1. Istruzione pubblica – Verbale di scrutinio finale – Natura giuridica – Certificazioni amministrative – Elementi costitutivi – Sottoscrizione del verbalizzante – Mancata sottoscrizione degli altri componenti – Mera irregolarità – Fattispecie
2. Istruzione pubblica – Verbale di scrutinio finale – Giudizio di non ammissione alla classe successiva – Discrezionalità tecnica – Sindacato del g.a. – Limiti – Fattispecie
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Spese di giudizio – Soccombenza – Risarcimento in via equitativa in favore della p. a. vittoriosa – Non sussiste – Fattispecie
1. Il verbale del Consiglio di Classe appartiene all’ambito delle certificazioni amministrative costitutive di certezza legale ai sensi degli artt. 2700, art. 2702 c.c. e segg., come tale idoneo a fare piena prova fino a querela di falso delle circostanze cadute sotto la diretta percezione del certificante. L’unico elemento necessario per la sua esistenza è la sottoscrizione del soggetto che lo forma, mentre la mancata sottoscrizione degli altri componenti ne determina soltanto l’irregolarità . (Nel caso di specie la partecipazione di un docente allo scrutinio era attestata nel verbale dalla indicazione del nominativo nell’elenco di tutti i docenti presenti alle operazioni e dalla firma ivi apposta dal medesimo, benchè per mero errore in corrispondenza di una riga successiva a quella della propria disciplina).
2. La valutazione circa la mancata ammissione alla classe superiore è espressione di ampia discrezionalità tecnica del Consiglio di classe e al giudice della legittimità spetta solo verificare se il procedimento a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente determinati dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. (Nel caso di specie il giudice ha ritenuto sufficientemente motivata la non ammissione dell’alunno in quanto coerente con i criteri generali di valutazione pubblicati sul sito dell’istituto e con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per lo svolgimento degli scrutini volti ad assicurare omogeneità nelle decisioni mediante l’individuazione di situazioni-tipo)
3. Non sussiste alcun diritto al risarcimento del danno da liquidarsi da parte del giudice in via equitativa, ai sensi dell’art. 26 c.p.a., in capo all’amministrazione resistente vittoriosa nel giudizio di impugnazione avverso il verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe che non ammette l’alunno alla classe successiva.
N. 00610/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Pizzicoli, con domicilio eletto, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” – Indirizzo Scientifico con sede in Apricena in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
1) del verbale di scrutinio finale n. 5 del 12.6.2014 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena della Classe 1 S ” indirizzo scientifico, affisso all’albo dell’Istituto in data 14.6.2014, con il quale il Consiglio di Classe deliberava la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-;
2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, con particolare riferimento al Verbale di scrutinio finale n. 5 del 12.6.2014 affisso all’albo dell’Istituto Scolastico “Federico II” di Apricena in data 14.6.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” – Indirizzo Scientifico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Pizzicoli e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe parte ricorrente impugna il verbale di scrutinio finale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena della Classe 1 S con cui il Consiglio di Classe deliberava la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS- “in base alla verifica di una preparazione fortemente deficitaria non recuperabile con lo studio e i corsi di recupero estivi”.
Avverso il prefato verbale parte ricorrente deduce l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e illogicità del provvedimento.
Con memoria depositata in data 27.8.2014 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con Decreto n. 464 del 14.8.2014 questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da parte ricorrente.
Con Ordinanza n. 499 del 4.9.2014 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
All’Udienza Pubblica del 19.2.2015 la difesa delle Amministrazioni resistenti ha sollevato l’eccezione di tardività con riferimento alla memoria depositata in data 28.1.2015 da parte ricorrente e ai relativi allegati.
In proposito, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che la documentazione allegata alla memoria di che trattasi risultava già depositata in atti.
Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Occorre anzitutto premettere che si può prescindere dall’eccezione sollevata in udienza dalla difesa delle Amministrazioni resistenti atteso che il contenuto della memoria depositata in data 28.1.2015, nonchè le riproduzioni dei documenti, alcune delle quali riferite a documenti già presenti in atti, non rilevano ai fini del decidere.
3. – Con la prima censura, parte ricorrente deduce che il verbale di scrutinio finale n. 5 del 12.6.2014 sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto ed insufficiente motivazione, per i seguenti motivi:
3.1. – dal verbale suddetto non si evincerebbe chiaramente se la prof. Angelamaria Lupardi era presente o meno allo scrutinio finale atteso che quest’ultimo sarebbe privo sia della sua sottoscrizione, sia dell’indicazione dei docenti che si sono espressi a favore e contro la decisione assunta dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno -OMISSIS-.
Parte ricorrente evidenzia che il verbale di un organo collegiale è un atto attestante l’avvenuta attività dell’organo, nonchè requisito sostanziale della stessa, non sostituibile da altri elementi di prova.
Parte ricorrente prosegue evidenziando che il Consiglio di classe rappresenterebbe un collegio perfetto e che pertanto sarebbe richiesta la presenza e la sottoscrizione di tutti i membri, pena l’invalidità della delibera;
3.2. – il Consiglio di classe avrebbe deliberato la non ammissione di alcuni alunni con un giudizio unico, mentre a parere di parte ricorrente quest’ultimo avrebbe dovuto articolare meglio la formulazione della motivazione, in modo tale da esternare, per ciascuno dei non ammessi alla classe successiva, le concrete e individuali ragioni che giustificano il rispettivo giudizio negativo;
3.3. – nel verbale di scrutinio finale di che trattasi non si farebbe alcun riferimento alla Delibera di Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri generali per la valutazione equitativa degli alunni, per cui mancherebbe del tutto la specificità della valutazione equitativa riferita ad un modello di uniformità ed uguaglianza per tutte le classi dell’istituto;
3.4. – infine, parte ricorrente lamenta che l’istituto scolastico, in persona della Coordinatrice e del dirigente scolastico, non avrebbe mai comunicato preventivamente e formalmente ai genitori dell’alunno -OMISSIS-, che la preparazione del figlio presentava lacune tali da poter compromettere l’esito positivo dell’anno scolastico e che, quindi, non sarebbe stata data ai genitori la possibilità di porre in essere degli interventi finalizzati a favorire il recupero in violazione di quanto stabilito dal P.O.F. ISISS “Federico II”.
Per quanto riguarda la censura 3.1., questo Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, in realtà , dal verbale del Consiglio di Classe oggetto di impugnazione risulta che la Professoressa Angelamaria Lupardi era presente allo scrutinio.
Infatti, nel verbale, nell’elenco dei professori presenti alle operazioni di scrutinio è riportato il nome della Professoressa Angelamaria Lupardi.
A supporto di ciò si evidenzia che nel verbale sono state riportate le valutazioni della sua materia.
In merito si osserva che il verbale del Consiglio di Classe appartiene all’ambito delle certificazioni amministrative costitutive di certezza legale ai sensi degli artt. 2700, art. 2702 cod. civ. e segg., come tale idoneo a fare piena prova fino a querela di falso delle circostanze cadute sotto la diretta percezione del certificante.
Inoltre, in giurisprudenza, è stato osservato che “¦il verbale (o “processo verbale”) è un documento che da conto di come si è svolta una determinata attività in forme non scritte (“per verba”), per la cui incombenza viene incaricato un soggetto verbalizzatore, che assume la qualità di soggetto che rende atti di certezza legale e che, quindi, l’unico elemento necessario per la sua esistenza è la sottoscrizione del soggetto che lo forma, mentre la mancata sottoscrizione degli altri componenti ne determina soltanto l’irregolarità e che, comunque, la sottoscrizione del verbale può, per giurisprudenza costante, essere effettuata anche in un momento successivo a quello della riunione (v. T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 13-10-2011, n. 1549)” (cfr. la recente sentenza del T.A.R. Lazio, sez. terza bis, 23 marzo 2015, n. 4433).
Infine, il dirigente scolastico, con atto depositato in data 27.8.2014, sul punto ha affermato che “il verbale citato, riportando l’elenco di tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe con l’indicazione della disciplina insegnata, contiene le firme di tutti i docenti e, in modo particolare, della prof.ssa Lupardi Angela Maria la quale ha sottoscritto il verbale siglandolo, erroneamente in corrispondenza della disciplina Matematica e, quindi, in relazione alla riga successiva a quella della propria disciplina”.
Il motivo di ricorso 3.1. pertanto è infondato e va respinto.
Per quanto riguarda la censura 3.2. questo Collegio ritiene sufficiente la motivazione della non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS- anche alla luce dei voti conseguiti dallo studente e dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti, resi pubblici sul sito dell’Istituto Scolastico e richiamati dal verbale del Consiglio di Classe n. 24 del 19.5.2014 (Cfr. Documenti Allegati 14/b e 14/a depositati dall’Amministrazione resistente in data 28.8.2014).
Il documento contenente i criteri generali di valutazione, dopo aver riportato i riferimenti normativi (OM 90/01; CM 46/09; O.M. 40/09; DPR 122/09, nota 9.11.2010, n. 3320) evidenzia che le suddette norme “assegnano al Collegio dei Docenti il compito di determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini; detti criteri sono volti ad assicurare omogeneità nelle decisioni, che restano comunque di competenza dei singoli Consigli di Classe”.
A pagina due del sopra richiamato documento, il Collegio dei Docenti individua alcune situazioni-tipo che possono rappresentare un punto di riferimento di soglia per le decisioni dei singoli consigli di classe.
Tra tali situazioni-tipo, è descritta la situazione-tipo D (nella quale rientrano i casi di tre o più insufficienze gravi (4-4-4), quello di due insufficienze gravi e una gravissima (4-4-3) e quello di due insufficienze gravissime e più di una non grave (3-3-5-5), precisando che “Nei casi riconducibili alle situazioni Tipo D, si procederà , di norma, alla non ammissione alla classe successiva (o fortiori se ci si trova di fronte a una situazione di ancora maggior gravità ).
Ebbene, l’alunno -OMISSIS- rientra nella situazione tipo D, infatti egli, nella valutazione finale, riporta quattro (insufficienza grave) in lingua italiana, lingua e cultura latina, matematica e scienze naturali, tre (insufficienza gravissima) in lingua e cultura inglese, cinque (insufficienza non grave) in disegno e storia dell’arte, oltre l’insufficienza in religione e sette in condotta.
Le insufficienze riportate dall’alunno sono quindi apparse, secondo la valutazione ampiamente discrezionale del consiglio di classe, talmente negative da determinare l’impossibilità di seguire proficuamente i programmi di studio dell’anno scolastico successivo.
In merito, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo cui la valutazione del consiglio di classe concernente la mancata ammissione alla classe superiore è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopica ed evidente illogicità , irragionevolezza o arbitrarietà , nel caso di specie non sussistente (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 10 agosto 2009, n. 4789).
A tale riguardo il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che “rientra nella discrezionalità del consiglio di classe valutare la gravità dell’insufficienza della preparazione dell’alunno, anche al fine di stabilire se la sua formazione possa essere meglio favorita dalla prosecuzione del percorso nella classe nella quale è inserito ovvero se sia meglio consentirgli un approfondimento della preparazione” (Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1086).
Sempre sul punto, il T.A.R. Lombardia ha osservato che “¦il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 settembre 2008, n. 4079).
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati questo Collegio non può che ritenere sufficientemente motivata la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-.
Nel verbale impugnato, infatti, si riporta che per determinati alunni (tra cui l’alunno -OMISSIS-) il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva in base “alla verifica di una preparazione fortemente deficitaria non recuperabile con lo studio e i corsi di recupero estivi, perchè il consiglio di classe ha riscontrato: un avvio dell’anno scolastico faticoso per la evidenziata mancanza dei prerequisiti di base¦un andamento dell’anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l’incapacità da parte dello studente di superare gli ostacoli via via emergenti data la sua carente strumentazione di base, e per la sua palese indisponibilità allo studio rigoroso, all’applicazione sistematica, a qualsiasi forma di interesse per le discipline, alla partecipazione ai vari momenti del dialogo educativo¦”.
Inoltre, nel verbale impugnato è evidenziato che “preliminarmente si passa a delineare per ogni alunno un profilo del grado di preparazione raggiunto, anche in relazione ad eventuali interventi didattico-educativi ed integrativi frequentati, delle sue attitudini, e del comportamento…”.
Da ciò non può che desumersi che per ogni alunno vi si stata una previa valutazione individuale, salvo poi concludere, con un giudizio unico, per tutti gli studenti che si trovavano nella stessa grave situazione scolastica.
Per quanto riguarda la censura di cui al punto 3.3. ci si limita ad evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel verbale di scrutinio vi è un espresso riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti sui criteri adoperati per gli scrutini. Si riporta testualmente: “¦si procede quindi alla valutazione finale degli stessi, discutendo caso per caso, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti in merito all’attribuzione del voto di condotta¦”.
Anche tale censura pertanto è infondata e va respinta.
Infine, per quanto riguarda la censura di cui al punto 3.4., si osserva che agli atti (dal rapporto del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Federico II di Apricena, nonchè dai documenti depositati dalla difesa delle Amministrazione resistenti) risulta che:
– con nota Prot. n. 5230/FP del 15.10.2013 (cfr. doc. n. 5 depositato in data 28.8.2014 da parte resistente) il Dirigente Scolastico ha informato i genitori dell’alunno -OMISSIS- sulle disposizioni comportamentali evidenziando che il voto finale di condotta facendo media con i voti delle altre discipline poteva essere causa di bocciatura;
– in data 30.10.2013 è stato consegnato alla madre dell’alunno -OMISSIS- (cfr. doc. n. 6 depositato in data 28.8.2014 da parte resistente) il patto formativo “nell’intento di promuovere una fattiva collaborazione con le famiglie”;
– con nota n. 5597 del 30.10.2013 alla madre dell’alunno -OMISSIS- veniva comunicata la sua nomina in qualità di componente del Consiglio di Classe della classe 1, sezione S per l’anno scolastico 2013/2014 (cfr. doc. n. 7 depositato in data 28.8.2014 da parte resistente);
– con nota Prot. n. 5835 dell’11.11.2013, la madre dell’alunno -OMISSIS- veniva convocata per partecipare al Consiglio della Classe 1 S in qualità di rappresentante dei genitori e dal relativo verbale risulta che la Signora era presente (cfr. doc. n. 8 e 8/a depositati in data 28.8.2014 da parte resistente);
– con nota Prot. n. 6100 del 22.11.2013 tutte le famiglie degli alunni venivano informate che i colloqui scuola/famiglia avrebbero avuto luogo il giorno 28.11.2013 (cfr. doc. n. 9 depositato in data 28.8.2014 da parte resistente);
– in data 28.11.2013 è stata consegnata alla madre dell’alunno -OMISSIS- la scheda di informazione didattico disciplinare sottoscritta da quest’ultima per presa visione (cfr. doc. n. 10/a depositato in data 28.8.2014 da parte resistente) dalla quale emergeva un giudizio non sufficiente in disegno e storia dell’arte, in inglese, in latino e storia e geografia e un giudizio molto negativo in fisica, italiano e matematica;
– con nota Prot. n. 577 del 13.2.2014 l’Amministrazione resistente ha avvisato le famiglie degli alunni dell’attivazione dei corsi IDEI destinati agli alunni che presentavano carenze in una o più discipline (cfr. doc. n. 12 depositato in data 28.8.2014 da parte resistente);
– la Scheda di valutazione relativa al primo quadrimestre (nella quale l’alunno -OMISSIS- riportava sette insufficienze) è firmata dal padre dell’alunno -OMISSIS-, -OMISSIS- (cfr. doc. n. 12/a depositato in data 28.8.2014 da parte resistente);
– con nota Prot. n. 1411 del 28.3.2014 la madre dell’alunno -OMISSIS- veniva convocata per partecipare al Consiglio della Classe 1 S in qualità di rappresentante dei genitori e dal relativo verbale n. 4 del 9.4.2014, risulta che la Signora era presente alla riunione (cfr. doc. n. 13 e 13/a depositati in data 28.8.2014 da parte resistente). Più nello specifico nel suddetto verbale si legge “Alle 15.30 entrano i rappresentanti degli alunni¦e dei genitori: le Sig.re Sirni e Cruciani. La coordinatrice illustra quanto detto in Consiglio riguardo alla disciplina e all’andamento didattico”;
Sulla base di quanto sopra, non è possibile ritenere che i genitori dell’alunno -OMISSIS- fossero inconsapevoli della grave situazione scolastica in cui si trovava il figlio.
Ne deriva l’infondatezza anche dell’ultima censura sollevata da parte ricorrente.
4. – Per quanto riguarda l’illegittimità dedotta da parte ricorrente nella memoria depositata in data 28 gennaio 2015, circa l’impossibilità per la professore Anna Rosa Recca, di svolgere contemporaneamente l’incarico di segretario e quello di presidente, non essendo stata dedotta nel ricorso introduttivo, nè proposta con motivi aggiunti, la stessa risulta essere inammissibile.
5. – Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
Ne consegue l’infondatezza anche della domanda di condanna ad un equo indennizzo e/o risarcimento dei danni patiti e patiendi esperita nell’eventualità che l’ammissione alla classe successiva non fosse stata più possibile, la quale peraltro risulta essere comunque inammissibile stante la sua assoluta genericità .
6. – Si ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
8. – Non può, invece, essere accolta la domanda avanzata dalle Amministrazioni resistenti di condanna al risarcimento del danno secondo l’art. 26 del c.p.a., stante la sua genericità (pagina sette della memoria difensiva depositata in data 12 gennaio 2015).
E’ sufficiente osservare che non è dato comprendere neppure a quale ipotesi di responsabilità processuale si riferiscano le Amministrazioni resistenti fra quelle previste dall’ordinamento (cfr., sul punto Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246):
a) art. 96, co. 1, c.p.c. applicabile ex art. 26, co. 1, c.p.a. (che prevede l’assolvimento dell’onere della prova della mala fede e colpa grave dell’autore dell’illecito, nonchè del danno in concreto subito (prova del danno di cui non v’è traccia in atti);
b) art. 96, co. 3, c.p.c. applicabile ex art. 26, co. 1, c.p.a. (che consente al giudice di condannare anche d’ufficio l’autore dell’illecito processuale ad una pena privata in favore della controparte);
c) art. 26, co. 2, c.p.a. (unica norma effettivamente citata dalle Amministrazioni resistenti che, tuttavia, consente al giudice amministrativo d’ufficio di infliggere una sanzione pecuniaria processuale da riversarsi a speciale capitolo per il funzionamento della giustizia amministrativa).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, così come unitariamente costituite, liquidandole in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, della presente sentenza e delle copie della scheda di informazione didattico disciplinare (sia quella allegata da parte resistente – doc. 10 a depositato in data 28.8.2014, sia quella di cui alla memoria di parte ricorrente del 28.1.2015) relativa all’alunno -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)