1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di condanna del giudice ordinario – Quantificazione del dovuto – Necessità  – Inammissibilità  
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza di condanna del giudice ordinario – Rilascio immobile – Inammissibilità 

1. àˆ inammissibile  il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario di condanna della pubblica amministrazione contenente un accertamento giudiziale della pretesa soltanto generico con la necessità  di ulteriori accertamenti riservati al giudice ordinario, non presentando, detto provvedimento,  i requisiti dell’art. 112 comma 2 lett c) del c.p.a. Nel giudizio di ottemperanza, infatti, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, solo ove l’ammontare della prestazione spettante all’interessato sia determinata, ovvero terminabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto esauribili dalla sentenza ottemperanza. 
2. La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al rilascio di un immobile non è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza – con conseguente declaratoria di inammissibilità  del ricorso – tenuto conto che la specifica configurazione delle modalità  di rilascio dell’immobile rientra nell’attribuzione del giudice ordinario in sede esecutiva, anch’esse concernendo la risoluzione di problemi pratico applicativi da risolvere in un procedimento giurisdizionale a contraddittorio pieno.

N. 00638/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2014, proposto da:
Fondazione Pia Lorenzo Scillitani, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Daniele, con domicilio eletto presso Alessandro Costa, in Bari, Via Roberto Da Bari, 108;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, Piazza Garibaldi, 23;

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 818 emessa dal Tribunale civile di Foggia in data 5 giugno 2013, avente ad oggetto locazione di immobili;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Gianluca Daniele e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 818 depositata in data 5 giugno 2013, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra il Comune di Foggia e l’odierna ricorrente Fondazione Pia Lorenzo Scillitani, il Tribunale civile di Foggia così decideva:
«(¦) 1) rigetta la domanda principale del ricorrente; 2) condanna il Comune resistente al rilascio dell’immobile per cui è causa per intervenuta cessazione del contratto di locazione, concluso tra le parti il 12/02/2001, alla naturale scadenza contrattuale dell’11/02/2007; 3) accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per i motivi sopra indicati che determina nella somma di denaro corrispondente all’entità  dei canoni di locazione non pagati dalla scadenza al momento del rilascio effettivo; 4) Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, compensate per la metà , liquida per la parte residua in E. 170,00 per esborsi ed E. 800,00 per competenze professionali ex D.M. 140/2012. (¦)».
Tale sentenza veniva notificata al Comune di Foggia in forma esecutiva in data 1.7.2013.
Tuttavia, alla notifica non seguiva alcun effetto, permanendo il detto Comune nella occupazione dell’immobile per cui vi era stata causa e non provvedendo l’Ente resistente alla corresponsione delle somme di cui al citato titolo giudiziale.
La sentenza de qua passava in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 23.1.2014.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
Nel giudizio per ottemperanza che si svolge innanzi al Giudice Amministrativo, infatti, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenze del Giudice Ordinario di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme, solo ove l’ammontare della prestazione spettante all’interessato sia determinata, ovvero determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto desumibili dalla sentenza ottemperanda.
Qualora, invece, l’accertamento giudiziale della pretesa sia solo generico, per cui ai fini della relativa quantificazione sia richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti, peraltro riservati al Giudice Ordinario in sede esecutiva, occorre necessariamente procedere innanzi a tale Giudice ai fini della preliminare specificazione delle somme spettanti (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n. 5784).
Nel caso di specie, in particolare, gli elementi per effettuare il computo delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno alla fondazione ricorrente non sono in ogni caso desumibili dal titolo, atteso che nè nella parte motiva della sentenza, nè nel dispositivo è contenuto alcun riferimento, neppure implicito, ai dati necessari per detta quantificazione, con particolare riguardo all’importo dei canoni effettivi di cui al contratto di locazione intercorso fra le parti.
Dunque, non può desumersi dal contenuto della prefata statuizione giudiziale alcun accertamento specifico che consenta di ritenere validi, ai fini della corretta quantificazione degli importi dovuti, gli elementi in questione.
Per quanto detto, la sentenza ottemperanda, in quanto generica, non può essere considerata valido titolo esecutivo, per difetto del requisito di liquidità  del diritto fatto valere ex art. 474 c.p.c..
Va infine rilevato come, in ogni caso, la quantificazione degli importi dovuti nel caso in esame non si risolve in una semplice operazione aritmetica, richiedendosi un ulteriore specifico accertamento tecnico, attraverso l’elaborazione dei dati rilevanti, con conseguente necessità  di un ulteriore giudizio ai fini della determinazione delquantum debeatur, previa individuazione, in contraddittorio tra le parti, del corretto meccanismo di calcolo e dei dati da elaborare.
Analogo ragionamento può essere svolto in relazione alla condanna del Comune resistente al rilascio dell’immobile per cui vi era stata controversia fra le parti.
La specifica configurazione delle modalità  attuative del rilascio rientra nelle attribuzione del Giudice Ordinario in sede esecutiva, anch’esse concernendo la risoluzione di problemi pratico applicativi da risolvere in un procedimento giurisdizionale a contraddittorio pieno.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Fondazione Pia Lorenzo Scillitani al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Foggia, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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