1. Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Verifica conformità a strumenti urbanistici esistenti – Possibile autotutela
2. Processo amministrativo – Giudizio di condanna – Verifica conformità di P.d.L. a strumenti urbanistici esistenti – Convenzione urbanistica – Obbligo a stipulare – Non sussiste
1. La natura esecutiva del potere esercitato dal dirigente dell’U.T.C. rispetto alla delibera consiliare che ha approvato un piano di lottizzazione, non consente l’adozione di atti in contraddizione con quest’ultimo. Pertanto, ove se ne rilevi la erroneità (in ragione del difetto di un suo presupposto in fatto ovvero per la accertata assenza di volumetria disponibile per l’edificazione dei suoli oggetto del P.d.L. approvato), occorre procedere alla sua rimozione in sede di autotutela (con tutte le relative garanzie partecipative e procedimentali dovute nel caso di specie).
2. Non può pronunciarsi la condanna dell’Ente alla stipula della convenzione urbanistica nel caso in cui vengano rilevati errori o illegittimità in un atto di pianificazione, in quanto sussistono ampi margini di discrezionalità da parte dell’Amministrazione che mantiene intatto l’eventuale potere di rimuovere o meno in autotutela (con le dovute garanzie procedimentali, previa attenta valutazione delle ragioni dei ricorrenti) la delibera di approvazione del P.d.L.
N. 00499/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Salvatore Daloiso, Tommaso Daloiso, Donato Daloiso, Rosalba Romanelli, Anna Damato, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Anna Labarile e Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, Via Manzoni, n.5;
contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Russo, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, Via Nicolai, n.43;
per l’annullamento
della nota del Responsabile dell’U.T.C. Urbanistica Arch. d’Adduzio, avente ad oggetto “Atto di diffida e messa in mora – Richiesta P. di L. a completamento in Insula 29 CR5 del P.R.G. – Riparto inviato con Raccomandata A.R.del 30.3.2013, nota che risulta priva di data e di numero di protocollo; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.
MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI l’8 gennaio 2014:
della nota del Responsabile dell’U.T.C. Urbanistica (priva anch’essa di data e protocollo) a firma d’Adduzio, adottata a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 1156/2013,
nonchè per il risarcimento del danno patito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno e Giovanni Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere proprietari di terreni, siti nel comune di Margherita di Savoia, ed identificati in catasto al fg. 25, p.lle nn. 97, 205, 560, 12, 17, 75, 137, 257.
Per parte di tali terreni, pacificamente edificabili, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 19.12.2011, approvava il piano di lottizzazione a completamento dell’insula “29CR5” del vigente PRG, con annesso relativo schema di convenzione.
Con istanza del 9.1.2013, iscritta al protocollo comunale in data 10.1.2013, i ricorrenti chiedevano la stipulazione della citata convenzione.
Con la nota impugnata con il ricorso principale (priva di data e protocollo, a firma d’Adduzio), il Responsabile dell’U.T.C.- urbanistica ha declinato la possibilità di sottoscrivere la convenzione di lottizzazione, in quanto “in pratica, nonostante sussista nel comparto questa residua area edificabile, la stessa è divenuta priva della sua stessa “qualità e capacità edificatoria” a causa delle originarie indicazioni e prescrizioni volumetriche di piano che risultano interamente assorbite dalla confinante lottizzazione”.
Contro tale provvedimento insorgono gli odierni ricorrenti, denunciando vari profili di censura ed in particolare:
1-2) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della Amministrazione.
Sarebbe evidente il contrasto di tale determinazione dirigenziale con la deliberazione consiliare n. 33 del 19.12.2011, di approvazione del piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti, la quale ebbe a verificare, con esito positivo, la concreta potenzialità edificatoria dell’area.
L’approvazione del piano, in sede istruttoria, infatti, ebbe come presupposto ineludibile la previa presentazione della relazione dello stesso Responsabile dell’U.T.C. di asseveramento dell’esistenza, in concreto, per le aree de quibus, della volumetria approvanda.
Sarebbe insanabile il contrasto tra le successive determinazioni amministrative anche sotto il profilo degli esiti istruttori.
3) Incompetenza – violazione della regola del contrarius actus – sviamento di potere per falsità ‘ della causa.
La nota impugnata rappresenterebbe, in sostanza, una forma di esercizio del potere di autotutela rispetto alla deliberazione C.C. n. 33/2011, costituendone una forma di (quantomeno implicita) revoca/annullamento della stessa.
A norma dell’art. 21 nonies, co 1, L. n. 241/1990, essa dovrebbe essere adottata dallo stesso organo (il provvedimento può essere annullato d’ufficio “dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organa previsto dalla legge”).
Essendo, invece, di promanazione dirigenziale, sarebbe affetta da incompetenza e da violazione di legge.
4) violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – eccesso di potere per grave e manifesta ingiustizia – violazione del principio della ripartizione percentuale degli utili e degli oneri in urbanistica.
Secondo la motivazione dell’atto impugnato, la volumetria concernente il piano di lottizzazione dei ricorrenti si sarebbe esaurita, prima dell’approvazione dello stesso, in conseguenza delle costruzioni effettuate nell’ambito della lottizzazione De Capite (dal nome dei lottizzanti vicini).
Orbene, siccome le aree interessate dalle due lottizzazioni sono distinte e separate, il preteso esaurimento della volumetria edificabile in danno dei ricorrenti, potrebbe essersi verificato soltanto in ragione di un’attività edilizia non legittima svolta dai proprietari finitimi.
Sennonchè, anche in tale ipotesi, in nessun caso si potrebbe concludere che le costruzioni abusive per eccesso di volumetria effettuate nell’ambito della suddetta lottizzazione De Capite potrebbero comportare l’esaurimento della volumetria spettante ai ricorrenti.
In altre parole, l’Amministrazione comunale non potrebbe esimersi dall’esercizio del potere di disporre la riduzione in pristino degli immobili della lottizzazione De Capite, nella parte eventualmente abusiva, senza addossarne le conseguenze ai ricorrenti del tutto estranei a tali precedenti determinazioni amministrative.
Concludono, infine, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di stipulare con i ricorrenti la convenzione di lottizzazione.
Essendo la deliberazione del C.C. n. 33/2011 ancora pienamente valida ed efficace, non potrebbe individuarsi alcuna esimente dall’obbligo gravante sull’ Ente comunale, di stipulare con i ricorrenti la convenzione di lottizzazione il cui schema è stato approvato con la predetta deliberazione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, il Comune si è difeso nel merito, contestando gli assunti di parte ricorrente.
Come emerge dalla nota, impugnata con motivi aggiunti, (priva anch’essa di data e protocollo) a firma d’Adduzio, adottata a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tar n. 1156/2013, “…a seguito di ulteriori ricerche d’ufficio, si è rilevato che con deliberazione consiliare n. 23 del 03.05.2003 ad oggetto “L.r. n. 56/1980. Verifica adeguamento ai contenuti della legge statale n. 765/1967 e del D.M 1444/68”, si approvavano, tra gli altri, elaborati di dettaglio da cui si ricavava che la lottizzazione di cui trattasi aveva una “cubatura totale edificabile” di mc. 202.700 ed una “cubatura edificata o in via di realizzazione” di mc. 202.700. “.
Tali atti – ritualmente prodotti in giudizio – attesterebbero l’inequivoco esaurimento di cubatura edificabile con riferimento all’insula “29CR5”.
Sebbene, dunque, l’autorità comunale, con la deliberazione n. 33/2011, sia stata indotta ad approvare il “Piano di lottizzazione a completamento dell’insula 29CR5 del vigente P.R.G. ” in favore dei ricorrenti, ciò non implicherebbe che possa procedersi alla stipula della relativa convenzione, una volta acclarato che sui suoli interessati dal citato P.d.L, già prima della sua approvazione, non sussistevano possibilità edificatorie, come verificato e chiarito dall’estensore del provvedimento impugnato.
Non meriterebbero condivisione neppure le argomentazioni svolte relativamente al vizio di incompetenza e violazione dell’art. 21 nonies della L.n. 241/1990.
La nota impugnata non costituirebbe esercizio del potere di autotutela rispetto alla deliberazione C.C. n. 33/2011, atteso che il Responsabile dell’U.T.C. non ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto di approvazione del P.d.L., essendosi, limitato esclusivamente a prendere atto dell’impossibilità di ” …provvedere … agli adempimenti concernenti la stipulazione della convenzione di lottizzazione…”, atto di sua esclusiva competenza.
All’udienza del 12.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso impugnatorio per motivi aggiunti, atteso che l’atto impugnato (adottato in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria) difetta di valenza provvedimentale ed autonoma lesività , in quanto ha natura puramente esplicativa e chiarificatrice del provvedimento impugnato.
Va, inoltre, dichiarata l’improcedibilità , ai sensi dell’art. 84, co 4, cpa, della domanda risarcitoria formulata nel ricorso per motivi aggiunti, attesa la dichiarata rinuncia ad essa (manifestata in udienza dal difensore di parte ricorrente).
Il ricorso principale impugnatorio è fondato.
La nota gravata, per cui può riconoscersi la competenza dell’organo tecnico (Responsabile dell’U.T.C.) in ragione della natura esecutiva del potere esercitato rispetto alla delibera consiliare che ne è a monte, evidenzia una palese contraddittorietà rispetto a quest’ultima, rappresentandone la negazione di fatto degli effetti concreti.
In altri termini, delle due l’una: o l’Amministrazione, nella perdurante vigenza della delibera C.C. n. 33/2011, ne adotta gli atti esecutivi; ovvero, rilevatane la erroneità (in ragione del difetto di un suo presupposto in fatto ovverosia della accertata assenza di volumetria disponibile per l’edificazione dei suoli oggetto del P.d.L. approvato), procede alla sua rimozione in sede di autotutela (con tutte le relative garanzie partecipative e procedimentali dovute nel caso di specie).
Tanto presuppone evidentemente (e ciò si afferma a fini conformativi dell’operato dell’Amministrazione, anche per evitare futuro contenzioso) che gli organi competenti sciolgano il nodo fondamentale della vicenda, rappresentato dalle ragioni per cui la volumetria dell’intero comparto è stato assegnato alla lottizzazione De Capite.
Non può, dunque, ammettersi che l’Ente ponga in essere atti amministrativi, inseriti in un procedimento da considerarsi unitario (qual è quello dell’approvazione del P.d.L. e della stipula degli atti esecutivi di convenzionamento) che siano in insanabile contrasto tra di essi.
L’atto impugnato con il ricorso principale va, pertanto, annullato.
Non può trovare accoglimento l’ulteriore domanda formulata con il ricorso principale, di accertamento dell’obbligo di stipulare la convenzione in esame.
Infatti, tale conclusione della vicenda processuale resta soggetta ad ampi margini di discrezionalità da parte dell’Amministrazione che mantiene intatto da un lato l’eventuale potere di rimuovere in autotutela (con le dovute garanzie procedimentali – lo si ribadisce- e previa attenta valutazione delle ragioni dei ricorrenti) la delibera consiliare n. 33/2011, così eliminando il termine di contraddittorietà dell’azione amministrativa; ovvero, d’altro canto, verificare i termini di legittimità della lottizzazione De Capite, eventualmente rimuovendo, sempre in esercizio del potere di autotutela, quegli atti edilizi abilitativi che eccedano la volumetria assentibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, previa compensazione per 1/3, in ragione della soccombenza parziale su parte delle domande spiegate, dei ricorrenti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso principale per come chiarito in parte motiva e per l’effetto annulla la nota del Responsabile dell’U.T.C. Urbanistica Arch. d’Adduzio, avente ad oggetto “Atto di diffida e messa in mora – Richiesta P. di L. a completamento dell’Insula 29 CR5 del P.R.G. – Riparto, inviato con Raccomandata A.R. del 30.3.2013, nota che risulta priva di data e di numero di protocollo.
Rigetta nel resto il ricorso principale.
Dichiara il ricorso per motivi aggiunti inammissibile per la domanda impugnatoria ed improcedibile per la domanda risarcitoria, come precisato in motivazione.
Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento di 2/3 delle spese processuali in favore dei ricorrenti Salvatore Daloiso, Tommaso Daloiso, Donato Daloiso, Rosalba Romanelli e Anna Damato, in solido, che liquida, previa compensazione per 1/3, in misura di euro 2000,00, oltre IVA, CAP, spese generali in misura del 15% e rifusione del contributo unificato relativo al ricorso principale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)