Processo amministrativo – Sentenza – Sopravvenuto difetto di interesse – Istanza di correzione errore materiale – Mancata indicazione del soggetto obbligato al rimborso del C.U. – Inammissibilità
In ordine ad una sentenza di sopravvenuto difetto di interesse, la mancata indicazione del soggetto obbligato al versamento del contributo unificato non può essere oggetto di un’istanza di errore materiale, in quanto può essere fatta valere soltanto attraverso l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla disposizione sulle spese di giudizio.
N. 00464/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01764/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 9/2/2015 da Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Manzoni n. 93
per la correzione della sentenza pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1764 del 2011;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Polignano e avv. Maria Antonietta Latela, anche su delega dell’avv. Gaetano Caputo;
Vista la sentenza n. 1635 del 29.12.2014, con cui questa Sezione ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. 1764 del 2011, proposto da Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.;
Vista l’istanza di correzione di errore materiale;
Visto che con l’istanza suddetta si chiede l’integrazione della sentenza in questione nella parte in cui avrebbe omesso di disporre in merito al soggetto obbligato al rimborso del contributo unificato;
Visto l’art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’asserita omissione di pronunzia non possa essere considerata alla stregua di un errore materiale e che la stessa possa essere fatta valere soltanto attraverso l’impugnazione del capo di sentenza relativo alla disposizione sulle spese di giudizio;
Ritenuto conseguentemente di dichiarare inammissibile l’istanza di correzione di cui si tratta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dichiara l’istanza di correzione in epigrafe inammissibile. Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)