Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Creditore – Sentenza generica – Difetto liquidità  ex art. 474 c.p.c. – Inammissibilità  ricorso

Il creditore per effetto di una sentenza civile di condanna generica ed  in quanto tale non costituente valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non può agire in executivis dinanzi al Giudice amministrativo, dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al Giudice munito di giurisdizione (Giudice ordinario).

N. 00588/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2014, proposto da Mazzilli Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Savella e Sabino Carpagnano, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 6167/2012 della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 35, comma 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Andrea Savella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Mazzilli Giuseppe agiva in giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 6167/2012 del 27.12.2012 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro (sentenza passata in giudicato) al fine di ottenere l’accredito dei contributi previdenziali omessi dalla ditta Di Terlizzi Emilio.
Il Mazzilli evidenziava che l’Amministrazione ha completamente omesso di eseguire la citata sentenza.
Nessuno si costituiva per l’INPS.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, la motivazione ed il dispositivo della menzionata sentenza n. 6167/2012 si limitano ad affermare il diritto del Mazzilli alla corresponsione, da parte dell’INPS, dei contributi previdenziali omessi dalla ditta Di Terlizzi Emilio nei periodi dall’1.1.1998 al 31.12.2001 e dall’1.1.2003 al 28.3.2003 (con consequenziale condanna dell’INPS al relativo versamento), senza specificazione alcuna del quantum spettante al lavoratore, peraltro non suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza, essendo a tal fine imprescindibili ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 18 ottobre 2013, n. 1412).
Conseguentemente, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio ritiene di aderire, il creditore non può agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo, dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (i.e. giudice ordinario).
In altri termini, viene in rilievo nel caso di specie una sentenza civile di condanna generica non costituente valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.
Ne consegue che detto pronunciamento del giudice ordinario non è ottemperabile dinanzi al magistrato amministrativo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria