Pubblica istruzione – Carriera universitaria – Corso di laurea di medicina e chirurgia – Accesso da altre facoltà – Condizioni
Deve essere sospesa l’efficacia del provvedimento del Presidente della Scuola di Medicina dell’ Università degli Studi nella parte in cui stabilisce, da un lato, la convalida della carriera percorsa dallo studente nel primo anno di corso presso corsi di Laurea diversi da quello in Medicina e Chirurgia e, dall’altro lato, la prosecuzione del corso di studi per l’anno accademico 2014/2015 al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia anzichè al secondo, come previsto dall’art. 16 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, che individua quale condizione per poter essere ammessi al secondo anno di corso, il solo superamento di almeno la metà degli esami previsti nel piano degli studi del primo anno (requisito pienamente sussistente nel caso di specie in capo alla i ricorrente).
N. 00169/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00279/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2015, proposto da:
Claudia Giuga, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Augusto, Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, Via Abate Gimma, n. 147;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Saracino, con domicilio eletto presso Lucrezia Saracino in Bari, piazza Umberto I°- Pal. Ateneo; Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Presidente della Scuola di Medicina del 22.12.2014, prot. n. 3274/III 2C, recante l’approvazione dell’esito dell’istruttoria formulata dalle componenti Commissioni della Scuola di Medicina in merito alla convalida degli esami sostenuti presso altri corsi di Laurea dagli studenti iscritti al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, nella parte in cui stabilisce per la ricorrente la prosecuzione del corso di studi per l’anno accademico 2014/2015 al primo anno di corso;
– nonchè, di ogni altro antecedente e /o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, i verbali della competente Commissione della Scuola di Medicina recanti gli esiti istruttori, non meglio noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. Amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Roberto D’Addabbo e avv. Lucrezia Saracino;
Considerato che il verbale della Commissione Equipollenze del 9.3.2015 ha natura di atto meramente endoprocedimentale;
Ritenuto che, seppur ad un sommario tipico della fase cautelare, sussiste il fumus boni iuris atteso che:
– la motivazione del provvedimento con il quale, da un lato, la carriera percorsa dalla ricorrente nel Corso di Laurea di provenienza è stata convalidata, ma dall’altro si è disposta la sua prosecuzione del corso di studi per l’anno accademico 2014-15 al primo anno di corso, pare essere carente;
– l’art. 16 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia pare individuare, quale condizione per poter essere ammessi al secondo anno di corso, l’aver superato almeno la metà degli esami previsti nel piano degli studi del primo anno, limitandosi a precisare che “Nel caso di ammissione al secondo anno di corso gli studenti sono obbligati ad ottenere le frequenze dei corsi mancanti fino al raggiungimento del minimo del 67% delle frequenze”;
Tenuto conto che sussiste anche l’ulteriore requisito del periculum in mora atteso che la ricorrente sarebbe privata della possibilità di partecipare anche al secondo semestre del secondo anno di corso;
Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente alla parte in cui stabiliscono per la ricorrente la prosecuzione del corso di studi per l’anno accademico 2014-2015 al primo anno di corso, anzichè al secondo, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei limiti e termini di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)