Pubblico impiego – Forze armate – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Termine di estinzione – Disciplina speciale
 

Il termine di estinzione dei procedimenti disciplinari per le sanzioni di corpo è quello di novanta giorni dalla contestazione degli addebiti, stabilito dall’art. 1046, co. 1, lett. b, n. 6, del D.P.R. 15.3.2010 n. 90, costituente normativa speciale prevalente su quella generale sui pubblici dipendenti, contenuta nell’art. 120 del D.P.R. 10.1.1975 n. 3.

N. 00442/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico n. 293/2 di prot. dell’11.11.2013 della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale C.C. di Taranto, notificato il 26 novembre 2013, avverso la sanzione disciplinare della “Consegna per giorni cinque” a carico dell’APS. C.C. -OMISSIS- inflitta con provvedimento del 22 luglio 2013 del Comando Compagnia C.C. di Taranto, notificato in data 1 agosto 2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui la Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale C.C. di Taranto ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della “Consegna per giorni cinque” inflitta a quest’ultimo dal Comando Compagnia C.C. di Taranto.
Avverso il prefato provvedimento il ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione dell’art. 260, comma 4 del c.p.m.p., violazione dell’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 sui termini di conclusione del procedimento disciplinare, violazione dell’art. 2, comma 2, dell’art. 8, comma 2 e 21 quater e septies della L. n. 241 del 1990 per violazione dei termini di durata del procedimento disciplinare e conseguente eccesso di potere nei presupposti, violazione dell’art. 97 della Costituzione sul buon andamento ed imparzialità  della pubblica amministrazione, violazione dell’art. 111 della Costituzione per difetto e contraddittorietà  della motivazione degli atti impugnati, travisamento dei fatti, carente istruttoria, ingiustizia manifesta.
Con atto depositato in data 20.2.2014 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri resistendo ai ricorso e chiedendone il rigetto.
All’Udienza Pubblica del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Poichè nel caso in esame l’interessato si è avvalso (sia pure con esito a lui non favorevole) del rimedio del ricorso gerarchico, il sindacato giurisdizionale deve concentrarsi essenzialmente sulla motivazione del provvedimento di seconda istanza. Quest’ultimo infatti riassume e approfondisce tutti gli aspetti della vicenda, grazie anche agli apporti del ricorso gerarchico della parte interessata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039).
2. – Il Sig. -OMISSIS- deduce l’illegittimità  dell’atto impugnato in quanto a suo parere, il procedimento disciplinare avviato il 14.11.2011 non poteva essere sospeso (in data 29.12.2011), per mancanza della richiesta del Comandante di Corpo al fine di consentire l’esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità  giudiziaria per violazione dell’art. 260 c.p.m.p. (la comunicazione della notizia di reato sarebbe stata inviata alla Procura Militare di Napoli oltre i termini previsti dal comma quarto dell’art. 260 c.p.m.p.).
A parere del ricorrente il procedimento disciplinare doveva essere concluso nei termini procedimentali di cui all’art. 120 del D.P.R. 10.1.1975, n. 3, non potendo essere sospeso poichè al contempo l’Amministrazione ha inteso trasmettere notizia di reato a carico dello stesso alla Procura Militare, avvalendosi della facoltà  prevista dall’art. 260, comma 4.
Secondo il ricorrente, essendo la presunta mancanza punita alternativamente o attraverso l’adozione del procedimento disciplinare o consentendo nei termini l’avvio dell’azione penale, il Comando Compagnia C.C. di Taranto, venuta meno la seconda ipotesi, avrebbe avuto l’obbligo di concludere il procedimento disciplinare nei termini previsti dall’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, come integrato dagli articoli 2, comma 2, 8, comma 2 e 21quater e septies della L. n. 241 del 1990.
Sul punto, preliminarmente si evidenzia che la questione inerente il mancato rispetto dell’art. 260, comma quarto del c.p.m.p. è ininfluente sul giudizio in esame che ha ad oggetto la legittimità  del procedimento disciplinare, mentre la suddetta norma rileva solo ed esclusivamente sul piano penale.
L’art. 260 sopra citato, si colloca infatti nel Codice penale militare di pace, Libro Secondo “Dei reati militari, in particolare”, Titolo Sesto “Disposizioni comuni ai titoli precedenti”, è rubricato “Richiesta di procedimento” e al comma 4, recita: “Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l’Autorità  ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato”.
Ciò premesso, questo Collegio ritiene che, a prescindere dalla possibilità  o meno dell’Amministrazione resistente di sospendere il procedimento de quo, l’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 “integrato dagli artt. 2, comma 2 – dall’art. 8, comma 2 e 21 – quater e septies legge n. 241 del 1990″ non sia applicabile alla fattispecie in esame.
In via preliminare si osserva che nel caso di specie, la sanzione applicata al ricorrente rientra nella categoria delle sanzioni di corpo a cui appartengono la sanzione del”richiamo”, del “rimprovero”, della “consegna” e della “consegna di rigore”.
Ebbene, la regolamentazione del procedimento disciplinare relativo a tale tipologia di sanzioni si trova nel Libro IV “Personale Militare”, Titolo VIII “Disciplina Militare”, Capo IV “Procedimento Disciplinare, Sezione III “Procedimento Disciplinare di Corpo”, agli articoli 1396 e seguenti del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Più nello specifico, per quanto interessa in questa sede, l’art. 1398, rubricato “Procedimento Disciplinare”, si limita genericamente a prevedere che “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell’infrazione¦”, senza prevedere alcun termine generale relativo al procedimento de quo.
Diversamente, per le sanzioni di Stato, l’art. 1392, rubricato “Termini del procedimento disciplinare di stato”, al comma quarto, riprendendo quanto stabilito dall’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, prevede in modo specifico che “In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività  è stata compiuta”.
Il fatto che il legislatore, in una normativa speciale relativa all’Ordinamento Militare e, quindi, prevalente rispetto a quella generale sui pubblici dipendenti contenuta nel D.P.R. 10.1.1957, n. 3, abbia previsto in modo puntuale l’applicazione di tale termine di estinzione del procedimento disciplinare solo per le sanzioni di Stato, ma non per le sanzioni di corpo, induce a ritenere non applicabile a tale categoria di sanzioni (meno gravi) il termine de quo.
Al procedimento disciplinare relativo alle sanzioni di corpo, si applicherà , invece, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1046 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. (Testo Unico dell’Ordinamento Militare).
Tale norma, rubricata “Procedimenti di competenza degli Organi dell’area periferica del Ministero della Difesa” al primo comma, lettera b), n. 6), prevede per l’ irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo il termine di 90 giorni dalla contestazione degli addebiti.
Tale interpretazione pare essere confermata dal Consiglio di Stato che, in un caso analogo alla fattispecie in esame, ha ritenuto applicabile al procedimento disciplinare relativo alle sanzioni di corpo, il termine di cui al primo comma, lettera b), n. 6, dell’art. 1046 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Nel parere espresso in data 19 febbraio 2014 dalla Seconda Sezione dell’Adunanza in relazione all’Affare n. 03715/2013 il Consiglio di Stato ha infatti affermato “Nel caso concreto¦non è stato rispettato neanche il termine di 90 giorni previsto per l’irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo dalla lettera b), n. 6, dell’art. 1046 D.P.R. 15.03.2010 n. 90, essendo trascorsi dalla contestazione degli addebiti al sottufficiale ricorrente ben 167 gg. complessivi, con la conseguente perenzione dell’azione disciplinare”.
L’applicazione di tale termine emerge anche nella Guida tecnica “Norme e procedure disciplinari”, 3^ edizione – anno 2011, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, nella quale, a pagina 39, si legge: “Il termine perentorio di 90 giorni entro il quale concludere il procedimento per infliggere una sanzione di corpo decorre dalla data di adozione dell’atto propulsivo del procedimento (contestazione formale degli addebiti) e si considera concluso con l’adozione del provvedimento finale (Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 353 del 24 marzo 2009)”.
Non è dunque ravvisabile nel caso in esame l’addotta violazione dell’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, contestata dal ricorrente.
Ciò premesso, anche a voler ritenere applicabile al caso in esame il termine di cui all’art. 120 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, si osserva che il procedimento de quo è stato sospeso con la nota n. 270/1-3 di prot. del 29.12.2011 “poichè dal contenuto delle memorie difensive¦potrebbero emergere fatti riconducibili ad ipotesi di reato penale militare”, con l’avviso che il procedimento disciplinare sarebbe stato tempestivamente riavviato allorquando si fosse pronunciata in merito l’Autorità  Giudiziaria militare.
In relazione a tale sospensione il ricorrente si limita ad affermare che l’Amministrazione resistente non poteva, nel caso di specie, sospendere il procedimento disciplinare poichè la stessa aveva trasmesso la notizia di reato alla Procura Militare e “essendo la presunta mancanza punita alternativamente o attraverso l’adozione del procedimento disciplinare o consentendo nei termini l’avvio dell’azione penale, il Comando Compagnia C.C. di Taranto, venuta meno la seconda ipotesi, aveva l’obbligo di concludere il procedimento nei termini ivi previsti dall’art. 120 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”.
Il ricorrente, tuttavia, non ha impugnato il provvedimento di sospensione di cui alla nota n. 270/1-3 di prot. del 29.12.2011, sulla legittimità  del quale pertanto il giudice amministrativo non può pronunciarsi, con il conseguente consolidamento dei suoi effetti.
Il procedimento disciplinare quindi, in ogni caso, è stato sospeso in data 29.12.2011 con la suddetta nota (non impugnata) e, come ivi previsto, è stato riavviato una volta che la Legione Carabinieri Puglia, Compagnia di Taranto, è venuta a conoscenza dell’archiviazione del procedimento penale.
Tale motivo di ricorso è quindi infondato e va respinto.
2. – Con il secondo motivo di ricorso il Sig. -OMISSIS- deduce la nullità  del rapporto inviato con foglio n.76/4 dal Comandante della Stazione C.C. di Taranto Nord al Comandante della Compagnia C.C. di Taranto avente ad oggetto la contestazione della mancanza disciplinare del ricorrente in quanto recante la data errata del 17.5.2011, mentre il fatto si sarebbe verificato l’11.11.2011 e la contestazione degli addebiti è stata redatta il 14.11.2011.
Sul punto ci si limita ad evidenziare che l’errata indicazione della data in tale rapporto non costituisce motivo di illegittimità  dell’atto, ma integra gli estremi di un mero errore materiale evincibile dal testo del rapporto (che, infatti, si riferisce a fatti accaduti in data successiva al 17.5.2011), nonchè dall’allegata copia del memoriale del servizio del giorno 11.11.2011.
3. – Con il terzo motivo di ricorso il Sig. -OMISSIS- deduce la genericità  e l’assenza di un’adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo che integrerebbe altresì la violazione dell’art. 111 della Costituzione, atteso che il ricorrente, sotto il profilo psicologico, era convinto di essere a riposo il giorno 11.11.2011, in quanto non gli era stata data alcuna comunicazione contraria e di aver comunque comunicato al proprio Comandante di voler procedere al recupero delle ore, senza osservazioni da parte di quest’ultimo.
Sul punto, si osserva che il provvedimento sanzionatorio risulta essere così motivato: “l’appuntato scelto all’epoca dei fatti effettivo alla stazione carabinieri di Taranto Nord si presentava in servizio con notevole ritardo rispetto all’orario previsto, omettendo di avvertire il proprio comando che, nel frattempo, tentava invano di contattarlo violando il tal modo gli artt. 715, 717 e 740 del D.P.R. 90/2010”.
Ebbene, il fatto oggetto di contestazione non è di per sè contestato dal ricorrente, il quale si limita ad affermare che “sotto il profilo psicologico era convinto di essere a riposo il giorno 11.11.2011, in quanto non gli era stata data alcuna comunicazione contraria e di aver comunque comunicato al proprio Comandante di voler procedere al recupero delle ore, senza osservazioni da parte di quest’ultimo”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento sanzionatorio de quo risulta essere sufficientemente motivato.
Anche il terzo motivo di ricorso pertanto è infondato e va respinto.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
In considerazione della peculiarità  della vicenda in esame, vanno ravvisate gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare integralmente le spese del presente giudizio ai sensi degli artt. 26, comma 1, del Cod.proc.amm. e 92, comma 2 del c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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