1. Ambiente ed ecologia – Autorizzazione unica – Elettrodotto sottomarino – VIA – Competenza
2. Procedimento amministrativo – – Autorizzazione unica – Elettrodotto sottomarino – VIA – Termini
3. Ambiente ed ecologia – Elettrodotto sottomarino – Approvazione progetto – VAS – Assenza – Irrilevanza
4.  Ambiente ed ecologia – Elettrodotto sottomarino – Autorizzazione  unica –  VIA  – Mancata valutazione soluzioni alternative – Discrezionalità  tecnica della p.A. – Sindacato giurisdizionale  – LimitiVAS – Assenza – Irrilevanza
5. Procedimento amministrativo – VIA – Conferenza di servizi – Motivato dissenso del Comune – Irrilevanza
6.   Ambiente ed ecologia – Autorizzazione unica – Elettrodotto sottomarino – Parere di compatibilità  paesaggistica – Deroga – Legititmità 

1. Dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 23 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la competenza per la VIA  di un elettrodotto sottomarino è della Regione, in quanto, per un verso, detto progetto ricade interamente nel territorio regionale e non rientra in nessuna delle ipotesi per le quali la disciplina  richiamata attribuisce la relativa competenza allo Stato, per l’altro la realizzazione di un elettrodotto sottomarino è ascrivibile a quella di une elettrodotto  aereo espressamente prevista nell’allegato III del codice dell’ambiente dove sono elencati i progetto sottoposti alla disciplina di VIA regionale. 
2. I termini procedimentali  in materia di rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 1 sexies d.l. 29 agosto 2003, n. 239 in combinato disposto con l’art. 2 della l. 7 sosto 1990,n. 241 hanno natura ordinatoria stante la necessità  di tutelare nel miglior modo possibile il bene ambiente e di far fronte all’elevato livello di complessità  progettuale ed applicativa che può emergere in caso di infrastrutture di significativo impatto ambientale.
3. Il progetto per la realizzazione di un elettrodotto sottomarino non deve essere sottoposto a VAS in quanto detta valutazione si effettua  in via preventiva su proposte pianificatorie generali destinati ad avere effetti di natura ambientale su un determinato territorio, secondo il contenuto della Direttiva UE/2001/42/CE del 27 giugno 2001 recepita dall’art. 6 del d. lgs. 6 aprile 2006, n. 152. 
4. Non assume rilievo la censura mossa alla positiva valutazione di impatto ambientale inerente il mancato emme di possibili soluzioni alternative dove allocare il progetto, attesi i limiti di sindacato giurisdizionale che informano l’esercizio di scelte tecnico discrezionali dell’amministrazione, e, nel caso di specie la circostanza che detta soluzione alternativa avrebbe comportato il coinvolgimento di un territorio ricadente in zona SIC, ad alto profilo di tutela.
5. Ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241, quando sia stata già  acquisita dalla conferenza di servizi la VIA positiva risulta privo di valore il motivato dissenso espresso da amministrazioni  non preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico ateistico della salute e della pubblica incolumità .
6. Deve ritenessi legittimo il procedimento di rilascio el aptere di compatibilità  paesaggistica in deroga, come previsto dall’art. 5.07 della NTA/PUTT Puglia qualora la deliberazione di Giunta regionale con la quale esso è espresso sia stata preceduta da adeguata istruttoria resa dall’Assessorato regionale all’Urbanistica e motivata con la sussistenza di un’opera di preminente interesse pubblico di interesse nazionale e locale, nonchè con la valutazione di una soluzioni alternative motivatamente escluse. 

N. 00623/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2013, proposto da:
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, Via Pizzoli, 8;

contro
Regione Puglia, Comune di Conversano, Comune di Mola di Bari, Comune di Rutigliano, Comune di Turi;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di
Enel Produzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Massimo Vernola, in Bari, Via Dante, 97;

e con l’intervento di
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, 25;

per l’annullamento
-del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, emanato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, n. 239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013, comunicato con nota prot. n. 19148 del 30.9.2013;
-di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Enel Produzione S.p.A., del Comune di Casamassima e del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Alberto Bagnoli e Massimo Vernola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19 novembre 2013 e depositato in Segreteria il 29 novembre 2013, il Comune di Polignano chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1. del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, n. 239/EL155/192/2013 del 19 settembre 2013, di autorizzazione ed approvazione del progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio da parte della società  Enel Produzione S.p.A., di un elettrodotto a cavo per 500 KV, in corrente continua, di interconnessione con la rete di trasmissione albanese, “Casamassima – Porto Romano”, della stazione elettrica di conversione DC/380 kV denominata “Casamassima”, della stazione elettrica 380 KV di connessione RTN e dei raccordi aerei, nei Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Turi, in provincia di Bari;
2. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 19 gennaio 2012 con la quale è stata espressa l’intesa di cui all’art. 1 sexies del Decreto Legge n. 239/2003 e ss.mm.ii. e rilasciata l’attestazione di compatibilità  paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 delle NTA del PUTT/P), di per sè esplicitante anche gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica;
3. della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del 29 dicembre 2010 prot. DVA – 2010 – 0031706;
4. della Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del 30 luglio 2010, n. 409, con la quale, in conformità  a quanto disposto dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21 luglio 2010, veniva espresso parere favorevole di compatibilità  ambientale per il progetto in questione;
5. degli esiti della Conferenza di Servizi del 21 ottobre 2010 e la predetta nota prot. n. 19148 del 30 settembre 2013, nonchè di tutti gli atti richiamati nel corpo del ricorso, se ed in quanto lesivi, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Esponeva in fatto il ricorrente che, nel marzo 2009 la Società  Enel Produzione S.p.A. presentava, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del Mare, istanza ai sensi dell’art. 1 sexies D. L. n. 239/2003 e ss.mm.ii, corredata di progetto tecnico definitivo e finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione a costruire ed esercitare un collegamento in merchant line in corrente continua da 500 KV – 500 MV ed in cavo misto sottomarino-terrestre, tra l’Italia e l’Albania, nel tratto tra la nuova stazione elettrica di Casamassima e la nuova stazione elettrica di Porto Romano, in territorio albanese.
Oggetto del procedimento autorizzatorio unico erano le seguenti opere:
– un cavo marino a 500 KV in corrente continua, della lunghezza, in acque italiane, di circa 27 km. L’approdo del cavo marino veniva previsto in località  San Vito, in una zona con spiaggia rocciosa, a fianco del costruendo porticciolo, 2 km a nord dal centro di Polignano a Mare;
– cavi terrestri a 500 KV in corrente continua che, a partire dal citato approdo in località  San Vito sviluppandosi essenzialmente su sede stradale, sarebbero dovuti all’area della costruenda stazione di conversione nel Comune di Casamassima;
– una stazione di conversione HVDC (da corrente continua 500 KV a corrente alternata 380 KV), da ubicarsi nel Comune di Casamassima, in adiacenza alla nuova stazione elettrica a 380 KV omonima;
– la stazione elettrica “Casamassima” a 380 KV di connessione alla RTN, ubicata nel Comune di Casamassima, in adiacenza alla suddetta stazione di conversione AC/DC omonima;
– quattro elettrodotti aerei di raccordo ai due esistenti elettrodotti RTN a 380 KV “Bari Ovest – Brindisi” e “Andria – S.ne Brindisi Sud”.
I Comuni interessati dal passaggio erano quelli di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Rutigliano, Turi ed, infine, Casamassima.
Il Ministero, preso atto della sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi previsti dalla legge per l’ammissibilità  dell’istanza, comunicava, con nota prot. n. 0043385 del 7 aprile 2009, il formale avvio del procedimento autorizzatorio delle opere di cui trattasi, chiedendo alla Regione Puglia di esprimersi e determinarsi in merito.
In seguito alla comunicazione di avvio, la società  proponente inviava la documentazione progettuale a tutti gli enti ed amministrazioni interessati, procedendo, nel contempo, ad effettuare le pubblicazioni ai fini espropriativi, previste dalla L. n. 241/1990 e dall’art. 52-ter del DPR 327/2001.
Con nota prot. n. 23597 del 7 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico procedeva a convocare la Conferenza dei Servizi.
Tale Conferenza si teneva in data 21 dicembre 2010, nella quale interveniva anche il Comune ricorrente, esprimendo parere contrario all’intervento.
Nella stessa riunione si prendeva atto del parere favorevole di compatibilità  ambientale, comprensivo anche della valutazione di incidenza per le aree protette, espresso dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con la determinazione dirigenziale n. 409 del 30 luglio 2010.
Altresì, nella stessa Conferenza emergeva la necessità  di far chiarezza, sul piano tecnico operativo, circa la materiale posa del cavo marino e la localizzazione della S.E. a Casamassima, “al fine di tutelare le valenze culturali ed ambientali del territorio”.
Per quanto riguarda la posa del cavo marino, la competente Direzione Generale della Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente esprimeva parere positivo con prescrizioni con nota prot. n. 0011641 del 22 giugno 2012, mentre per quanto riguarda l’aspetto di compatibilità  paesaggistica dell’intervento, la società  proponente, in seguito alla modifica del layout della stazione di conversione, otteneva il benestare con prescrizioni della Direzioni Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.
Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia, Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, acquisita la necessaria intesa della Regione Puglia, espressa con delibera n. 44 del 19 gennaio 2012 della Giunta Regionale, concludeva il procedimento con il Decreto autorizzativo n. 239/EL155/192/2013 del 19 settembre 2013 oggetto di impugnazione.
Tanto premesso, il Comune di Polignano a Mare insorgeva avverso i detti provvedimenti, rilevando e censurando, ne medesimi, i seguenti vizi di legittimità :
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 sexies del D. L. n. 239/2003. Violazione del giusto procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, illegittimità  diretta e derivata.
Per il Comune ricorrente, in estrema sintesi, il procedimento seguito nel caso di specie veniva posto in essere con un ribaltamento delle fasi e dei ruoli fra i vari attori istituzionali in esso coinvolti. Esso, in particolare, difetterebbe della valutazione d’impatto ambientale da parte dell’Autorità  statale, nonchè del corretto coinvolgimento dei soggetti e/o delle amministrazioni interessate nella successiva fase di valutazione vera e propria del progetto. Nell’ambito del medesimo motivo di censura, parte ricorrente stigmatizza poi, specificamente, la tempistica procedimentale determinatasi in concreto, con riguardo all’intervenuto decorso dei termini previsti dalla legge per il rilascio dell’Autorizzazione Unica impugnata, essendo trascorsi oltre quattro anni tra l’avvio (marzo 2009) e la conclusione (settembre 2013) del procedimento in esame.
2) Violazione ed erronea applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di VAS. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità  di trattamento. Illegittimità  diretta e derivata.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente evidenzia l’obbligatorietà  dell’avvio, nel caso di specie, della procedura di VAS, nonchè l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), stante l’importanza dell’opera infrastrutturale a realizzarsi.
3) Violazione ed erronea applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di VIA. Violazione dell’art. 1 sexies del D. L. n. 239/2003. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità  di trattamento. Illegittimità  diretta e derivata.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Polignano a Mare ribadisce la competenza esclusivamente ministeriale in ordine alla valutazione d’impatto ambientale ed evidenzia, in tesi le non chiare ragioni poste a base della decisione di fissare il punto di approdo su terraferma del progetto in questione proprio in località  San Vito presso Polignano.
4) Violazione della normativa tecnica del PUTT/P e delle relative NTA. Violazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003. Violazione del giusto procedimento. Incompetenza. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, carente ed erronea motivazione, illegittimità  diretta e derivata.
Con il quarto motivo di ricorso, si evidenzia, infine, che le scelte progettuali condotte da Enel Produzione S.p.A. risultano caratterizzate, in tesi del Comune ricorrente, da uno studio del caso di specie da considerarsi superficiale sul piano tecnico, muovendosi il medesimo rilievo anche nei confronti delle Autorità  procedenti, sottolineando plurimi profili di una istruttoria in fatto ritenuta complessivamente insufficiente.
Con atti di costituzione di stile del 2 dicembre 2013 e successiva memoria del 14 dicembre 2013, si costituivano in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto di costituzione in giudizio in data 11 dicembre 2013, si costituiva ad adiuvandum il Comune di Casamassima associandosi alle richieste del ricorrente, in considerazione del coinvolgimento del detto Comune nel medesimo progetto, nello specifico chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con memoria difensiva del 13 dicembre 2013, si costituiva in giudizio la controinteressata Enel Produzione S.p.A., replicando nel merito, in fatto ed in diritto, ai motivi di gravame proposti in ricorso, chiedendo l’integrale reiezione dello stesso.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2013, la domanda cautelare, proposta contestualmente al ricorso introduttivo, veniva accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 749/2013, in particolare evidenziandosi la mancata valutazione di soluzioni progettuali alternative.
La società  Enel Produzione S.p.A. proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato.
Nelle more, i rappresentanti delle parti, di Enel Produzione S.p.A. e del Comune di Polignano, si incontravano in una riunione svoltasi in data 3 giugno 2014 per cercare di individuare un diverso punto di approdo dell’opera oggetto di contenzioso.
Tale incontro non sortiva alcun effetto tra le parti, che, come da verbale in atti, rimanevano ferme sulle rispettive posizioni.
Con ordinanza n. 2836/2014, il Consiglio di Stato respingeva l’appello, evidenziando: “che la fattispecie in esame merita sollecita definizione del merito in primo grado, e che l’appello cautelare non evidenzia profili tali da poter essere apprezzati ai fini della sospensione dell’ordinanza impugnata”.
All’udienza del 25 febbraio 2015, sentiti i difensori, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Come evidenziato supra, con il primo dei motivi dedotti, il Comune di Polignano evidenzia come il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato difetti della valutazione d’impatto ambientale (c.d. VIA) da parte dell’Autorità  statale, nonchè del coinvolgimento dei soggetti e/o amministrazioni interessate nella successiva fase di valutazione vera e propria del progetto.
Altresì, denuncia il superamento del termine previsto dalla legge, essendo trascorsi oltre quattro anni tra l’avvio del suddetto procedimento autorizzatorio e la sua conclusione.
Come è noto, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambiente, il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) consiste “nell’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell’opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.
Esso riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possano avere un impatto rilevante sull’ambiente ed è preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed i correlativi interventi sull’ecosistema siano presi in adeguata considerazione durante la loro progettazione e prima dell’approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o, comunque, prima della loro realizzazione.
Il Legislatore ha, peraltro, limitato il ricorso a VIA ai soli progetti di opere ed interventi, intesi come: “elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l’esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale”.
Compete al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività  culturali, sentita la Regione interessata e sulla base dell’istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi, rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, nei casi in cui si tratti:
a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all’esercizio da parte di organi dello Stato;
b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su più regioni;
c) di opere o interventi che possano avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea.
Deve subito osservarsi come nessuno di questi tre casi ricorra nella fattispecie in esame.
Sono, invece, sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede regionale o provinciale, i progetti di opere ed interventi non rientranti nelle categorie elencate sopra.
L’allegato III, sempre della citata normativa, alla lett. z), contempla tra le opere sottoposte a VIA, in particolare, “gli elettrodotti aerei per il trasporto dell’energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km”.
Attraverso l’utilizzo di una lineare lettura estensiva del dato normativo in questione (ciò che viene disposto sul piano autorizzativo per un elettrodotto aereo può valere anche per un elettrodotto sottomarino) il progetto infrastrutturale di cui al presente giudizio può essere fatto rientrare nella previsione in esame.
Allo stesso modo, anche l’allegato A.1 lett. f, della legge regionale Puglia n. 11/2001 espressamente prevede la competenza della Regione, per l’autorizzazione alla realizzazione di “elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”, come nel caso di specie.
Secondo il Consiglio di Stato, “la rilevanza nazionale o regionale dell’opera agli effetti della individuazione di competenza alla verifica di impatto va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell’incidenza dell’intervento sulle componenti del territorio” (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8234/2003 e n. 2572/2002).
Da quanto sin qui evidenziato in fatto ed in diritto discende che la fattispecie in esame concerne un opera che esaurisce i suoi effetti territoriali nell’ambito regionale pugliese.
La competenza al rilascio della VIA, pertanto, rientra nelle attribuzioni funzionali della Regione Puglia, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale (cfr. art. 1 sexies del D. L. 29 agosto 2003).
Più nel dettaglio, in base all’art. 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, devono essere “sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto”.
In base all’allegato III, lettera z), sono ricompresi tra le opere di competenza regionale gli “elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km”.
Da tanto consegue che, in base alle norme citate, si riscontra la competenza regionale in materia di VIA così come legittimamente attivata nel caso di specie.
Per quanto riguarda le plurime doglianze incentrate sulla durata in tesi “abnorme” del procedimento autorizzativo in questione, la legge stessa, all’art. 1 sexies, D. L. n. 239/2003 – in combinato disposto con la disciplina generale del procedimento amministrativo ex L. n. 241/1990, la cui applicabilità  è richiamata dalla stessa norma da ultimo citata – riconosce la natura meramente ordinatoria dei termini procedimentali in materia di rilascio di Autorizzazione Unica (si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28 dicembre 2009, n. 8786), stante la necessità  di tutelare nel miglior modo possibile il bene ambiente e di far fronte all’elevato livello di complessità  progettuale ed applicativa che può emergere in caso di infrastrutture di significativo impatto ambientale quali quelle di cui al caso di specie, nel cui procedimento autorizzativo risultano essere state coinvolte oltre trenta Amministrazioni.
Per dette ragioni, il primo articolato motivo di ricorso principale non può essere accolto.
Quanto alla seconda doglianza del ricorso principale, anch’essa è infondata.
Infatti, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è da considerarsi inapplicabile ai fini della realizzazione concreta del progetto dell’opera in esame, in quanto essa si caratterizza per essere un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie generali, non di progetti concreti.
La stessa direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’UE n. 2001/42/CE del 27.6.2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” c.d. direttiva VAS restringe il campo applicativo di tale valutazione antecedentemente o contestualmente all’elaborazione ed adozione di piani territoriali generali.
L’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che tale direttiva recepisce, recita testualmente “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.”.
Nel caso di specie, non dovendosi legittimamente procedere a VAS, non deve conseguentemente porsi la ipotizzata eventualità  dell’approvazione di un nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in quanto funzionalmente collegata a tale procedimento.
In altri termini, la natura operativa e progettuale concreta dell’operazione infrastrutturale a realizzarsi non determina la necessità  di un riassetto pianificatorio degli strumenti regionali di piano in materia energetica.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, disatteso.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune ricorrente sostiene essere non chiare le ragioni della decisione di fissare il punto di approdo del progetto di elettrodotto sottomarino in questione in località  San Vito, presso Polignano, esistendo lungo la costa, in tesi, numerose zone alternative.
Per quanto attiene la censura relativa alla scelta operata sulla specifica zona di approdo della nuova opera a realizzarsi, il Collegio, preliminarmente, deve ribadire, in proposito, l’esistenza di limiti alla sindacabilità , da parte del Giudice amministrativo, della valutazione tecnico-discrezionale operata dall’Amministrazione procedente in relazione a tale aspetto specifico della fattispecie in esame.
Come è ampiamente noto, in materia di scelte tecnico – discrezionali possono essere fondatamente censurate in sede giurisdizionale solo quelle valutazioni che presentino i caratteri della manifesta irragionevolezza, illogicità  ed incongruenza o che siano inficiate da un chiaro difetto di motivazione (cfr. ex pluribus Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487; sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737) viceversa configurandosi, tutte le altre, come pieno e legittimo esercizio di funzioni amministrative proprie dell’Autorità  procedente, non utilmente sostituibili da omologhe valutazioni dell’organo giusdicente, sia in forza dell’operare del principio della separazione dei poteri, sia in forza della inevitabile quota di controvertibilità  ed incertezza di qualunque decisione, da chiunque adottata, in particolare se assunta su problematiche di elevata complessità .
Peraltro, nel merito, le indagini tecniche preliminari alla elaborazione del progetto successivamente autorizzato hanno individuato solo due possibili soluzioni alla questione del punto d’approdo del cavidotto sottomarino, una in territorio del Comune di Polignano, località  San Vito, l’altra nei pressi della città  di Bari, in località  San Girolamo – Cozze.
Tale seconda opzione, tuttavia, risultava e risulta ancora più problematica sul piano paesaggistico ed ambientale, andando ad impattare in un’area naturalisticamente qualificata dalla previsione, in essa, di un apposito S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) volto alla tutela della Posidonia Oceanica.
Come è noto, il Sito di Importanza Comunitaria è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 (92/43/CE) “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, nota anche come Direttiva “Habitat”, recepita in Italia a far data dal 1997.
In ambito giuridico ambientalistico, il lemma è usato per definire un’area:
1. che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell’allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell’allegato 2 della Direttiva Habitat;
2. che può contribuire alla coerenza del piano europeo Natura 2000;
3. e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità  della regione in cui si trova.
La presenza del menzionato S.I.C. avrebbe determinato una criticità  ancora più elevata dell’attuale ove si fosse deciso di fissare il punto di approdo del progetto in questione nell’area tutelata suddetta.
Deve, altresì, essere sottolineato il comportamento procedimentale tenuto dal ricorrente Comune di Polignano durante la fase endoprocedimentale che ha condotto all’emanazione della VIA di cui al caso di specie.
Diversamente dagli altri Enti interessati, il Comune ricorrente non ha fatto pervenire alcun parere alla Regione, anche dopo essere stato sollecitato dalla stessa con nota prot. n. 10522 in data 7 settembre 2009, come documentato nel provvedimento di VIA del 30 luglio 2010.
Solo, successivamente, in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi il 21 dicembre 2010, il Comune di Polignano si è opposto all’approdo nella zona scelta dalla Società  Enel Produzione S.p.A..
àˆ noto peraltro che, in ipotesi quali quella di cui al caso di specie, quando sia stata già  acquisita dalla Conferenza di Servizi la VIA positiva, risulta privo di valore il motivato dissenso espresso da Amministrazioni non preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità  (art. 14-ter, c. 5, L. n. 241/1990).
Dunque, l’Amministrazione legittimamente ha deciso a prescindere dal dissenso tardivamente manifestato del Comune di Polignano, fondando la sua scelta solo sugli “interesse prevalenti” emersi durante la riunione.
Di conseguenza, anche, il terzo motivo di ricorso non può essere accolto.
Con il quarto motivo di ricorso, il Comune ricorrente evidenzia, in tesi, la violazione avvenuta nel caso di specie della normativa tecnica del PUTT/P e delle relative NTA, in particolare evidenziando che le scelte progettuali poste in essere dall’Enel Produzione S.p.A. e dalle Autorità  procedenti apparirebbero caratterizzate da uno studio progettuale superficiale sotto plurimi profili.
L’art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 – Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità  paesaggistica.
Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità , o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
Ancora, l’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell’Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
– siano compatibili con le finalità  di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
– siano di dimostrata assoluta necessità  o di preminente interesse per la popolazione residente;
– non abbiano alternative localizzative.
La deroga in questione assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
– per opera regionale, quando essa viene concessa contestualmente all’approvazione del progetto;
– per opera pubblica, quando essa viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica;
– per opera di altro soggetto, invece, tale efficacia va preliminarmente chiesta, con contestuale presentazione del progetto, alla Giunta Regionale che, acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato – il quale deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio assenso – la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune), previa istruttoria dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica.
Nella delibera n. 44 del 19 gennaio 2012 la Giunta Regionale, ha rilasciato l’attestazione di compatibilità  paesaggistica, (ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P) considerato che: “non sono oggettivamente individuabili alternative localizzative di tracciato che avrebbero non interessato direttamente l’Ambito Territoriale Distinto “area litoranea”; il progetto risulta necessario e di preminente interesse nazionale e locale; sottende un rilevante interesse pubblico”.
Tale attestazione è stata rilasciata dalla Regione in modo pienamente legittimo, in seguito all’attività  istruttoria articolata ed autonoma compiuta dal Servizio Assetto del Territorio regionale, competente in ambito paesaggistico.
Anche il quarto motivo di ricorso deve essere disatteso.
Tanto premesso, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto, unitamente all’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Casamassima, quest’ultimo svolgendo difese di mero supporto alla posizione processuale del Comune ricorrente.
Tenuto conto della notevole complessità  e peculiarità  della controversia, oltre che in considerazione del suo articolato andamento procedimentale e processuale, con evidente contrasto fra decisione assunta in sede cautelare e decisione assunta in sede di merito, sussistono all’evidenza i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, unitamente all’atto di intervento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria