1. 1. Giurisdizione – Pianificazione generale – Piani attuativi – Cessione volontaria dei suoli ricadenti – Giurisdizione esclusiva  
2. 2. Procedimento amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Effetti caducanti – Discrezionalità  della p.A. – Sussiste  

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimenti impugnati – Illegittimità  derivata – mancata impugnazione atto presupposto – Inammissibilità  del ricorso 
 

1. A prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti ad una cessione del suolo (nel caso di specie “vendita”) oggetto di un Piano di insediamenti produttivi approvato,   sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poichè,  è incontestato che la cessione volontaria sostituisce ex art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241 il provvedimento ablatorio attuativo del vincolo espropriativo impresso dal PIP al suolo del ricorrente (nel caso di specie tale circostanza risulta confermata dallo stesso atto di cessione  dal quale emerge che detto terreno è inserito nel piano particellare di esproprio).


2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 c.p.a., l’effetto demolitorio retroattivo dell’annullamento, tale da travolgere gli atti – cessione e assegnazione del suolo – che si collocano temporalmente fra la delibera di approvazione del PIP e la delibera che ne ha disposto l’annullamento, non opera ipso iure,  posto che la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l’inevitabilità  della retroattività  degli effetti dell’annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale. Ne consegue che la pubblica amministrazione può senz’altro stabilire discrezionalmente e quindi previa adeguata motivazione, che dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico, la decorrenza ex nunc dell’annullamento in via di autotutela di un provvedimento ed escluderne le conseguenze caducanti sugli atti e provvedimenti che dipendono necessariamente dall’atto annullato (nella specie la domanda aveva ad oggetto la rimozione in via derivata dell’accordo di cessione, conseguente al ritiro in autotutela delle delibere di approvazione del PIP).


3. àˆ inammissibile la domanda avente sostanzialmente ad oggetto la rimozione in via derivata dell’accordo di cessione, conseguente al ritiro in autotutela delle delibere di approvazione del PIP qualora  il ricorrente non abbia impugnato nei termini la delibera di annullamento del PIP, nella parte in cui fa salvi gli effetti del PIP medio tempore prodottisi.

N. 00653/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2011, proposto da: 
Donato Mancini, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Paoletti e Ginevra Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis, in Bari, Via Davanzati n.33; 

contro
Comune di Chieuti, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva in Bari, Via G. Petroni n. 3; 

nei confronti di
Matteo Balice, Donato Silverio, Filomena Fiadino, Antonio D’Amicis, Silvio Vittorio Gallucci; 

per la restituzione
del terreno sito nel Comune di Chieuti, in catasto alla partita 1271, foglio 18, particella 106, oggetto di cessione volontaria per l’attuazione del PIP approvato con delibere del Consiglio comunale di Chieuti n. 54 del 15.11.1999 e n. 1 del 17.1.2000, annullate in autotutela con delibera del Consiglio comunale di Chieuti n. 37 del 18.7.2007, nonchè,
per il risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chieuti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Francesco De Robertis e Giacinto Lombardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in data 9.11.2001 cedeva al Comune di Chieuti, a titolo oneroso, un suolo, distinto in catasto alla partita 1271, fg. 18 particella 106 (frazionata in particelle da 195 a 205) tipizzato – a seguito dell’approvazione del PIP con delibere n. 54 del 15.11.1999 e n. 1 del 17.1.2000 – come zona D1 edificabile (ad uso artigianale, semindustriale, commerciale e annesse residenze).
Parte di detto terreno (particelle 201, 196,199,197 e il cassone C) veniva assegnato al ricorrente e parte ai controinteressati (particelle 198, 202, 203, 204, 205) in attuazione del PIP.
Le delibere di approvazione del PIP venivano poi annullate in autotutela con delibera di C.C. n. 37 del 18.7.2007, perchè il piano non era stato sottoposto all’approvazione della Regione, come stabilito dalla l. 56/80, cui lo stesso PRG previgente, del quale il PIP costituisce variante speciale e dichiarazione di pubblica utilità  delle aree annesse, non era stato adeguato.
Tuttavia la delibera di annullamento ha disposto la conservazione degli effetti del PIP facendo salvi gli atti e provvedimenti che ne costituiscono attuazione, in particolare quelli di apprensione e di assegnazione dei suoli ai richiedenti.
Il ricorrente censura tale determinazione perchè sarebbe stata assunta in assoluta carenza di potere.
Chiede quindi la restituzione della porzione di terreno assegnata ai controinteressati poichè l’annullamento delle delibere di approvazione del PIP determinerebbe la rimozione ex tunc del presupposto di dette assegnazioni, prima fra tutte la dichiarazione di pubblica utilità  insita nell’approvazione del PIP, che costituisce la causa concreta della cessione di dette aree da esso ricorrente al Comune dalla quale dipendono poi le successive assegnazioni.
Il Comune di Chieuti eccepisce.
– il difetto di giurisdizione del TAR, in ragione della natura di contratto di diritto privato della cessione del suolo del ricorrente espressamente qualificato “vendita” dalle parti nell’art. 4 della convenzione;
– l’inammissibilità  e l’irricevibilità  del ricorso perchè senza impugnarla, senza dunque formulare motivi specifici di gravame, censura la delibera di C.C. 37/2007 nella parte in cui dispone la conservazione degli effetti dell’approvazione del PIP.
Deduce inoltre che, seppure ricorresse la giurisdizione esclusiva del g.a., l’azione , poichè postula l’annullamento del contratto di cessione, sarebbe prescritta per decorso del quinquennio, ma anche del più lungo termine di prescrizione ordinaria, decorrenti entrambi dalla sottoscrizione.
Inoltre il Comune sottolinea che la delibera di annullamento, adottata per vizi procedimentali nell’approvazione del PIP, lungi dal porre in dubbio la pubblica utilità  del PIP, ne ribadisce i contenuti sostanziali, tanto da ricondurli nel Documento programmatico preliminare facendone salvi i provvedimenti attuativi siccome funzionali alla realizzazione del programma di sviluppo industriale.
All’udienza del 26.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poichè, indipendentemente dal nomen iuris che le parti hanno attribuito all’atto di trasferimento al Comune del terreno per cui è causa, è incontestato che la cessione volontaria per cui è causa sostituisce ex art. 11 L. n. 241/90 il provvedimento ablatorio attuativo del vincolo espropriativo impresso dal PIP al suolo del ricorrente, tanto da risultare detto terreno inserito nel piano particellare di esproprio, come si evince dallo stesso atto di cessione (all. 3 del Comune).
Preliminarmente il Collegio osserva che la domanda ha sostanzialmente ad oggetto la rimozione in via derivata dell’accordo di cessione, conseguente al ritiro in autotutela delle delibere di approvazione del PIP.
E infatti, benchè la delibera n. 37/2007 parli di “revoca”, correttamente il ricorrente ne riconduce il contenuto all’ipotesi dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. 241/90, in quanto l’atto di ritiro trova ragione nell’accertata violazione delle norme procedimentali di formazione del PIP.
Più specificamente l’azione promossa mira alla restituzione del suolo, che si troverebbe ormai sine titulo in mano altrui, perchè il Comune non avrebbe potuto “recuperare” in autotutela gli atti e provvedimenti prodotti medio tempore dal PIP e unitamente a questo travolti ex tunc dall’annullamento.
Nel caso in esame però l’effetto demolitorio retroattivo dell’annullamento, tale da travolgere gli atti – cessione e assegnazione del suolo – che si collocano temporalmente fra la delibera di approvazione del PIP e la delibera che ne ha disposto l’annullamento, non opera ipso iure, come prospettato dal ricorrente, perchè tale effetto, derogabile discrezionalmente da parte del Comune, è stato impedito dalla decisione ivi contenuta di far salvi detti atti di esecuzione del PIP.
La fattispecie va letta infatti alla luce del principio secondo il quale: “la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l’inevitabilità  della retroattività  degli effetti dell’annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 ed art. 34, co. 1, lett. a), c.p.a.)” (Consiglio di Stato 2755/2011).
Ne consegue che la pubblica amministrazione può senz’altro stabilire, con adeguata motivazione che dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico, la decorrenza ex nunc dell’annullamento in via di autotutela di un provvedimento ed escluderne le conseguenze caducanti – uno degli effetti tipici dell’annullamento – sugli atti e provvedimenti che dipendono necessariamente dall’atto annullato.
Nel caso in decisione quindi il Comune non ha legittimato un’occupazione ormai priva della copertura legale tipica – la dichiarazione di pubblica utilità  – come sostenuto dal ricorrente, perchè la delibera n. 37/2007, facendo salvi gli effetti dell’approvazione del PIP, ha sostanzialmente disposto che l’annullamento avesse effetti istantanei e non retroattivi e che il contenuto delle delibere di approvazione del PIP confluisse nel Documento programmatico preliminare.
Come accennato però, il ricorrente non ha impugnato la delibera di annullamento del PIP , risalente per di più a circa quattro anni prima della notifica del ricorso, alla quale il ricorrente stesso riconduce la lesione lamentata ( pag. 5 n.16, memoria del 20.2.2015), nella parte in cui fa salvi gli effetti del PIP medio tempore prodottisi.
Deve pertanto essere accolta l’eccezione di inammissibilità  del ricorso avanzata dal Comune.
Sussistono tuttavia le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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