Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Assegnazione ad altra sede di servizio per ricongiungimento familiare – Discrezionalità dell’amministrazione – Sussiste
L’art. 42 bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 152 che prevede, l’assegnazione a richiesta ad altra sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione ove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, genitori con figli minori fino a tre anni di età , non attribuisce un diritto incondizionato, ma preveda la valutazione dell’Amministrazione sulla base di una duplice condizione: la prima, che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondere posizione retributiva e, la seconda, che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione.
N. 00258/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00440/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2015, proposto da:
Marco De Mitri, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Crisostomo, con domicilio eletto presso Nicola Losito in Bari, Via Dante, n. 33;
contro
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Per Le Risorse Umane, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per le risorse umane prot. N. 333- D/3578, divisione 2°, sezione missioni, assegnazioni temporanee assegnazioni speciali, dato il 21.01.2015 notificato il 4.02.2015, con il quale ha respinto la richiesta di assegnazione temporanea presso il commissariato del Comune di Nardò del 20.11.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Per Le Risorse Umane;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giovanni Crisostomo;
Considerato che il gravato provvedimento è relativo all’applicazione dell’art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale “il genitore con figli minori fino a tre anni di età , dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondete posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”;
Ritenuto che il beneficio contemplato dalla norma sopra citata non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso alla valutazione dell’Amministrazione sulla base di una duplice condizione: la prima, che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e, la seconda, che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione;
Rilevato che, nel caso in esame, il diniego gravato si fonda sulla mancanza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva a quella del ricorrente presso la Questura di Lecce, Commissariato di Nardò (sede di destinazione) e sulla sussistenza, invece, della carenza di organico nella medesima posizione retributiva presso la Questura di Bari (sede di attuale assegnazione), dato, peraltro, confermato dal Direzione Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell’Interno, con nota del 16 aprile 2015;
Considerato che, pertanto, il ricorso non appare fondato sotto il profilo del fumus, atteso che, in mancanza dei presupposti di legge, il beneficio non può essere concesso;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)