Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione di ordine generale – Possesso – Sussistenza per tutta la durata della procedura di gara – Necessità 

Ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 12 aprile 1006, n. 163, l’attestazione SOA rileva non solo quale requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, ma anche quale imprescindibile requisito per l’esecuzione a qualsiasi titolo di lavori pubblici, in modo che siano assicurate qualità , professionalità  e serietà  nel loro svolgimento. Ne consegue che le scelte selettive dell’Amministrazione non possono che ricadere su imprese dotate della qualificazione ritenuta necessaria che, peraltro, deve essere posseduta dalla società  concorrente sia nel corso della procedura selettiva di evidenza pubblica, che nel corso dell’attuazione del rapporto contrattuale.

N. 00628/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da: 
Impromed Consorzio Stabile s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Magliocca, con domicilio eletto in Bari, Via Niccolò Piccinni, 76; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota prot. 3030 del 26 marzo 2014, ricevuta il 3 aprile 2014 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, comunicava ad Impromed Consorzio Stabile s.p.a. l’annullamento in via di autotutela, ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.lgs. 163/2006, dell’aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di restauro e riqualificazione dell’ex convento S. Antonio in Taranto – Progetto Principale datato maggio 2009, dell’importo complessivo di € 7.375.719,88 approvato con D.D.R. n. 36 del 13.05.2009 – secondo stralcio;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Antonio Magliocca; Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con ricorso passato per la notifica il 3 maggio 2014 e depositato il successivo 16 maggio 2014, il Consorzio Stabile Impromed s.p.a. ha impugnato la nota del 26 marzo 2014, prot. 3030 (ricevuta il 3 aprile 2014) con la quale il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha annullato in via di autotutela l’aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di restauro e riqualificazione dell’ex convento S. Antonio in Taranto – Progetto Principale datato maggio 2009, dell’importo complessivo di € 7.375.719,88, approvato con D.D.R. n. 36 del 13.05.2009 – II stralcio.
2. Il ricorrente ha premesso di aver già  conseguito, giusta Decreto del Direttore Generale n. 145 del 30 novembre 2010, l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro e recupero del compendio demaniale exConvento di S. Antonio in Taranto – I stralcio, avendo presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, a seguito di procedura ristretta esperita, previa pubblicazione del bando di gara spedito alla G.U.U.E. il 16.07.2009; sicchè in data 3 maggio 2011 era stato stipulato il contratto di appalto, relativo a lavori dell’importo complessivo di € 1.581.987,76, poi regolarmente eseguito.
2.1 Precisava che nel bando era segnatamente previsto che, “Ai sensi dell’art. 204 comma 1 bis del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà  di procedere all’affidamento con procedura negoziata al soggetto aggiudicatario del presente appalto dei lavori relativi a lotti successivi nel rispetto delle modalità  e condizioni fissati dalla presente norma” e che, in applicazione della succitata disposizione, l’Amministrazione, resisi disponibili ulteriori fondi per il completamento delle opere in questione, con nota del 16 settembre 2013, prot. n. 8257, aveva disposto in suo favore l’affidamento dei lavori anche relativi al II stralcio, per l’importo netto di € 3.292.141,90. Il Consorzio era stato, quindi, invitato a far pervenire la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-economici per la stipula del relativo contratto aggiuntivo, tra cui l’attestazione SOA; sicchè in data 16 dicembre 2013, con nota prot. 11940, il Ministero aveva confermato la definitiva aggiudicazione dei lavori in oggetto.
2.2 Tuttavia l’Amministrazione, avendo rilevato l’avvenuta scadenza del certificato SOA presentato dall’aggiudicataria, così come anche risultante dall’interrogazione del sistema informatico del Casellario dell’A.V.C.P., con successive note del 19 e 27 febbraio 2014 e del 13 marzo 2014, aveva invitato quest’ultima a produrre nuova attestazione SOA con validità  in corso, con espressa avvertenza che la sua mancata presentazione avrebbe comportato l’annullamento dell’aggiudicazione; come poi di fatto disposto con provvedimento del 26 marzo 2014, prot. 3030.
3. Con il ricorso in esame è impugnato il prefato provvedimento di annullamento, appunto emanato dalla resistente Amministrazione per aver ritenuto non provati dalla Impromed i requisiti di qualificazione richiesti, atteso che la validità  triennale della SOA risultava già  scaduta a far data dal 28 gennaio 2012, in assenza della necessaria verifica triennale.
