Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento impugnato – Graduatoria ammissione prove orali – Mancata notificazione al controinteressato – Inammissibilità del ricorso
àˆ inammissibile, per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso che, a seguito della revoca della ammissione a partecipare alle prove orali del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti della scuola della infanzia e della scuola primaria, è diretto a censurare l’errata valutazione dei titoli vantati dalla ricorrente e la sua conseguente collocazione nell’elenco degli ammessi alla prova orale, posto che il candidato che precede la parte nella graduatoria degli ammessi agli orali non può non assumere la qualità di controinteressato, vantando un interesse contrario all’accoglimento del gravame.
N. 00429/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:
Francesca Caterino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Giannuzzi Cardone e Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la stessa domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
della nota prot. n 16229 del 01.03 2010 con la quale è stata comunicata alla ricorrente la revoca della ammissione alla partecipazione alle prove orali del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 32 docenti della scuola della infanzia e della scuola primaria in attività di servizio per la supervisione del tirocinio e il coordinamento con le altre attività didattiche nell’ambito del corso di laurea in Scienze Della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze Della Formazione dell’Università Degli Studi Di Bari, indetto con D.R. n. 6320 del 25.05.2009;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, di ogni atto mai comunicato, con il quale si è preso atto della graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice per l’individuazione dei candidati ammessi alla partecipazione alla prova orale del suddetto concorso;
per la declaratoria del diritto della ricorrente
ad essere ammessa nell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla prova orale del citato concorso, che avrà luogo il giorno 24 marzo 2010 presso il Palazzo Ateneo della Università degli Studi di Bari, con ogni conseguenza economica e normativa di Legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto Rettorale n. 6320/2009, veniva indetta dall’Università degli Studi di Bari una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, per il reclutamento di 32 docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in attività di servizio per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con le altre attività didattiche nell’ambito del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze della Formazione, ripartendo i posti complessivi in base alla sede (Bari e Lecce) e all’ordine scolastico (scuola primaria e dell’infanzia, comune e di sostegno).
La ricorrente presentava domanda in data 17.6.2009, indicando inizialmente due preferenze relativamente all’ordine scolastico (Sede di Bari: scuola primaria n.10 posti e scuola primaria “riservato” n. 2 posti).
Successivamente, con lettera del 24.6.2009, la stessa rettificava la domanda presentata, chiedendo di essere considerata esclusivamente per la Sede di Bari – Scuola Primaria per n.10 posti.
Dopo aver sostenuto la prova scritta, la ricorrente riceveva una prima comunicazione dall’Amministrazione di avvenuto superamento della prova, con una votazione di 25/35, ed un punteggio pari a 5/30 nella valutazione dei titoli, con l’invito altresì a presentarsi il giorno 24 marzo 2010 per sostenere la prova orale.
Accadeva tuttavia che con successiva nota del 1°.3.2010, l’Università comunicava che a seguito di alcuni errori materiali riscontrati dalla Commissione, si era proceduto alla revisione delle ammissioni alla prova orale con riferimento alle specifiche graduatorie prescelte dai candidati. Pertanto la ricorrente, che risultava a seguito delle correzioni così apportate essere collocata al 21° posto della graduatoria per la Sede di Bari – Scuola Primaria n.10 posti, non poteva essere ammessa al successivo orale, al quale secondo il bando potevano accedere i primi 20 classificati, dovendo altresì ritenersi conseguentemente nulla la precedente convocazione.
A seguito delle rimostranze fatte dalla parte in ordine all’erronea valutazione dei titoli nonchè alla lacunosa genericità della comunicazione dell’esclusione dalla prova concorsuale, l’Amministrazione comunicava con raccomandata del 19.3.2010 di aver inizialmente inserito erroneamente la ricorrente in una graduatoria in cui non aveva diritto, confermando pertanto la sua esclusione dall’elenco degli ammessi all’orale, senza modificare il punteggio complessivo.
Da ultimo, con nota del 23.3.2010, l’Università confermava la valutazione dei titoli della ricorrente, specificando di non aver riconosciuto l’anzianità di servizio maturata nè i diplomi di specializzazione di cui è in possesso la ricorrente.
Avverso la comunicazione del 1°.3.2010 e gli altri atti connessi, la ricorrente ha dunque proposto il presente gravame, censurando l’errata valutazione dei titoli vantati – in quanto non sarebbero stati riconosciuti gli anni di anzianità di servizio maturati nè il diploma di specializzazione posseduto – nonchè la violazione dei principi di buon andamento e buona fede ed omessa motivazione – non avendo l’Amministrazione spiegato le motivazioni concrete alla base della decisione della sua esclusione dalla prova orale.
Con Decreto n. 218 del 25.3.2010, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali.
Con atto formale del 5.5.2010, si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Foggia, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 22.4.2010, la Sezione ha accolto, ai soli fini del riesame, la domanda cautelare incidentalmente avanzata col gravame (Ord. n. 255/2010).
In vista della trattazione del merito, la difesa erariale ha depositato documenti, tra cui il Decreto Rettorale n. 5337 del 17.6.2010, adottato in sede di riesame.
Alla Pubblica Udienza dell’8.1.2015, dopo avviso messo a verbale dei profili di inammissibilità del gravame, rilevati d’ufficio, per mancata notifica ai controinteressati, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e infondato.
In via preliminare, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del primo motivo di doglianza, essendo lo stesso diretto a censurare il punteggio attribuito alla ricorrente in sede di valutazione dei titoli e, per l’effetto, la sua conseguente collocazione nell’elenco degli ammessi alla prova orale. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un controinteressato.
àˆ evidente infatti che a fronte di una simile censura, il candidato che immediatamente precede la parte nella graduatoria degli ammessi all’orale non può non assumere la qualità di controinteressato, vantando un interesse contrario all’accoglimento del gravame, in quanto potenzialmente pregiudicato da un eventuale esito favorevole per il ricorrente.
Come noto, ai sensi dell’art.41, comma 2, c.p.a., il ricorso va notificato a pena di decadenza ad almeno un controinteressato, presupposto tuttavia non verificatosi nella fattispecie, determinandone pertanto l’inammissibilità .
Il ricorso è comunque anche infondato.
Con la seconda censura, la parte lamenta la genericità della motivazione addotta alla base della sua mancata ammissione alle prove orali.
Invero, la nota 16229 del 1°.3.2010 chiarisce come a seguito di errori materiali riscontrati dalla Commissione, si sia proceduto alla revisione delle graduatorie degli ammessi alle prove orali, specificando altresì che in considerazione del numero degli ammessi in misura non superiore al doppio dei posti messi a concorso, sulla base dell’opzione espressa nella domanda di partecipazione e del punteggio globale riportato dalla ricorrente, la stessa si sia collocata al 21° posto nella graduatoria della Sede di Bari – Scuola Primaria n.10 posti – sede prescelta dalla parte – per la quale sono stati ammessi solo i primi 20 candidati.
D’altronde, nel verbale del 23.2.2010, richiamato dalla nota stessa, si dà atto degli errori commessi nella trascrizione di alcuni nominativi – tra cui quello della ricorrente – dal quadro generale dei candidati che avevano superato positivamente gli scritti, quadro che rimaneva però del tutto invariato per quanto riguarda i punteggi attribuiti.
La graduatoria per i docenti di Scuola Primaria Sede di Bari, come rettificata, vede infatti la ricorrente collocata ex aequo al 21° posto, pertanto, ai sensi dell’art.7 del bando, non è rientrata tra i primi 20 ammessi all’orale.
Confrontando infine le graduatorie corrette stilate nella seduta del 23.2.2010 con quelle precedenti, emerge chiaramente l’errore relativo alla ricorrente che risultava in precedenza essere collocata anche nella graduatoria docenti Scuola Primaria “Sostegno” – Sede di Bari, in posizione utile per la prova orale, e quindi a tal fine inizialmente convocata.
Ne deriva che avendo la ricorrente chiesto di partecipare per la Sede di Bari – Scuola Primaria 10 posti, giusta rettifica della domanda, coerentemente la stessa non poteva concorrere per il diverso ordine scolastico (Scuola Primaria di Sostegno), nè prima ancora poteva essere inclusa nella relativa graduatoria.
Di tutto ciò è dato atto nel successivo Decreto n. 5337, adottato dall’Università intimata in data 17.6.2010, con il quale si è confermata la non ammissione della ricorrente alla prova orale, provvedimento che prova ulteriormente dunque l’infondatezza del gravame, anche a voler prescindere dagli ulteriori profili di improcedibilità per la sua mancata impugnazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Università degli Studi di Bari che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)