Pubblico impiego – Forze Armate – Rapporto di servizio – Procedimento di trasferimento – Termine di conclusione – Decorrenza 
 

 
Il procedimento di trasferimento di sede a domanda del personale militare di cui all’art. 1039, co 1 lett. a) d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, deve concludersi nel termine di 180 giorni, decorrente dal momento in cui il militare ha conferito concretamente con il proprio superiore, posto che solo in quella sede ha potuto rappresentare la propria posizione.
 


 

N. 00524/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiaia Noya in Bari, Via Manzoni n.15; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, è domiciliato ex lege; 

Per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere:
a) sulla richiesta di assegnazione definitiva presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari – a seguito della cessazione del triennio di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.lgs. n. 151/01- formulata con istanza del 12.03.14 inoltrata con istanza di conferimento del 14.04.14, trasmessa al Capo di Stato Maggiore il 17.04.14, prot. n. M-D-E24472-0004565;
b) sul1a richiesta di assegnazione definitiva presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari – a seguito della cessazione del triennio di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.lgs. n. 151/01 – formulata con istanza del 10.6.14 inoltrata ad illustrazione della nuova istanza di conferimento del 04.6.14, trasmessa al Capo di Stato Maggiore il 04.06.14, prot. n. M-D-E24472-0006270 a causa
del mancato riscontro alla prima domanda di assegnazione, nonostante il conferimento con i superiori;
c) sulla iniziativa d’ufficio adottata dal Comandante Gen. B. Natalino Madeddu con nota allegata alla comunicazione del 5.12.2014, prot. n. M-D-E24472-00014073 finalizzata al reimpiego definitivo del Caporal Maggiore Capo -OMISSIS- al C.M.E. Puglia o presso altre sedi di Bari di EDR delle Forze Operative, per grave situazione della graduata;
d) sulla richiesta del Caporal Maggiore Capo -OMISSIS- di trattazione urgente di tutte le predette istanze ed iniziative d’ufficio in ragione -OMISSIS–OMISSIS-, effettuata con nota del 9.1.2015, prot. n. M­ D-E24472-0000354.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e udito per la parte ricorrente i difensori Adriano Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La odierna ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, in forze presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” di Bologna, è stata assegnata temporaneamente, ex art. 42 bis, D.lgs. n. 151/01, presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari, in virtù della sentenza n. 238/12 del TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I (confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3683/13) che, accogliendo il suo ricorso, riteneva applicabile, ai sensi dell’ art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare, l’istituto delle assegnazioni temporanee, vigente per il personale delle P.A. in materia di maternità  e paternità , anche al personale militare femminile e maschile.
La scadenza dell’assegnazione temporanea viene indicata, dalla stessa ricorrente, all’11.4.2015.
Ella espone che, attese le particolari condizioni familiari indicate dettagliatamente in ricorso (che qui possono essere sintetizzate nell’essere, il Caporal Maggiore Capo, madre separata e collocataria di due figli in tenera età , di cui uno con non -OMISSIS-si rivolgeva, dall’aprile 2014 ai propri superiori, chiedendo di esporre le proprie esigenze personali e formulando istanza di assegnazione definitiva a Bari.
In particolare:
– con istanza datata 14.4.14 (trasmessa il 17.4.2014) chiedeva di conferire con il Capo di Stato Maggiore, allegando l’istanza di assegnazione definitiva a Bari per gravi motivi familiari (con la relativa documentazione a sostegno). Veniva ascoltata il 24.4.2014 dal Comandante di Corpo.
Tuttavia, la sua istanza di reimpiego definitivo a Bari, illustrata durante il colloquio, non veniva riscontrata;
– in data 4.6.2014 (trasmessa in pari data), la ricorrente produceva nuova istanza di assegnazione definitiva a Bari per gravi motivi familiari. Veniva ascoltata direttamente dal Generale Comandante (Gen Madeddu).
Neppure tale istanza veniva riscontrata con provvedimento espresso;
– in data 27.10.2014, perdurando il silenzio dello S.M.E. (Stato Maggiore Esercito) , la ricorrente chiedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 735 del DPR n.90/2010, di conferire con S.E. il Ministro della Difesa per motivazioni personali ed attinenti al servizio, senza esito;
– in data 5.12.14 i1 Gen. Madeddu disponeva la sospensione del procedimento relativo a tale istanza (di conferimento con il Ministro) e l’invio al C.te la RMSUD di una nota configurante iniziativa d’ufficio tesa al reimpiego della ricorrente a Bari, nella quale evidenziava, da un lato la particolare criticità  della situazione familiare del Caporal Maggiore Capo, dall’altro ne metteva in risalto il comportamento in servizio assolutamente ineccepibile con punte di eccellenza. Neppure tale procedimento veniva concluso con provvedimento espresso;
– con nota del 9.1.2015, prot. n. M­ D-E24472-0000354, il Caporal Maggiore Capo -OMISSIS- sollecitava la trattazione urgente di tutte le predette istanze ed iniziative d’ufficio in ragione -OMISSIS–OMISSIS-. Anche tale invito rimaneva senza esito.
Ricorre, pertanto, dinanzi a questo Tar, invocando l’adozione di un provvedimento espresso su ciascuna delle istanze proposte o assunte d’ufficio, indicando per ciascuna di esse il termine applicabile, in virtù delle particolari disposizioni di settore.
Con memoria di mero stile si è costituita l’Amministrazione militare che non ha proposto alcuna argomentazione difensiva.
All’udienza camerale del 26.3.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto, per come di seguito chiarito.
Come prospettato dalla difesa di parte ricorrente, le istanze del 17.4.2014 e 4.6.2014 vanno qualificate come istanze di trasferimento a richiesta.
La ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 1039, co 1 lett. a) d.p.r. 90/2010 che stabilisce il termine di 180 giorni per la conclusione dei relativi procedimenti.
Nessuna ragione ostativa nè causa esimente si profila, atteso il tenore delle difese dell’Amministrazione, avverso l’accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla ricorrente.
In particolare, ritenuto applicabile il termine invocato, ritiene il Collegio che esso debba decorrere dal momento in cui il conferimento è concretamente avvenuto, posto che, solo in quella sede il militare ha compiutamente rappresentato la propria posizione.
Pertanto, attese le audizioni in data 24.4.2014 e in data 16.6.2014 (come allegato dalla ricorrente senza alcuna contestazione sul punto, sicchè la circostanza può ritenersi provata, in punto di fatto), entro 180 giorni decorrenti da tali date, i relativi procedimenti avrebbero dovuto essere conclusi dall’Amministrazione procedente.
Trattasi, infatti, di procedimenti che trovano avvio obbligatorio ad istanza di parte, secondo la fattispecie indicata nell’art. 2 L. n. 241/90.
Essendo tali termini entrambi decorsi alla data di decisione del ricorso (ed anche a quella di sua proposizione), va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito.
L’accoglimento delle pregresse domande esclude la rilevanza ed il conseguente interesse alla decisione della contestuale domanda ex artt. 31 e 117 cpa, in ordine al procedimento avviato dal Gen. Madeddu, con nota datata 5.12.14, inviata al al C.te la RMSUD per disporre, d’ufficio il reimpiego della ricorrente a Bari.
La difesa ha posto, a riguardo, interessanti questioni giuridiche in ordine alla invocata disapplicazione delle disposizioni regolamentari di cui:
– a) alla P-001, ed 2014, Cap. V, capo III, par. 10);
– b) all’allegato Alfa al messaggio n. 12583 del 22.12.14)
che escludono l’obbligo di provvedere in ordine ai procedimenti di reimpiego così attivati di ufficio (“l’attivazione da parte del C.te di Corpo non dà  origine ad alcun procedimento amministrativo. Pertanto, il militare interessato non è titolare di posizioni giuridiche soggettive nè di aspettativa connesse con la definizione di ipotetici procedimenti amministrativi”).
La questione sottoposta all’esame del Collegio involge, evidentemente, la natura delle comunicazioni quali quella del 5.12.2014 a firma Madeddu e la loro qualificazione o meno quali segnalazioni interne di carattere puramente interlocutorio e sollecitatorio.
Tuttavia, ogni indagine in questione – che richiederebbe approfondimenti istruttori officiosi – risulta preclusa dalla totale soddisfazione del bene della vita invocato, derivante dall’accoglimento del ricorso in ordine alle istanze della ricorrente sfociate nei conferimenti del 17.4.2014 e 16.6.2016; nonchè dalla considerazione che ogni approfondimento istruttorio, in presenza delle statuizioni di accoglimento già  indicate, determinerebbe la protrazione dei tempi della decisione che la particolare urgenza della situazione fatta valere in ricorso non consente, scontrandosi irrimediabilmente con il principio di effettività  della tutela.
Analogamente è a dirsi per il sollecito datato 9.1.2015.
La natura di atto interlocutorio, volto a indurre la adozione di un provvedimento espresso sulle due istanze di parte già  presentate, esclude che possa statuirsi autonomamente in merito ad esso, poichè l’interesse alla risposta a tale invito è soddisfatto dall’accoglimento del ricorso sulle due istanze di parte.
Tuttavia il Collegio, nel consueto spirito collaborativo con l’Amministrazione, per indirizzarne in modo conformativo l’operato, anche al fine di evitare futuro contenzioso, non può esimersi dall’evidenziare che delle segnalazioni contenute nella nota già  citata del 5.12.2014 (che evidenzia, come già  sottolineato, la particolarissima situazione della ricorrente nonchè il suo sempre leale e meritorio comportamento in servizio), l’Amministrazione dovrà  tenere debito conto in sede di decisione finale sulle istanze di parte.
Conclusivamente, all’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 15 decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
L’inerzia fin qui riscontrata impone di nominare sin d’ora un commissario ad acta.
La scelta del soggetto cui demandare l’espletamento di tale compito impone, nel bilanciamento dei contrastanti interessi, particolare cautela, attesa la rilevanza della posizione di cui è depositaria la ricorrente da un lato e l’esigenza di incidere in modo il più contenuto possibile sulle prerogative dell’Amministrazione militare.
Per tali ragioni, si ritiene opportuno evitare la nomina di soggetto estraneo all’ordinamento militare.
Il commissario ad acta viene, pertanto, individuato in persona del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
La facoltà  di delega, tuttavia, viene accordata solo in favore di funzionario o ufficiale di sua stretta fiducia e sotto la sua diretta e costante vigilanza sull’adempimento delle funzioni attribuite.
Ove l’indicato termine di 15 giorni decorra infruttuosamente, egli provvederà , entro ulteriori 15 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, alla conclusione esplicita dei procedimenti in esame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per come precisato in parte motiva, e per l’effetto ordina al Ministero della Difesa, di concludere con provvedimento espresso i procedimenti ad istanza di parte indicati in motivazione.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 15 decorrente dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per provvedere in merito.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Capo di Stato Maggiore, con facoltà  di delega nei limiti indicati in motivazione, affinchè provveda, entro ulteriori 15 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a dare conclusione al procedimento già  indicato.
Dichiara il ricorso inammissibile nella restante parte.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore della ricorrente -OMISSIS-, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CAP, spese generali (15%) e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria