Procedimento amministrativo – Procedura selettiva – Esclusione – Motivazione insufficiente – Periculum in mora – Fattispecie 

Merita accoglimento l’istanza di sospensione del provvedimento di esclusione da una procedura selettiva non sufficientemente motivato, considerato anche il pregiudizio che deriverebbe al privato dalla mancata partecipazione alla fase finale della procedura stessa. (Nel caso di specie, è stato rilevato che la motivazione addotta dalla p.A. in ordine alla mancata rispondenza delle pubblicazioni esibite dal ricorrente ai requisiti del bando non appare sufficiente, risultando prima facie le pubblicazioni allegate conformi a quelle richieste).

N. 00168/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00228/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2015, proposto da:

Gianvito Campanile, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mastropierro, con domicilio eletto presso Ettore Gorini in Bari, corso Mazzini, n. 67;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; 

nei confronti di
Alessandra Mastrodonato; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della determinazione della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione – Servizio Ricerca industriale e innovazione n. 628 del 17.12.2014, avente ad oggetto “FSC 2007 – 2013.Intervento “FutureInResearch”. Termine della sospensione e approvazione nuovo elenco delle proposte progettuali da assegnare alle Università  / Dipartimenti”;
b) della nota della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione – Servizio Ricerca industriale e innovazione tecnologica, prot. AOO_144 / 0005051 del 23.12.2014, avente ad oggetto “Invito “FutureInResearch”. Pratica KD57FV8. Esito della valutazione Fase 3″;
c) ove occorra, della determinazione n. 460 del 30.09.2014, adottata dal dirigente del Servizio Ricerca industriale e innovazione della Regione Puglia, con cui è stato approvato l’elenco delle 170 proposte da assegnare alle Università  e relativi Dipartimenti, da allegare alla convenzione da sottoscrivere con le stesse a conclusione delle procedure istruttorie dell’intervento “FutureInResearch”;
d) ove occorra, della Convenzione siglata in data 18 dicembre 2014, tra la Regione Puglia e le Università  pugliesi che regola i rapporti con la Regione Puglia e stabilisce le condizioni per l’attuazione delle 170 proposte di ricerca selezionale con il bando FutureInResearch, nei limiti dell’interesse del ricorrente;
e) di ogni altro eventuale atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quando lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. Amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Corrado Mastropierro e avv. Maddalena Torrente;
 

Considerato che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, sussiste il fumus boni iuris atteso che:
– la motivazione addotta dall’Amministrazione resistente in ordine alla mancata rispondenza delle pubblicazioni esibite dal ricorrente ai requisiti di cui all’art. 3 dell’Invito di che trattasi non pare essere sufficiente;
– le pubblicazioni de quibus parrebbero, invece, rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’Invito sopra citato in quanto dotate di ISBN o ISSN;
Tenuto conto che sussiste anche l’ulteriore requisito del periculum in mora atteso che il ricorrente sarebbe privato della possibilità  di partecipare alle fasi successive della procedura;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare e, per l’effetto, di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non permettono al ricorrente di partecipare alla fase finale della procedura di che trattasi, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini e limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)