1. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Ricorso – Interesse e legittimazione 


2. Processo amministrativo – Principi generali – Prova – Onus probandi

1. Il ricorso avverso il silenzio-diniego di accesso ai documenti amministrativi, proposto in via incidentale rispetto ad altro giudizio, è inammissibile quando il ricorrente non possa vantare alcun interesse probatorio all’ostensione della documentazione richiesta e, in particolare, quando il ricorso miri ad ottenere una mera attestazione di inesistenza degli atti richiesti. 


2. In ossequio al principio della suddivisione dell’onere della prova, espresso dall’art. 64 c.p.a., ed al principio di vicinanza della prova, quando l’interesse probatorio di parte ricorrente si sostanzia in una conferma dell’inesistenza di taluni atti amministrativi (cioè in un elemento negativo), ad essa compete la mera allegazione di tale fatto, incardinandosi in capo all’Amministrazione resistente (che ha la disponibilità  materiale della documentazione) l’onere di fornire la prova positiva dell’esistenza degli atti richiesti.

N. 00512/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2014, proposto da:

Andrea Guarnieri Calo’ Carducci, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, Via Q. Sella, n.120;

contro
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg.; Capitaneria di Porto Bari; Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv. ra Comunale via P. Amedeo n.26; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n.33; 
Autorità  Portuale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, Piazzale C.Colombo1 – Autorit. Port.; 

per l’accertamento
e la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio diniego opposto dal Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo sull’istanza di accesso a tutti gli atti interni al fascicolo istruttorio aperto in sede centrale a seguito del parere dell’11.3.1954 a firma dell’allora Sovrintendente ai monumenti e gallerie della Puglia e Lucania, formulata dal ricorrente con atto recapitato all’amministrazione statale in data 31.10.2014, con conseguente ordine al Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., di esibire in giudizio copia conforme della documentazione amministrativa richiesta dal ricorrente.
 

Visti il ricorso per accesso in corso di causa ex art. 116, co 2, cpa e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ; del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali ; della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg ; della Capitaneria di Porto Bari ; del Comune di Bari; della Regione Puglia ; dell’Autorità  Portuale di Bari e della Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione, Chiara Lonero Baldassarra, Fulvio Ignazio Mezzina e Valter Campanile;
 

Con ricorso per l’accesso in corso di causa (ai sensi dell’art. 116, co 2, cpa), uno dei ricorrenti del processo principale chiede che la Sezione ordini al Ministero per i Beni e le Attività ‘ Culturali di consentire l’accesso, a mezzo di ostensione ed estrazione di copia, a “tutti gli atti interni al fascicolo istruttorio aperto in sede centrale a seguito del parere dell’11.3.1954 a firma dell’allora Sovrintendente ai monumenti e gallerie della Puglia e Lucania”.
Premette, sia nel ricorso, sia nell’istanza rivolta al Ministero (datata 24.10.2014 e rimasta priva di riscontro), che l’Avvocatura distrettuale, in corso di causa, ha depositato la proposta di parere resa l’11.3.1954 dal predetto Sovrintendente, per la realizzazione del primo corpo di fabbrica, sito sul lungomare De Tullio n.1, di cui l’edificio per cui si dibatte nel ricorso principale (che verte sulla nullità /illegittimità  dei titoli autorizza tori all’edificazione) è ampliamento.
Chiarisce che l’interesse azionato con il ricorso per l’accesso è funzionale a provare, nel ricorso principale, che “il preesistente edificio statale in odierno ampliamento, sito in Bari al l.re De Tullio, civ. 1, fu anch’esso illecitamente costruito in assenza del necessario previo nulla osta monumentale a firma dell’allora competente Ministro della Pubblica istruzione”.
Nel corso del’udienza camerale del 12.3.2015, la difesa dello Stato, nel corso di articolata discussione che ha visto ampiamente interloquire entrambe le parti, pur avendo eccepito preliminarmente l’inamissibilità  del ricorso per difetto di strumentalità  probatoria dei documenti richiesti rispetto alla domanda principale (citando, a tal fine, TAR Veneto n.578/13), ha aggiunto (depositando le note attestanti le ricerche effettuate e gli esiti di seguito descritti) che, comunque, l’Avvocatura si è attivata, a titolo cautelativo, per reperire il parere richiesto, sia presso il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo (che ha trasmesso nota con cui comunica che gli atti non sono presenti nei suoi archivi), sia presso l’Archivio centrale dello Stato, presso il quale le richieste non sono state evase a causa dell’insuperabile impedimento personale del Dirigente (Dott.ssa Sagù), assente dal servizio (in quanto vittima di un sinistro).
Al termine della discussione il ricorso ai sensi dell’art. 116, co 2, cpa è stato tratto in decisione.
Esso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
E’ emerso incontrovertibilmente, sia dagli scritti difensivi del ricorrente (non a caso riportati testualmente in parte qua) sia dalla discussione orale, nel corso della quale la questione è stata ponderatamente affrontata, che l’odierno ricorso incidentale mira ad ottenere una attestazione dell’inesistenza del parere in questione, al fine di dimostrare che ab orgine ogni attività  edificatoria nel sito in esame non è stata sorretta dai prescritti titoli abilitativi, con la conseguenza che- a cascata- anche il manufatto in corso di costruzione sarebbe da ritenersi privo di legittimi titoli edificatori.
Ritiene la Sezione che la decisione vada assunta, facendo rigorosa applicazione del principio di suddivisione dell’onere della prova, come peraltro, desumibile dall’articolato contenuto delle disposizioni di cui all’art. 64 cpa; soprassedendo, in questa fase, sulla eccezione di inammissibilità  per difetto di strumentalità  (che pure non presenta aspetti di scarsa rilevanza e manifesta infondatezza), attesa l’inammissibilità  per difetto di interesse, sotto il profilo di seguito evidenziato.
Se, infatti, l’interesse probatorio di parte ricorrente si sostanzia in una conferma dell’inesistenza del prescritto parere (cioè in un elemento negativo), non può che concludersi che, ad essa competa la mera allegazione di tale fatto, incardinandosi in capo alla controparte (che è l’unica che ha la disponibilità  materiale della documentazione in esame) l’onere di fornire la prova positiva dell’esistenza degli atti richiesti, rimanendo nella propria sfera di disponibilità  la valutazione della rilevanza probatoria di tali atti (sulla scorta della eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa dello Stato).
Depone nel senso indicato, anche il principio di vicinanza dell’onere probatorio (v. in tal senso Cass. S.U., n. 141 del 10.1.2006 e Corte Cost. n. 114 del 21.4.2000) che impone di ripartire il peso della prova, facendo espresso riferimento al principio della riferibilità  o vicinanza o disponibilità  del mezzo, principio riconducibile all’art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio, con la conseguenza che assolvere al relativo onere spetta alla parte per cui è più facilmente reperibile il materiale probatorio necessario.
Sulla scorta di tali affermazioni di principio non può che concludersi che il ricorrente per l’accesso non ha, in realtà , alcun interesse probatorio all’ostensione dei documenti in questione.
Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile per il profilo evidenziato.
Le spese della presente fase saranno liquidate nella prossima fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara il ricorso inammissibile per come precisato in parte motiva.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)