1. Pubblico impiego- Concorso – Commissione- Discrezionalità  tecnica- Limiti di sindacabilità  giurisdizionale


2. Pubblico impiego- Concorso – Commissione- Valutazione- Punteggio alfanumerico

1. L’apprezzamento delle prove di un concorso pubblico è affidato dall’ordinamento alla Commissione d’esame, chiamata ad esprimere – anche in ragione della specifica professionalità  dei suoi membri- una valutazione in via esclusiva. Il sindacato del giudice sugli atti della procedura concorsuale può infatti riguardare solo il riscontro di eventuali vizi di legittimità , non potendo sconfinare nella preclusa cognizione del merito della questione. Ne deriva l’inammissibilità  di ogni prospettazione volta a censurare la rilevanza attribuita agli errori della Commissione sul piano tecnico.


2. Con riferimento alla peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, l’obbligo di adeguata motivazione si ritiene soddisfatto dall’attribuzione di un voto numerico, senza necessità  di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e, per quanto concerne le prove scritte, di glosse, annotazioni e segni grafici.

N. 00502/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Francesca Avantaggiati, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, Via Abate Gimma, n. 231; 

contro
Provincia di Bari Citta’ Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Annalaura Giannelli, con domicilio eletto presso Anna Laura Giannelli, Via Dante, n. 317; 

nei confronti di
Antonio Finocchio; 

per l’annullamento
– del provvedimento, assunto con verbale di estremi non noti, col quale la Commissione esaminatrice istituita per l’espletamento della procedura selettiva pubblica per la copertura di 11 posti di Agente di Polizia Provinciale indetto dalla Provincia di Bari, cat. C, ha attribuito alla sig ra Avantaggiati il voto relativo alla 2^ prova scritta, comunicato con nota prot 7050/P del 27.7.2009;
– del provvedimento, assunto con verbale di estremi non noti, col quale la medesima Commissione ha respinto la domanda di riesame avanzata dalla sig.ra Avantaggiati, comunicato con nota prot. 7990/P del 7.9.2009;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto,
e in particolare del verbale col quale la Commissione esaminatrice ha dettato i criteri per l’attribuzione dei voti alle prove scritte del concorso medesimo, nella parte in cui dovessero aver condotto all’adozione degli atti impugnati.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari Città  Metropolitana di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Raffaele Daloiso e Adriano Garofalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 09.10.2009, la sig.ra Francesca Avantaggiati ha impugnato gli atti con cui è stata esclusa dalla procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 11 posti di Agente di Polizia Provinciale, cat. C, indetto dalla Provincia di Bari con bando del 05.10.2007.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 22.12.2009, la medesima ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 201/MP del 26.10.2009 di approvazione della graduatoria del predetto concorso.
La ricorrente ha contestato, in particolare, il punteggio insufficiente riportato nella seconda prova scritta, pari a 16/30, dopo aver superato con esito positivo la prima, con un punteggio pari a 21/30. Ha riferito che la seconda prova consisteva nella redazione di un verbale di accertamento e contestazione e violazione a carico di soggetto intento nell’attività  venatoria su di un terreno in attualità  di coltivazione autorizzato e tabellato, con indicazione della documentazione di cui il medesimo deve essere in possesso.
A seguito di accesso agli atti e della richiesta di informazioni rivolta alla commissione esaminatrice, ella avrebbe appreso che l’elaborato in questione sarebbe risultato “nettamente insufficiente”, per aver il verbale redatto riportato il riferimento all’art. 48 lett. f) L.R. 27/1998 quale norma sanzionatoria, in luogo dell’art. 49 lett. f) della medesima legge.
La prima disposizione prevede una sanzione penale per chi eserciti la caccia nei giorni di silenzio venatorio, mentre la seconda è relativa alla sanzione amministrativa per chi viola le disposizioni in materia di protezione delle coltivazioni agricole.
Secondo la ricorrente si sarebbe trattato di un mero errore materiale nell’indicazione dell’articolo di legge che si assume violato (cd. lapsus calami), emergendo dall’elaborato sia il corretto inquadramento del comportamento sanzionato, che l’indicazione delle esatte modalità  per l’estinzione della violazione.
Ne deriverebbe una insufficiente ed illogica motivazione della valutazione dell’elaborato.
La ricorrente contesta quanto affermato dalla Commissione circa la reiterazione dell’errore, ripetuto due volte nell’elaborato. Afferma che la valutazione effettuata dalla Commissione possa essere oggetto di sindacato da parte del giudice, tanto più in considerazione della corretta redazione della prova e applicazione, per mero errore, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 49 lett. f) in luogo del citato, art. 48 lett. f) che prevede, invece, una sanzione penale, a cui nell’elaborato la candidata non fa minimamente riferimento.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari per resistere sia al ricorso principale che ai motivi aggiunti, sostenendo l’inammissibilità  del ricorso principale per essere mirato ad ottenere una valutazione di merito dal giudice, riservata esclusivamente alla Commissione esaminatrice.
La valutazione dell’elaborato sarebbe complessiva e tale da evidenziare che l’errore non sarebbe solo frutto di cd. lapsus calami.
Avverso l’insufficiente motivazione evidenzia che nel bando fosse esplicitamente prevista la valutazione delle prove in termini numerici, a cui la Commissione, in quanto espressamente sollecitata sul punto, nella seduta del 02.09.2009 ha aggiunto ulteriori motivazioni.
La valutazione della Commissione avrebbe tenuto conto, altresì, della “competenza normativa” come richiesto dal bando.
Con ordinanza n. 702 del 18.11.2009 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
Con successiva memoria, la ricorrente – nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso – ha prodotto una memoria in cui ha replicato alla difesa dell’amministrazione e ribadito le argomentazioni a sostegno del ricorso, come integrato da motivi aggiunti.
Con istanza del 30.01.2015, la difesa dell’amministrazione ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica, sostenendo di non aver avuto tempestiva notizia dell’avvenuta fissazione della data e di non aver potuto esercitare il diritto di difesa.
All’udienza pubblica del 26.02.2015, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio presentata dalla difesa dell’amministrazione resistente, risultando rispettate dalla Segreteria della Sezione le modalità  di comunicazione di avviso di fissazione della data di udienza, attesa anche l’omessa comunicazione circa l’avvenuta modifica del domicilio del difensore.
La causa risulta, peraltro, completa nei suoi elementi conoscitivi e le esigenze di effettività  della tutela impongono la definizione del giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato attesa la manifesta insussistenza dei vizi dedotti dalla ricorrente.
Giova premettere che il sindacato del giudice avverso gli atti di una procedura concorsuale si limita al riscontro degli eventuali vizi di legittimità , essendo esclusa ogni valutazione sugli elaborati, riservata in via esclusiva alla commissione di concorso.
E’ per questo che, per giurisprudenza consolidata, sono inammissibili tutte le prospettazioni, quand’anche contenute nelle censure afferenti l’eccesso di potere o il difetto di motivazione, che si rivelano sostanzialmente finalizzate a censurare la rilevanza attribuita agli errori dalla Commissione (Cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 2250 del 06.02.2015).
Quest’ultima utilizza un potere discrezionale, la cui sindacabilità  è ammessa solo in presenza di puntuali profili di illogicità  manifesta o di travisamento, non essendo configurabile la sostituzione dell’autorità  giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente.
Sono, pertanto, infondate le censure finalizzate unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, non potendo il sindacato del giudice estendersi oltre la valutazione di legittimità  dell’operato della Commissione, tanto da sconfinare nella preclusa cognizione del merito della questione.
A tale premessa si aggiunge un altro consolidato principio giurisprudenziale, confermato anche da pronunce della Corte Costituzionale, sancito in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, per i quali è sufficiente l’attribuzione del voto numerico, senza necessità  di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e, per quanto concerne le prove scritte, di glosse, annotazioni e segni grafici (Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528; id., sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92).
Sulla base dei richiamati principi è da escludere che siano ravvisabili, nel caso in esame, i vizi eccepiti dalla ricorrente nell’operato della Commissione di concorso.
Quest’ultima, ad integrazione dell’art. 7 del bando di concorso, nel quale al comma 8 è stabilita la valutazione in termini numerici delle prove, nella riunione del giorno 11 febbraio 2009, prima di procedere alla valutazione degli elaborati, come risulta dal verbale n. 6, ha adottato i criteri di massima per la valutazione delle prove scritte. Tali criteri sono stati utilizzati dalla commissione per “costruire un procedimento logico per l’assegnazione successiva dei punteggi in trentesimi” (come espressamente dichiarato nel verbale n. 6 versato in atti) e sono stati individuati: 1) nella padronanza delle tematiche, con la trattazione degli atti amministrativi; 2) nella coerente articolazione dei contenuti, riferiti al Consiglio e alla Giunta; 3) nella efficacia delle argomentazioni; 4) nella competenza normativa.
L’errata menzione dell’articolo di legge applicabile al caso oggetto della seconda prova scritta è stato ritenuto dalla Commissione determinante ai fini della valutazione negativa, come espressamente indicato nel verbale n. 17 del giorno 2 settembre 2009, relativo al riesame della prova, in seguito a specifica istanza della ricorrente.
La Commissione, nel confermare il giudizio espresso all’atto della correzione dell’elaborato, ha esplicitato la motivazione della valutazione con espresso riferimento al quarto dei criteri di valutazione indicati nel verbale n. 6.
Nè l’errore può ritenersi espressione di un mero lapsus calami, dovuto alla fretta o alla tensione emotiva come sostenuto nel ricorso,attesa la reiterazione dell’errore e la rilevanza dell’applicazione della norma sanzionatoria nello svolgimento della seconda prova scritta, determinante ai fini del corretto svolgimento della medesima, essendo questa incentrata sulla redazione del verbale di accertata violazione.
Non possono condividersi i motivi di censura rivolti a contestare l’operato delle Commissione, nonchè la sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata valutazione, in quanto è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione della seconda prova scritta della ricorrente, per cui si dimostra legittima la valutazione espressa dalla Commissione, supportata da valutazioni tecniche espresse sulla base di criteri prefissati.
La Commissione, infatti, pur potendo limitarsi ad esprimere la valutazione numerica, conformemente alle previsioni del bando di concorso e all’orientamento consolidato della giurisprudenza, che – come si è detto – la ritiene comunque idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione, nel caso in esame, ha ritenuto di procedere attraverso la preventiva fissazione dei criteri di massima.
Così operando si è allineata all’orientamento, pur sostenuto da parte della giurisprudenza, secondo cui il voto numerico può integrare di per sè la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento in parametri predeterminati. (Cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 13 settembre 2010, n. 11035; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 9 settembre 2009, n. 1492).
L’iter seguito nella fase della valutazione delle prove scritte e, in particolare, la fissazione dei criteri
seguiti per la valutazione degli elaborati, sono elementi che rendono esplicito l’operato della Commissione, nell’esercizio del potere di discrezionalità  tecnica e manifestamente infondati i vizi eccepiti dalla ricorrente.
Nè rileva in alcun modo la giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente sull’erronea indicazione della norma sanzionatoria all’interno di un verbale di contestazione, trattandosi di una prova concorsuale finalizzata a verificare la preparazione del candidato nelle materie oggetto delle prove di esame oltre alla idoneità  tecnica e culturale.
L’apprezzamento delle prove di un concorso pubblico è, infatti, affidata dall’ordinamento alla Commissione d’esame chiamata ad esprime, anche in ragione della specifica professionalità  dei suoi membri, un giudizio sul quale il sindacato del Giudice potrà  effettuarsi nei ricordati ristretti limiti, e non sul merito della valutazione espressa dalla Commissione (T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 3465 del 12.04.2012).
In conclusione il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il Collegio ritiene sussistere, indipendentemente dalla soccombenza formale della ricorrente, giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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