3.1 Con i primi due motivi l’impresa ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, l’illegittima applicazione da parte della S.A. delle disposizioni relative alla verifica triennale della SOA. In particolare, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe sconfessato in maniera erronea, illegittima e contraddittoria quanto attestato con i suoi precedenti atti, sulla scorta di un’interpretazione della disciplina delle verifiche triennali inapplicabile al caso di specie. Mancava, infatti, una nuova e differente gara rispetto a quella cui aveva fatto seguito la stipula del contratto principale del 3 maggio 2011, sicchè non potendo discorrersi di aggiudicazione in senso proprio, conseguente all’esperimento di una nuova gara, bensì solo di stipula di un contratto aggiuntivo ed additivo di altro contratto già  stipulato nel 2011, per l’intero e per il primo stralcio di opere, la disciplina sulle verifiche triennali non sarebbe affatto applicabile (cfr. pag.14 ricorso introduttivo).
3.2 Con un ultimo motivo, parte ricorrente ha infine dedotto la violazione degli artt. 7 e 21 octies della legge 241/1990, per non avere l’Amministrazione effettuato la comunicazione di avvio del procedimento, impedendo così alla società  interessata di fornire il suo apporto partecipativo ed in particolare di rappresentare la non applicabilità  della disciplina relativa alla verifica triennale delle attestazioni SOA al caso di specie.
4. In data 28 maggio 2014 si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Puglia, chiedendone il rigetto e depositando puntuale relazione a firma del Direttore generale della prefata Direzione regionale del Ministero.
5. Con ordinanza cautelare n. 293 del 29 maggio 2014 è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
6. All’udienza del 25 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le ragioni di cui in motivazione.
2. Il Consorzio Impromed contesta, come già  accennato nella narrativa in fatto, la legittimità  del provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Puglia, di annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione definitiva precedentemente disposta in data 16 dicembre 2013, relativa al secondo stralcio di lavori per il restauro e riqualificazione dell’ex convento S. Antonio in Taranto. Con detto provvedimento la prefata Amministrazione ha precisato, in particolare, che “al momento della sua emanazione la suddetta aggiudicazione era in contrasto con le norme di legge in materia di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici in quanto intervenuta in data successiva a quella di scadenza (28 gennaio 2012) dell’Attestazione SOA con validità  triennale come risulta dal certificato trasmesso da codesta Ditta in allegato alla nota del 27 settembre 2013 e da interrogazione del sistema informativo digitale del Casellario dell’Autorità  per la Vigilanza(¦..). A tal fine a nulla giova il contratto finalizzato alla rinnovazione dell’attestazione SOA del 18 settembre 2013 stipulato con la SOA Consult di Napoli in quanto relativo alle scadenze di validità  quinquennale, laddove la validità  triennale era già  scaduta al momento dell’aggiudicazione con una evidente soluzione di continuità  nel mantenimento dei requisiti di qualificazione”. Secondo la prospettazione difensiva svolta con i primi due motivi di ricorso, sarebbe erronea la premessa di fondo addotta dalla S.A. per motivare l’annullamento, ovvero l’applicabilità  al caso di specie della disciplina delle verifiche triennali, essendo invece sufficiente, secondo il ricorrente Consorzio, a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità  tecnica, l’aver provato di possedere l’attestazione SOA con riferimento al momento della stipula del primo contratto, nonchè l’aver prodotto il successivo contratto del 18 settembre 2013, di rinnovo della medesima certificazione.
3. I motivi di doglianza in esame non colgono nel segno.
4. Come infatti anche ben evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli atti che hanno segnato la peculiare procedura selettiva, il dato dirimente ai fini della risoluzione della controversia in esame è costituito dalla circostanza per cui, quando la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha confermato la sua volontà  di estendere, sulla base della procedura selettiva già  svolta, l’affidamento alla Impromed anche dei lavori di cui al secondo stralcio (ma subordinatamente alla verifica dei requisiti originariamente richiesti per l’esecuzione delle opere), questa non risultava più titolare di attestazione SOA in corso di validità .
5. Vanno, dunque, senz’altro ribadite le motivazioni già  poste dal Collegio a fondamento dell’ordinanza reiettiva della misura cautelare.
5.1 In particolare, vanno ribaditi pacifici principi per cui, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs n. 163/2006, l’attestazione SOA rileva non solo quale requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, ma anche quale imprescindibile requisito per l’esecuzione a qualsiasi titolo di lavori pubblici, in modo che siano assicurate qualità , professionalità  e serietà  nel loro svolgimento. Ne consegue che le scelte selettive dell’Amministrazione non possono che ricadere su imprese dotate della qualificazione ritenuta necessaria che, peraltro, deve permanere sia nel corso della procedura selettiva di evidenza pubblica che nel corso dell’attuazione del rapporto contrattuale.
5.2 Quanto ai dubbi segnatamente prospettati dal ricorrente in ordine all’applicabilità  della disciplina sulle verifiche triennali al caso di specie, essi risultano facilmente superati dalle chiarificatrici disposizioni normative contenute nel regolamento di attuazione al codice dei contratti, oltre che dai pacifici principi giurisprudenziali espressi in subiecta materia.
5.2.1 Ai sensi dell’ art. 76, co. 5, D.P.R. n. 207 del 2010, l’efficacia delle attestazioni SOA è fissata in cinque anni con obbligo, alla scadenza del primo triennio, di effettuare una verifica finalizzata all’accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale. Il successivo art. 77 prevede, in particolare che: “In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità  dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
Come ribadito dalla giurisprudenza, la menzionata verifica triennale con esito positivo costituisce una condizione necessaria per confermare la validità  della certificazione SOA dopo il primo triennio e sino alla scadenza del quinquennio, ed il rispetto dei termini ivi previsti per la procedura di verifica, da attivarsi 90 giorni prima della scadenza del termine di validità  triennale, consente alla impresa interessata di evitare di incorrere nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA, assicurandone la continuità  per l’intero quinquennio. La persistenza della validità  dell’attestazione di qualificazione per cinque anni, pertanto, è subordinata all’effettuazione della verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 17 dello stesso d.P.R. n. 34/2000, e di capacità  strutturale. A detta verifica è pacificamente attribuita valenza costitutiva, di modo che, qualora l’impresa, alla scadenza del triennio, non si sottoponga al prescritto controllo, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla predetta scadenza fino all’effettuazione della verifica con esito positivo (cfr. Adunanza Plenaria del Cons. di Stato, 18 luglio 2012 n. 27; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1987; Tar Trentino Alto Adige, 6 novembre 2008, n. 284; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2008, n. 1100; Tar Sardegna, sez. I, 1 novembre 2007, n. 2047). In sostanza, nel periodo non coperto dalla verifica, il concorrente non può ritenersi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. Ne consegue che in tal caso gli effetti di un’eventuale verifica positiva, lungi dall’avere portata retroattiva, decorreranno solo dal momento della ricezione da parte dell’impresa della comunicazione del suo esito favorevole; mentre in caso di esito negativo della verifica, la validità  della SOA resterà  limitata all’originaria validità  triennale.
5.2.2 Onde applicare correttamente i principi su richiamati alla fattispecie all’esame del Collegio, occorre muovere da una breve premessa che consenta di puntualizzare i termini dello svolgimento fattuale della vicenda. All’uopo, basti qui rilevare che al momento dell’adozione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione dei lavori relativi al II stralcio (ovvero in data 16 dicembre 2013) l’impresa ricorrente non era in possesso di valida attestazione SOA, così come richiesta dall’Amministrazione in relazione ai lavori da eseguirsi.
Il Consorzio Impromed, infatti, aveva conseguito un’attestazione SOA, in data 29 gennaio 2009, con scadenza quinquennale il 28 gennaio 2014, previa verifica triennale in data 28 gennaio 2012. In assenza di detta verifica la SOA risultava aver perso la sua validità .
Come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, a nulla rileva che in data 18 settembre 2013, ovvero solo successivamente alla comunicazione da parte della S.A. di affidamento del II Stralcio dei lavori in questione (del 16 settembre 2013), il Consorzio Impromed abbia presentato istanza di rinnovo della certificazione alla società  SOA Consult di Napoli, il cui accoglimento avrebbe, per quanto detto, prodotto effetti temporalmente limitati, ovvero solo a far data dall’eventuale esito positivo della verifica. Nel caso di specie, a confutare ogni dubbio interviene la circostanza che la Società  di attestazione non ha proceduto al mero rinnovo, bensì ha rilasciato una nuova certificazione SOA, valida, peraltro, solo a far data dal 13 marzo 2014 (con scadenza della validità  triennale al 12 marzo 2017 e quinquennale al 12 marzo 2019).
5.3 Dunque, il contratto di rinnovo, più volte richiamato dalla difesa del ricorrente, non ha saldato affatto la validità  della precedente SOA alla nuova certificazione, come visto conseguita solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sicchè quest’ultimo risulta correttamente annullato da parte della S.A., proprio in quanto in contrasto con le vigenti disposizioni normative in tema di certificazione della qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici, non potendo le imprese che ne siano prive partecipare a qualsivoglia procedura per l’affidamento di contratti pubblici, risultarne aggiudicatarie, nè eseguire i relativi lavori.
6. Priva di pregio risulta, infine, la censura di cui all’ultimo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione da parte della S.A. delle garanzie partecipative; circostanza questa che le avrebbe impedito di rappresentare all’Amministrazione la non applicabilità  al caso di specie della verifica triennale dell’attestazione SOA. Infatti, i rilievi che secondo il Consorzio Impromed avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad una diversa valutazione nell’ambito del procedimento di secondo grado, per quanto detto innanzi, non riescono a superare le ragioni sostanziali alla base del provvedimento di annullamento, che, anche alla luce di quanto argomentato dall’Amministrazione in giudizio non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
7. In conclusione il ricorso è respinto.
8. La peculiarità  della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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