricorso deve essere accolto con le conseguenze di legge, anche in ordine al riparto delle spese che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Inail di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, l’accesso ai documenti, fra quelli richiesti da -OMISSIS- con istanza di accesso del 7.4.2014, che non sono stati ancora consegnati.
Pone le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3800,00, a carico dell’Inail per € 2.000,00 e a carico di ciascuno dei controinteressati per € 600,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 con onere a carico dell’Inail.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria