Pubblica sicurezza – Divieto di accesso alle competizioni sportive (D.A.S.P.O.) – Misure interdittive – Presupposti – Gravità  della condotta – Discrezionalità  – Sindacato – Limiti  

Non può essere sospeso in via cautelare il divieto di accesso alle manifestazioni sportive irrogato dall’autorità  di pubblica sicurezza investita della relativa funzione (Prefetto o Questore, ai sensi dell’art. 6 l. 1 dicembre 1989, n. 401), qualora lo stesso fondi sulla motivazione della sussistenza di  condotte gravi accertate conadeguata istruttoria. La legittimità  del procedimento, infatti, esclude che il sindacato del giudice amministrativo possa estendersi all’ampia discrezionalità  che connota l’esercizio di siffatto potere, finalizzato  a tutelare la pubblica e privata incolumità  e la sicurezza pubblica per evitare  il pericolo della lesione del bene protetto in via precauzionale e preventiva (nella specie il giudizio sulla condotta posta in essere è stato aggravato dalla qualità  dei destinatari del provvedimento, titolari di cariche sociali all’interno della società  calcistica.

N. 00213/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00427/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2015, proposto da:

L. M., P. A. B. e R. F., rappresentati e difesi dagli avv. Rosa Carolina Caposiena e Primiano Caputo, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Monaco in Bari, alla via Putignani, 7;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– decreto prefettizio prot. n. 33259/2014/Area I^ bis emesso nei confronti di Marino Leonardo in data 30.12.2014 e notificato in data 05.03.2015; – decreto prefettizio prot. n. 33979/2014/Area I^ bis emesso nei confronti di Bisceglie Pasquale Antonello in data 30.12.2014 e notificato in data 09.01.2015; – decreto prefettizio prot. n. 33982/2014/Area I^ bis emesso nei confronti di Florio Raffaele in data 30.12.2014 e notificato in data 09.01.2015 (cfr. all. 2), coi quali il Prefetto di Foggia rigettava il ricorso gerarchico promosso congiuntamente dagli odierni ricorrenti avverso i divieti di accesso alle competizioni sportive (D.A.S.P.O.) emessi nei loro confronti dal Questore di Foggia in data 19.09.2014 e notificati in data 20.09.2014;
– nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Rosa Carolina Caposiena e Primiano Caputo, per i ricorrenti e avv. dello Stato Isabella Piracci, per le amministrazioni;
 

Considerato che non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutelare cautelare, in particolare con riferimento al fumus boni juris, in relazione alla gravità  delle condotte rispettivamente contestate ai tre ricorrenti e alla gravità  delle stesse, che appaiono ancor più censurabili in considerazione anche delle posizioni rivestite dai ricorrenti, titolari anche di cariche sociali all’interno della società  calcistica San Severo;
Considerato che il potere attribuito al Questore e al Prefetto dalla normativa di riferimento (art. 6 L. 401/89) risulta caratterizzato da ampia discrezionalità  e che, nella specie, il potere discrezionale appare correttamente esercitato, sia in ragione degli accertamenti istruttori presupposti, sia alla stregua della motivazione di supporto;
Considerato che il potere interdittivo di cui trattasi, nella specie correlato a condotte violenti poste in essere dai ricorrenti (e che hanno determinato anche il deferimento all’autorità  giudiziaria), è finalizzato a tutelare la pubblica e privata incolumità  e la sicurezza pubblica, evitando il pericolo della lesione del bene protetto in via precauzionale e preventiva;
Ritenuto infine, che la durata della misura interdittiva appare anch’essa adeguata alla gravità  dei fatti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)