1. Processo amministrativo – Gara – Impugnazione aggiudicazione – Ricorso incidentale paralizzante – esame prioritario – Necessità 
2. Processo amministrativo – Gara – Requisiti generali di partecipazione – Avvalimento – Contenuto
3.  Contratti pubblici – Gara – Requisiti di capacità  professionale – Precedente svolgimento dei servizi oggetto di gara – Committenza privata – irrilevanza

1. Come statuito dalle Adunanze Plenarie n. 4/2011 e n. 9/2014, deve essere prioritariamente esaminato il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, con effetto paralizzante rispetto al ricorso principale.
2. La messa a disposizione del requisito mancante in favore dell’impresa ausiliata previsto dall’art. 49 d.lgs. 12 aprile 2066, n. 163, non deve risolversi nella mera riproduzione della formula legislativa, ossia in un prestito di valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, bensì le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità . (Nel caso di specie, gli impegni assunti dall’impresa ausiliaria mediante dichiarazione riproduttiva della norma di legge sono stati ritenuti generici e non idonei a specificare gli obblighi assunti).
3. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti di capacità  tecnica spendibili nelle procedure di gara, non rileva la distinzione fra progettazione commissionata dall’Amministrazione e progettazione commissionata da privati, in quanto in entrambi i settori assume rilievo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi; a tal proposito, la giurisprudenza prevalente ha riconosciuto la possibilità  di dimostrate l’avvenuta esecuzione dei servizi fornendo copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione.

N. 00627/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2014, proposto da: 
Imer Service s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Ieva Michele s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante, 51; Conservatorio di Musica “N. Rota” di Monopoli; 

nei confronti di
Research Consorzio Stabile s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Roberto Maria Bisceglia, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Q. Sella, 120; Cobar s.p.a.;

per l’annullamento
– della determina del dirigente dell’Area Organizzativa Tecnica III – Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Monopoli n. R. C. G. 00202_2014 del 27 febbraio 2014 di aggiudicazione definitiva, al Consorzio “Research Consorzio Stabile” dell’appalto per la progettazione e l’esecuzione ai sensi dell’art. 53 co. 2 lett. b e comma 3 del D.lgs. 163/2006 dei lavori di “Recupero immobile comunale ex Cinema Radar ed annesso hotel Savoia”;
– di tutti gli atti, operazioni, valutazioni e provvedimenti ad essa presupposti connessi e consequenziali;
– nonchè per l’accertamento del diritto della società  Imer Service s.r.l. come in atti, al risarcimento di tutti i danni anche in forma specifica e con l’eventuale subentro nel contratto d’appalto dei lavori.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e di Research Consorzio Stabile s.c. a r.l.;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 30 aprile 2014 da Research Consorzio Stabile s.c. a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Giovanna Corrente; Lorenzo Dibello; Roberto Maria Bisceglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Il raggruppamento ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura aperta indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. l’11 settembre 2013 dal Comune di Monopoli, all’esito di accordo di programma con il Conservatorio di Musica “N. Rota”, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 52, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di recupero dell’immobile comunale ex Cinema Radar ed annesso ex Hotel Savoia, da destinare ad auditorium per la produzione artistica, per la realizzazione di manifestazioni musicali e per la realizzazione di laboratori musicali aperti alla cittadinanza. Gara, dell’importo complessivo di € 5.559.855,66 (per progettazione, oneri sicurezza, lavori), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento ricorrente espone, inoltre, di essersi classificato, all’esito della valutazione complessiva delle offerte, al secondo posto della graduatoria conclusiva, con 84,189 punti, mentre primo classificato è risultato “ReseArch Consorzio Stabile”, con un punteggio di 87,278.
2. Con determina del dirigente dell’Area Organizzativa Tecnica III – Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Monopoli n. 202 del 27 febbraio 2014, la gara è stata aggiudicata in via definitiva al prefato Consorzio che ha indicato per la progettazione la società  di ingegneria Tecton Studio Associati a r.1..
3. Con il ricorso in epigrafe, l’A.T.I. Imer Service ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri diritti ed interessi, deducendo, in estrema e doverosa sintesi, i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 252 e 263 del D.P.R. 207/2010 e del disciplinare di gara. Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di motivazione): i progettisti indicati dall’impresa aggiudicataria sarebbero privi dei requisiti di capacità  tecnica dichiarati, atteso che i servizi di progettazione svolti ed indicati ai fini della partecipazione alla gara risultano eseguiti per committenti privati, senza che i lavori cui la progettazione si riferisce siano stati approvati e/o realizzati, come invece richiesto dall’art. 263, comma 2, seconda parte D.P.R. n. 107/2010. Inoltre, secondo parte ricorrente, a documentare i servizi di progettazione svolti sarebbero inidonee le attestazioni rese dal committente privato, ove, come nel caso di specie, questi abbia commissionato progettazioni per partecipare a gare di appalto di cui poi non sia risultato aggiudicatario;
II) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al punto 1.4.2 del capitolato speciale d’appalto e del parere della soprintendenza ivi trasfuso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del D.lgs. 163/2006. Violazione della par condicio. Eccesso di potere (per illogicità  manifesta, irrazionalità , travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione): la proposta progettuale dell’aggiudicataria risulta valutata positivamente dalla Commissione, con l’attribuzione del punteggio massimo previsto (pari a 10 punti), pur nella parte in cui presenta, secondo tale prospettazione, inammissibili varianti al progetto definitivo posto a base di gara, anche in contrasto con il parere vincolante dettato dalla Soprintendenza e recepito quale specifica prescrizione dal Capitolato Speciale d’appalto di “evitare la demolizione delle volte in pietra a copertura degli ambienti situati al piano interrato sottostanti il retropalco”;
III) Violazione e falsa applicazione delle linee guida per la redazione dell’offerta tecnica. Violazione e falsa applicazione della lett. j del disciplinare di gara. Secondo la ricorrente, dal computo metrico della controinteressata, emergerebbe che numerose delle proposte migliorative offerte sono solo prospettate con il fine di conseguire valutazione di preferenza, tuttavia esse non sarebbero realmente offerte, con ciò rendendo l’offerta del Consorzio ReseArch palesemente incerta ed indeterminata, tale da meritare la sanzione espulsiva, ex art. 46, comma 1bis del codice dei contratti pubblici.
4. Si è costituito il Comune di Monopoli chiedendo la reiezione del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Si è inoltre costituita la società  controinteressata, instando per il rigetto del gravame e proponendo ricorso incidentale, asserendo a sua volta l’illegittimità  dell’ammissione alla gara del raggruppamento ricorrente. Il Research Consorzio Stabile ha contestato, in primis, la validità  della cauzione provvisoria presentata dal raggruppamento ricorrente, asserendo la sua estinzione, in conseguenza del decorso del termine risultante dall’art. 2 lett. c), delle condizioni di garanzia (ovvero 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa); in secondo luogo, ha posto in dubbio la validità  del contratto di avvalimento stipulato tra la mandataria Imer Service s.r.l. e l’impresa Trivelsonda s.r.l., in relazione all’attestazione SOA per la categoria OS21 class. III, ritenendolo privo degli elementi minimi ed essenziali richiesti ex artt. 49 del D.lgs 163/06 e 88 del D.P.R. 207/10.
Con un terzo motivo è stata anche evidenziata la violazione dell’art. 92 D.P.R. 207/10, nonchè dell’art. 34 lett. d), in quanto l’A.T.I. Imer, pur partecipando, come si legge nella relativa istanza, come raggruppamento temporaneo con associazione/i di impresa/e cooptata/e” (ex art. 92, comma 4, del D.P.R. 207/2010), non avrebbe indicato nè la cooptata, nè la percentuale di lavori oggetto di affidamento alla cooptata.
Sotto altro profilo, il legale rappresentante e il direttore tecnico avrebbero reso le rispettive dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di esclusione in maniera perplessa e non chiara, sicchè le stesse, a dire della controinteressata, avrebbero dovuto essere considerate tamquat non essent.
Parte ricorrente si duole, infine, della mancanza dei requisiti di capacità  tecnica richiesti dalla legge di gara in capo allo studio Tecnico C.N.P. indicato dalla ricorrente per lo svolgimento dei servizi di progettazione.
6. Con ordinanza n. 294 del 29 maggio 2014 è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
7. In prossimità  dell’udienza, le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle proprie argomentazioni.
8. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Seguendo l’ordine logico di trattazione delle domande, deve essere prioritariamente esaminato il ricorso incidentale, nella parte in cui esso è diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale, con effetto paralizzante rispetto al ricorso principale (ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4 e 25 febbraio 2014, n. 9).
2. Il ricorso incidentale è fondato.
3. Natura dirimente ai fini della risoluzione della controversia assume l’eccezione di genericità  del contratto di avvalimento, intervenuto tra la mandataria Imer service s.r.l. e l’impresa Trivelsonda s.r.l., così come sollevata dall’A.T.I. aggiudicataria con il ricorso incidentale, ove fondatamente si evidenzia la non conformità  delle dichiarazioni rese e obbligazioni assunte dall’ausiliaria rispetto ai requisiti richiesti dall’art. 49 cod. contratti pubblici e dall’art. 88 D.P.R. 207/2010.
3.1 àˆ noto come il contratto di avvalimento persegua la finalità  di ampliare la platea dei potenziali concorrenti, consentendo loro proprio di utilizzare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di un altro soggetto, nonchè dell’attestazione della certificazione S.O.A., di soggetti terzi.
3.2 L’art. 49, D.lgs. n. 163 del 2006, a tal fine, prevede che il concorrente che intende ricorrere a tale istituto deve, tra l’altro, allegare – oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria – “d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (¦)f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (¦)”.
L’art. 88 del d.p.r. n. 207/2010 specifica poi che “per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”.
3.3 Il Collegio non intende discostarsi dai consolidati principi giurisprudenziali espressi in subiecta materia,secondo cui la messa a disposizione del requisito mancante in favore dell’impresa ausiliata non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, bensì le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità  (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
3.3.1 E’ stato all’uopo chiarito che non è sufficiente la sola e tautologica riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, o espressioni equivalenti; nè tantomeno il richiamo alla sola “attestazione SOA”, perchè verrebbe frustrata l’esigenza sostanziale della dimostrazione della “effettiva utilizzabilità ” delle risorse e dei “mezzi” messi a disposizione dall’ausiliaria a favore dell’ausiliata, cui risponderebbe la specifica previsione di cui all’art. 88 D.P.R. n. 207 del 2010 (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 275, 23 ottobre 2014, n. 5244; 24 luglio 2014; 3949; sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; 17 ottobre 2012, n. 5340; sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310; sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386).
3.3.2 L’orientamento ora richiamato ha infatti specificamente posto in rilievo che questa esigenza è funzionale a consentire all’amministrazione di verificare che la sinergia aziendale realizzata con l’avvalimento sia effettiva ed idonea a consentire la regolare esecuzione del contratto d’appalto, e non già  limitata ad un mero impegno cartolare, che in alcuni casi potrebbe essere preordinato ad eludere le norme generali o di lex specialis sui requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici (Cons. di Stato, sez. V, 11 luglio 2014, n. 3574).
Va infatti rimarcato che i requisiti di capacità  tecnico-professionale sono finalizzati a dimostrare che l’operatore economico che partecipa alla gara è in possesso di quella specifica competenza richiesta dall’appalto, sicchè ove per acquisire quest’ultima si ricorra all’istituto dell’avvalimento è necessario specificare i mezzi e le risorse correlate a tale competenza, diversamente vanificandosi l’obbligo solidale previsto dal citato comma 4 dell’art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006: “il regime di responsabilità  può, infatti, operare soltanto se viene specificamente indicata la prestazione cui tale responsabilità  si riferisce. Non è possibile postulare un inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità  di un soggetto il cui obbligo è stato genericamente dedotto in contratto. In altri termini, la genericità  dell’impegno assunto impedisce, come affermato dalla giurisprudenza ricordata, alla stazione appaltante di far valere in via immediata la responsabilità  dell’ausiliaria, la quale, per andare esente da responsabilità , potrebbe limitarsi ad indicare proprio la mancanza di una specifica violazione contrattuale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2365).
3.4 Nel caso di specie, con il contratto di avvalimento si è previsto che “l’ausiliaria mette a disposizione dell’avvalente la categoria OS21 classifica III bis, si obbliga, quindi, con il presente atto a mettere ed a tenere a disposizione dell’avvalente tali requisiti, ¦., in caso di aggiudicazione, si obbliga sin da ora a tenere a disposizione il detto requisito e la relativa struttura tecnico-organizzativa, per tutta la durata dell’affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara in relazione alla durata dell’appalto.”
Analogamente con la dichiarazione resa ex art. 49, lett. d), cod. appalti, l’impresa Trivelsonda si obbliga “verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i propri requisiti di ordine speciale, nonchè a mettere le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ed a rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”.
3.5 Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non può non rimarcarsi che gli impegni assunti dall’ausiliaria risultano affatto generici e meramente riproduttivi di norme di legge; pertanto non idonei a specificare gli obblighi assunti e a far ritenere che l’apparato produttivo dell’ausiliaria sia effettivamente messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, vanno annullati gli atti di gara impugnati in via incidentale nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura della società  ricorrente, non avendo questa, in ragione delle motivazioni innanzi esposte, dimostrato il possesso dei precisati requisiti di capacità  tecnica richiesti dalla lex di gara, con conseguente perdita della legittimazione della ricorrente ad impugnare l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata (A.P. n. 4/2011) e conseguente inammissibilità  del ricorso principale.
4. Ad abundantiam va anche rilevato che il ricorso principale risulta, comunque, infondato nel merito.
4.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, come anticipato nell’esposizione in fatto, lamenta che i servizi di progettazione svolti dalla società  di ingegneria Tecton Studio e certificati da parte di committenti privati sarebbero inidonei al fine dell’integrazione del requisito di capacità  tecnica del Research Consorzio Stabile, in quanto afferenti a lavori non realizzati nè approvati, sicchè gli stessi non erano valutabili dalla Commissione di gara, che avrebbe, pertanto, dovuto escludere l’aggiudicatario.
4.2 Sul punto l’aggiudicataria ha rilevato che ai sensi dell’art. 263 c.c.p., ai fini della prova dell’avvenuta esecuzione dell’attività  di progettazione per conto di committenti privati non è richiesta la espressa realizzazione dei lavori cui il progetto si riferisce, essendo sufficiente che essa sia documentata alternativamente attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o fornendo alla stazione appaltante prova dell’avvenuta esecuzione attraverso: 1) gli atti autorizzativi o concessori, 2) ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, 3) ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Dunque, non sarebbe richiesto necessariamente il rilascio di atti autorizzativi o concessori nè il certificato di collaudo, ove la prova di aver svolto i servizi di progettazione possa essere comunque fornita alla S.A. attraverso copia del contratto concernente i servizi di progettazione resi e delle corrispondenti fatture relative alla prestazione medesima.
4.3 Il Collegio, pur non ignorando le argomentazioni esposte dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno della censura in esame, ritiene di condividere la diversa prospettazione offerta dalla controinteressata; in tal modo non discostandosi da una lettura esegetica più aderente al dettato normativo, così come di recente chiarito con dovizia di argomentazioni dalla V sez. del Consiglio di Stato, con sent. n. 692 del febbraio 2015.
4.3.1 Giova riportare il contenuto dell’art. 263 (“Requisiti di partecipazione”), comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, che così recita: “I servizi di cui all’articolo 252 valutabili” (cioè quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria) “sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale e’ stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”
4.3.2 La norma, nel regolare la maturazione dei requisiti di capacità  tecnica spendibili nelle procedure di gara, distingue tra progetti commissionati dall’Amministrazione e progetti “svolti per committenti privati”, disciplinandoli separatamente. Per quanto si dirà  in seguito, tuttavia, l’inciso per cui: “Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi”, deve correttamente essere inteso come riferito alla progettazione svolta nell’ambito di entrambi i settori di riferimento, senza che rilevi la distinzione tra pubblico e privato.
Con riferimento, in particolare, alla disciplina specificamente prevista per i progetti svolti per committenti privati, è precisato che l’operatore economico può di regola limitarsi a dichiarare la buona e regolare esecuzione dei servizi da esso prestati, salvo l’onere di fornire, su richiesta della Stazione appaltante, la prova dell’avvenuta esecuzione degli stessi servizi attraverso “gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale e’ stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”
La richiamata giurisprudenza ha evidenziato come la riconosciuta possibilità  di dimostrare l’avvenuta esecuzione dei servizi in questione anche fornendo semplicemente copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima, “impone di riconoscere che anche per i progetti di committenza privata valga la regola per cui ai fini del riconoscimento dei servizi stessi “Non rileva ¦ la mancata realizzazione dei lavori ¦ relativi”, dal momento che dell’esecuzione effettiva di tali lavori non è affatto preteso che venga data dimostrazione (che non verrebbe, del resto, nemmeno dalla produzione – pure reputata sufficiente dalla norma- degli “atti autorizzativi o concessori”)”.
Dunque, una volta che risulti, come nel caso sottoposto all’esame del Collegio, lo svolgimento in favore di un committente privato di un pregresso servizio di progettazione, il quale sia debitamente comprovato dal relativo contratto nonchè dalle conferenti fatture, non vi è alcuna ragione per non ritenere tale prestazione indice adeguato della capacità  tecnica richiesta dalla richiamata normativa, a prescindere dal dato successivo della realizzazione o meno delle opere ad esso relative, di cui, appunto, non si richiede venga fornita dimostrazione. Del resto, una volta riconosciuta la possibilità  di spendere nelle gare pubbliche anche la professionalità  acquisita nel settore delle committenze private, è del tutto logico che la valutazione in ordine all’effettiva corretta esecuzione dell’incarico progettuale competa al medesimo committente che lo ha remunerato, senza che rilevi l’utilizzo successivo del progetto stesso da parte di quest’ultimo (Consiglio di Stato, Sez. V., n. 692 del febbraio 2015).
4.4 Quanto al secondo motivo di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto all’A.T.I. Imer Service, risulta rispettata la richiesta della competente Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di evitare la demolizione delle volte in pietra a copertura degli ambienti siti al piano interrato sottopalco, atteso che il progetto dell’aggiudicataria ha proposto solo il riempimento delle volte, al fine di portare a quota unica gli ambienti. Il progetto ha inoltre ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie (cfr. parere Sovrintendenza del 26 marzo 2014 n. 4399 e verbale di validazione del progetto definitivo integrato con le migliorie dell’appalto del 4 novembre 2014).
4.5 Con un ultimo motivo è stata contestata la mancata contabilizzazione di alcune migliorie con conseguente incertezza dell’offerta.
4.5.1 La censura va disattesa.
4.5.2 Basti qui rilevare che il prezzo è stato offerto a corpo, sicchè lo stesso non può essere modificato sulla base della verifica della quantità  o qualità  della prestazione realizzata. Inoltre alcune migliorie proposte risultano comunque contabilizzate nelle spese generali.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
– accoglie il ricorso incidentale;
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
Condanna la Imer service s.r.l., in A.T.I. con Ieva Michele s.n.c. al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre accessori come per legge, di cui € 5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del Comune di Monopoli e € 5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di “Research Consorzio Stabile” s.c.a.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2015 e 24 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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