1. Giurisdizione – Conferimento di incarichi dirigenziali – Avviso di procedura selettiva – Impugnazione limitata ai requisiti di ammissione – Mancata  impugnazione dell’atto di nomina – G.A. 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Selezione comparativa – Avviso pubblico –  Omessa impugnazione atto di nomina – Immediata lesività  – Inammissibilità  del ricorso 
3. Pubblico impiego – Avviso di procedura selettiva – Conferimento di incarichi direttivi – Requisiti di ammissione – Esperienza in funzioni dirigenziali – Art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 –  Applicabilità  – Esclusione  

1. Il ricorso avverso una clausola dell’avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico dirigenziale relativa ad un requisito di ammissione, rientra nella giurisdizione del g. a. se non vi è stata impugnazione dell’atto di nomina conosciuto al momento della proposizione del gravame. La mancata impugnazione dell’atto di nomina, infatti, fa sì che l’oggetto della controversia rimanga circoscritto alla verifica del corretto, o meno, esercizio del potere amministrativo, relativamente all’individuazione dei requisiti professionali necessari per il successivo conferimento dell’incarico, vertendo dunque su scelte chiaramente organizzative e discrezionali della p.a. Secondo i consolidati principi in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità  del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, quelle in cui è dedotta la non conformità  a legge degli atti di macro organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici), o – come nella specie – dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità  degli uffici pubblici; nonchè le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le capacità  del comune datore di lavoro. 
2. In materia di procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’impugnazione dell’avviso pubblico di selezione non è da sola sufficiente a determinare la caducazione in via automatica e derivata della graduatoria e di tutti gli atti consequenziali. L’esito finale della procedura non è costituito dalla graduatoria di merito, bensì dall’atto di conferimento dell’incarico, che, benchè faccia parte della stessa sequenza procedimentale di cui fa parte l’avviso di selezione (atto preparatorio), non ne costituisce conseguenza inevitabile, perchè la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. Va pertanto dichiarato inammissibile il gravame ove il ricorrente abbia omesso di impugnare la determina di nomina, concretamente e definitivamente lesivo della propria sfera giuridica, sia pur già  conosciuto al momento della proposizione del gravame. 
3. L’avviso pubblico di selezione relativo al conferimento di incarichi direttivi può legittimamente  fissare dei requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti dall’art. 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che riguarda incarichi di funzioni dirigenziali (esperienza almeno quinquennale in tali funzioni). Nel caso in cui  mancano figure dirigenziali nell’organico dell’Amministrazione questa è libera di determinare nel proprio Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la copertura con personale direttivo dei posti di responsabili dei servizi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

N. 00605/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2013, proposto da: 
Mario Giannetta, rappresentato e difeso dall’avv. Potito Marucci, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Reale in Bari, Via Egnatia, 15; 

contro
Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Francesco Delli Muti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Franchini e Francesco Franchini, con domicilio eletto presso l’avv. Tullia Scattarelli in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37; 

per l’annullamento
previa sospensiva
dell’Avviso pubblico di selezione comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto a tempo determinato, part-time (50% – 18 ore settimanali) nel profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” con incarico di Responsabile del Settore Urbanistica – Patrimonio – Territorio -Edilizia Privata, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, prot. 3440, bandito in data 3.08.2013 e pubblicato in data 6.08.2013 sull’albo pretorio comunale n. 290, limitatamente alla clausola con la quale ha previsto, tra i “requisiti specifici di ammissione”, il possesso di una “esperienza documentata di almeno 1 (uno) in enti locali, nel ruolo di Dirigente/Responsabile di unità  organizzative analoghe a quella cui la selezione si riferisce”; e della relativa graduatoria finale prot. 3954, pubblicata in data 18.09.2013 sull’albo pretorio comunale n. 343, limitatamente all’inclusione in essa dell’arch. Francesco delli Muti, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, in quanto rilevanti.
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti e di Francesco Delli Muti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Valerio La Riccia, su delega dell’avv. Potito Marucci, avv. Fabrizio Lofoco, su delega degli avv.ti Vito e Francesco Franchini, e avv. Giuseppe Florio, su delega dell’avv. Giulio Domenico D’Antuono;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento dell’avviso pubblico di selezione comparativa, per curriculum e colloquio, indetta dal Comune di Isole Tremiti per la costituzione di un rapporto a tempo determinato, part- time, nel profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” con incarico di Responsabile del Settore Urbanistica – Patrimonio – Territorio – Edilizia privata, ai sensi dell’art.110 TUEL, limitatamente alla clausola che ha previsto, tra i requisiti di ammissione, il possesso di una “esperienza documentata di almeno 1 anno in enti locali, nel ruolo di Dirigente/Responsabile di unità  organizzative analoghe a quella cui la selezione si riferisce”.
Avverso l’avviso impugnato e la relativa graduatoria finale, anche essa qui gravata, ha articolato un unico motivo di doglianza, asserendone l’illegittimità  per violazione di legge con riferimento all’art.19, D. Lgs. n.165/01, ai sensi del quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a persone con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; pertanto, il Comune non avrebbe potuto richiedere, come invece avvenuto, un termine di esperienza diverso ed inferiore.
Da ciò deriverebbe anche l’illegittimità  della graduatoria finale, laddove il candidato collocatosi al primo posto (seguito dal ricorrente in seconda posizione) vanterebbe un’esperienza inferiore al minimo richiesto dalla legge (4 anni, 11 mesi e 18 giorni).
Con controricorso del 13.1.2014, si è costituito il Comune di Isole Tremiti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del gravame, da un lato, per la mancata impugnazione degli atti presupposti relativi ai verbali della Commissione, nonchè del successivo atto di nomina dell’arch. Delli Muti, quale vincitore della selezione (Determina n. 157 del 21.9.2013), di cui il ricorrente era a conoscenza avendone presentato richiesta di annullamento in autotutela; dall’altro, per carenza di interesse, non avendo lo stesso ricorrente provato il possesso dell’esperienza quinquennale; e chiedendo infine il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Anche il controinteressato si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità  e l’infondatezza del gravame.
Alla Camera di Consiglio del 16.1.2014, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dal ricorrente, “sia in relazione alla prognosi negativa in ordine alla valutazione dell’unico profilo di censura dedotto, sia in relazione all’omessa impugnazione dell’approvazione della graduatoria e dell’atto di nomina del controinteressato” (Ord. n.40/2014).
In vista della trattazione del merito, il ricorrente e l’Amministrazione hanno depositato memorie e replica, insistendo per l’accoglimento delle proprie argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 19.2.2015, dopo aver segnalato alle parti un possibile profilo di inammissibilità  per difetto di giurisdizione e averle sentite sul punto, la causa è stata introitata in decisione e riportata in Camera di Consiglio in data 1.4.2015, all’esito della quale è stata definitivamente decisa.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione amministrativa.
Ad un più approfondito esame, il Collegio ha rilevato che, sia pur riferendosi ad un incarico da conferirsi ai sensi dell’art.110 TUEL, per il quale la Sezione si è recentemente espressa in favore della giurisdizione ordinaria (Sent. 425/2015), il thema decidendum è qui limitato all’avviso relativo alla procedura selettiva diretta all’instaurazione di un rapporto di lavoro, a tempo determinato e part-time, con l’Amministrazione Comunale.
Secondo i consolidati principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione e dal Consiglio di Stato in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità  del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità  a legge degli atti di macro organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici), o – come nella specie – dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità  degli uffici pubblici; nonchè le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a..
Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le capacità  del comune datore di lavoro.
Nella fattispecie de qua, non è stato tuttavia impugnato il conferimento dell’incarico stesso, che avrebbe semmai giustificato la devoluzione della causa al giudice del lavoro.
Tale circostanza, ovvero la mancata impugnazione dell’atto di nomina – che la differenzia sostanzialmente dal precedente della Sezione citato – fa sì che l’oggetto della controversia rimanga circoscritto all’avviso della procedura selettiva, in particolare, alla clausola relativa al requisito dell’esperienza professionale, e quindi alla verifica del corretto, o meno, esercizio del potere amministrativo, relativamente all’individuazione dei requisiti professionali necessari per il successivo conferimento dell’incarico, vertendo dunque su scelte chiaramente organizzative e discrezionali del Comune stesso, che ricadono, come detto, nella cognizione del giudice amministrativo.
La mancata impugnazione dell’atto di nomina rileva ulteriormente sotto il profilo dell’inammissibilità  del gravame, come eccepito dalla difesa comunale.
Non vale infatti la controdeduzione del ricorrente sul punto, secondo il quale l’impugnazione del bando sarebbe da sola sufficiente a determinare la caducazione in via automatica e derivata della graduatoria e di tutti gli atti consequenziali (tra cui quindi anche il successivo atto di nomina).
Invero, l’atto finale della procedura di cui si discute non è costituito dalla graduatoria di merito, bensì dal successivo atto di conferimento dell’incarico, che, benchè faccia parte della stessa sequenza procedimentale di cui fa parte l’atto preparatorio, ovvero l’avviso di selezione, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perchè la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (in tal senso, Cons. Stato, V, 627/2010).
Lo stesso avviso infatti, nel paragrafo relativo ai “criteri di selezione” prevede che “a conclusione della procedura di selezione per curriculum e per colloquio da parte della Commissione, il Sindaco, con proprio Decreto, sulla base della graduatoria di merito, conferisce l’incarico al candidato che avrà  ottenuto il maggior punteggio totale”; tuttavia, l’esito della procedura – rappresentato, si ribadisce, dall’atto di conferimento e non dalla graduatoria di merito – non è automatico, atteso che “l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà  insindacabile di non procedere, per motivi di interesse pubblico ed in caso la normativa non lo permette, ad alcuna assunzione [¦]”.
Ne deriva che l’impugnazione del bando non ha fatto venir meno la necessità  di impugnare anche l’atto finale, pena l’inammissibilità  del ricorso.
Dunque, poichè il ricorrente non ha impugnato la determina di nomina, atto conclusivo della procedura, concretamente e definitivamente lesivo della propria sfera giuridica, sia pur già  conosciuto al momento della proposizione del gravame, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
Il gravame è comunque anche infondato, atteso che la doglianza del ricorrente – il quale, partecipando alla procedura in base al requisito dell’esperienza annuale e collocandosi altresì nella graduatoria di merito, sia pure non in posizione utile, non risulta pregiudicato dalla clausola che qui censura – non coglie nel segno, trattandosi nella fattispecie di selezione per la copertura di un posto con qualifica direttiva, rientrante nella categoria professionale D1.
L’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, che il ricorrente vorrebbe applicato alla selezione de qua, è relativo invero agli incarichi di funzioni dirigenziali, pertanto non applicabile alla fattispecie vista la mancata previsione di figure dirigenziali nello stesso organico del Comune resistente, che era pertanto libero di determinare, nel proprio Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che la copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifica dirigenziale o, come nella specie, di alta specializzazione, potesse avvenire con personale direttivo.
Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Attesa la particolarità  della vicenda, le spese di lite possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio dei giorni 19 febbraio 2015 e 1 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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