Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Infondatezza di un motivo – Ulteriori censure – Difetto di interesse – Fattispecie

L’accertata carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di una agevolazione, rende superflua l’analisi delle censure relative al mancato riconoscimento degli altri requisiti, considerato che un eventuale accoglimento non permetterebbe comunque al ricorrente di ottenere il bene vita desiderato. (Nel caso di specie, è stata verificata la carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, costituente requisito soggettivo necessario al fine di ottenere l’esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 380 del 2001, a causa della mancata produzione dell’estratto conto dei versamenti INPS relativi all’ultimo triennio).   

N. 00424/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2008 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2008, proposto da: 
Marcantonio Creanza, Grazia Berloco, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Pignatelli, con domicilio eletto presso Giovanni Notaristefano, in Bari, Via Francesco Crispi, n. 6; 

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, via Dalmazia, n. 70; 

per l’annullamento
dell’atto di diniego di concessione idoneità  tecnico-produttiva e qualifica di imprenditore agricolo professionale, del 05.08.2008, prot. n. 4661, notificato l’11 Agosto 2008, nonchè di tutti gli atti collegati in quanto presupposti, concomitanti e successivi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 74 del Cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Pignatelli, per la parte ricorrente e avv. Maria Scattaglia, per la Regione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I Sigg. Marcantonio Creanza e Grazia Berloco hanno presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Altamura un progetto per la realizzazione di casa colonica e di un deposito agricolo in agro di Altamura alla contrada “Gravitone”, ricadente in zona E/1 di P.R.G. (Zona Agricola).
Il Comune di Altamura, premesso che l’area d’intervento ricadeva in zona sottoposta a vincolo idrogeologico – idrologia superficiale “LAME”, in zona d’interesse archeologico “tratturi e grotte” e in ambito territoriale esteso di tipo “C” – PUTT/P, ha richiesto integrazioni, tra cui il parere dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi “atteso che come previsto dalla D.C.S. nr. 88/2005 (punto 2 lettera “c”) l’intervento può essere rilasciato solo a titolo gratuito come disciplinato dall’art. 9 della L.R. nr. 6/1979″.
Il Comune nella suddetta nota ha precisato altresì che il presente adempimento costituiva condicio sine qua non per il rilascio del permesso.
Pertanto, in data 15.2.2008, i ricorrenti hanno presentato all’Ufficio Provinciale Agricoltura istanza volta ad ottenere tale attestazione di idoneità  tecnico-produttiva e di qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Con nota del 28.2.2008 l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura ha comunicato ai ricorrenti che l’istanza de qua non poteva avere ulteriore corso se non fosse stata corredata dai documenti ivi indicati (tra cui l’attestato d’ iscrizione INPS quale IAP e/o C.D. ed estratto conto dei versamenti INPS riferiti all’ultimo triennio), evidenziando comunque di ritenere che la residenza stabile dei ricorrenti non fosse funzionale e strumentale alla conduzione di una azienda cerealicola.
Con la nota Prot. n. 3310 del 3.6.2008 avente ad oggetto “richiesta di riesame attestazione” l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura ha comunicato ai ricorrenti che “dall’esame della documentazione allegata alla stessa istanza risulta non in possesso dei requisiti di IAP e/o di Coltivatore Diretto e che pertanto non possono essere riconosciute le agevolazioni tributarie previste dai decreti sopra riportati, ma può riconoscersi la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c., condizione non utile per la fruizione del beneficio della concessione gratuita”.
Con la nota impugnata con il presente ricorso l’Ufficio Provinciale Agricoltura ha comunicato ai ricorrenti che non si erano riscontrati elementi di novità  tali da comportare una modifica del parere espresso e che si confermava quanto già  comunicato con le precedenti note e cioè l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini del rilascio della certificazione attestante l’idoneità  tecnico produttiva.
Avverso la nota suddetta i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità  per violazione di legge (art. 17, comma terzo, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001), eccesso di potere e carenza di motivazione.
Con atto depositato in data 24.6.2010 si è costituita in giudizio la Regione Puglia resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’Udienza pubblica del 4.12.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Deve preliminarmente darsi atto che la memoria depositata in data 13.11.2014 dai ricorrenti risulta tardiva e quindi inutilizzabile.
Ai sensi dell’art.73 c.p.a. le parti possono produrre memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
In specie la memoria conclusiva del 13.11.2014 (che non può definirsi di “replica”, non essendo intervenuta nessuna memoria di altra parte) risulta depositata fuori dei termini di legge.
2. – Questo Collegio ritiene di poter prescindere dall’inammissibilità  del ricorso – conseguente al fatto che la nota impugnata risulta essere atto meramente confermativo della nota Prot. n. 3310 del 3.6.2008 mai impugnata – visto che quest’ultimo risulta essere manifestamente infondato per le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 380 del 2001 che individua i casi in cui il contributo di non costruzione non è dovuto e sostengono di possedere la qualifica di imprenditori agricoli professionali a titolo principale secondo i requisiti di legge nonchè di aver dimostrato la necessità  della costruzione in funzione della conduzione del fondo e delle conseguenti esigenze.
Più nello specifico, per quanto riguarda il requisito soggettivo, i ricorrenti sostengono che, così come richiesto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 99 del 2004, i loro redditi, detratte le somme a titolo di pensione, derivano per ben più del 50% dalle attività  agricole, che lo stesso Ufficio Provinciale riconoscerebbe che tali attività  siano svolte ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e che tale circostanza sarebbe dimostrata dalla documentazione allegata al ricorso (dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti relative agli anni 2005, 2006 e 2007).
In generale, per quanto riguarda tale motivo di ricorso, questo Collegio evidenzia che risulta fondamentale stabilire se manchi anche soltanto uno dei requisiti (soggettivo o oggettivo) per poter ottenere il rilascio dell’attestazione necessaria al fine di poter usufruire dell’esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 380 del 2001 da parte dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura.
Infatti, qualora si ravvisasse la mancanza anche di uno solo dei requisiti per poter ottenere tale attestazione, verrebbe meno l’interesse del ricorrente all’esame delle censure relative al mancato riconoscimento dell’altro requisito, in quanto il loro eventuale accoglimento non assicurerebbe comunque ai ricorrenti il bene della vita desiderato (rilascio dell’attestazione di che trattasi).
Ciò premesso, per quanto riguarda il requisito soggettivo, cioè il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 99 del 2004 che all’articolo 1 fissa, quale requisito per poter acquisire tale qualifica, un limite percentuale minimo di tempo da dedicare all’attività  agricola di cui all’art. 2135 c.c., nonchè di reddito che deve derivare dalla medesima attività  (50%).
Il comma quarto di tale disposizione normativa precisa che “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributare in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
La Legge Regionale n. 6 del 1979, all’art. 9, rubricato “Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A.” precisa che la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto sia attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà  redatto in conformità  delle vigenti disposizioni di legge.
La Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione della Regione Puglia n. 356 del 30.8.2007, Allegato 1, Art. 2, comma 18 specifica che “Per lo IAP persona fisica, anche nel caso sia socio di società  di persone, di cooperative o amministratore di società  di capitali, vige l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura”.
Chiarito il quadro normativo generale, si evidenzia che con nota del 28.2.2008 l’Amministrazione resistente – evidenziando che l’istanza de qua non poteva avere ulteriore corso se non fosse stata corredata dai documenti ivi indicati – sotto il profilo del requisito soggettivo, aveva chiesto ai ricorrenti la presentazione dell’attestato d’ iscrizione INPS quale IAP e/o C.D., nonchè l’ estratto conto dei versamenti INPS riferiti all’ultimo triennio.
Ebbene, agli atti (allegato n. 6 di parte ricorrente) risulta che i ricorrenti, in data 14.5.2008, in risposta alla nota sopra citata hanno allegato per la Sig.ra Grazia Berloco (che dalla relazione tecnico-agronomica – allegato n. 9 al ricorso – risulterebbe essere mera coadiuvante del Sig. Marcantonio Creanza) un estratto conto dei versamenti INPS emesso in data 13.5.2008 alle 19.44 che riporta, come primo periodo di contribuzione: 1.1.1965 – 31.12.1965, come ultimo periodo di contribuzione: 1.1.2007 – 31.12.2007 e, in relazione a quest’ultimo periodo, come tipo di contribuzione: “Colt. Diretto/col.mezz.”, come Contributi utili pensione/misura: “giorni 156” e come retribuzione o reddito: “4.825,59 Euro” e con l’indicazione nelle Note “contribuzione da verificare”, mentre per il Sig. Marcantonio Creanza (che dalla relazione tecnico-agronomica – allegato n. 9 al ricorso – risulterebbe essere titolare dell’azienda agricola) hanno allegato un estratto conto dei versamenti INPS emesso in data 13.5.2008 alle 19.46 che riporta, come primo periodo di contribuzione: 14.1.1954 – 6.4.1955, come ultimo periodo di contribuzione: 1.1.1991 – 31.12.1991 (preceduto dal periodo di contribuzione 1.1.1980 – 31.12.1980 con l’indicazione come tipo di contribuzione: Coltivatore diretto/col.mezz.) e, in relazione a quest’ultimo periodo, come tipo di contribuzione: “Agricolo giornaliero”, come Contributi utili pensione/misura: “giorni 4” e come retribuzione o reddito: “non indicato”.
Come sopra evidenziato, l’Ufficio Provinciale Agricoltura aveva richiesto ai ricorrenti l’estratto conto dei versamenti INPS riferiti all’ultimo triennio che, essendo l’istanza del 2008, coincideva con il triennio 2005-2007, anticipando nella nota che in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta, l’istanza de qua non avrebbe potuto avere ulteriore corso.
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, nonchè della mancata allegazione da parte dei ricorrenti dell’integrale documentazione richiesta dall’Amministrazione resistente quale l’ estratto conto dei versamenti INPS riferiti all’ultimo triennio, la nota dell’Amministrazione resistente che “conferma”, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti soggettivi ai fini del rilascio della certificazione attestante l’idoneità  tecnico produttiva, non risulta essere illegittima.
Infatti, l’Amministrazione resistente, con la nota del 28.2.2008 (non oggetto di impugnazione in questa sede), aveva già  evidenziato che in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta l’istanza de qua non avrebbe potuto avere ulteriore corso.
La legittimità  dell’atto in questione in parte qua, rende inutile l’esame della legittimità  dell’atto nella parte in cui nega anche la sussistenza dei requisiti oggettivi, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso sotto tale profilo non farebbe comunque conseguire il bene della vita ai ricorrenti, i quali comunque non potrebbero usufruire dell’agevolazione de qua per l’assenza del requisito soggettivo.
Del tutto irrilevante risulta pertanto essere il fatto che l’Amministrazione resistente abbia motivato l’atto anche sotto il profilo dell’assenza dei requisiti oggettivi, in quanto, anche qualora si ravvisasse in capo ai ricorrenti tale requisito, l’attestazione non sarebbe stata comunque rilasciata per l’assenza del requisito soggettivo.
Accertato che la nota impugnata è per tale parte immune da vizi, può dunque farsi a meno di esaminare la restanti censure poichè il loro eventuale accoglimento sarebbe comunque privo di effetti utili per i ricorrenti.
In ogni caso, per quanto riguarda il difetto di motivazione sollevato sia con il primo, sia con il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità  della nota impugnata per l’asserita assenza di analisi in ordine a tutte le ragioni tecnico-produttive a sostegno dell’istanza de qua si evidenzia quanto segue.
Questo Collegio ritiene che la motivazione dell’atto emerga dalla combinata lettura delle note trasmesse dall’Amministrazione resistente. Con quella del 28.2.2008, evidenziando che l’istanza de qua non poteva avere ulteriore corso se non fosse stata corredata dai documenti ivi indicati, sotto il profilo del requisito soggettivo, si chiedeva la presentazione dell’attestato d’ iscrizione INPS quale IAP e/o C.D., nonchè l’ estratto conto dei versamenti INPS riferiti all’ultimo triennio; mentre, sotto il profilo oggettivo, si comunicava già  di ritenere che la residenza stabile dei ricorrenti non fosse funzionale e strumentale alla conduzione di una azienda cerealicola.
Le note successive (agli atti risulta anche quella del 3.6.2008, peraltro non impugnata), sulla base di quanto già  comunicato con la nota sopra indicata, si sono limitate a ribadire la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi che risulta essere una diretta conseguenza di quanto già  stabilito con la nota del 28.2.2008 che, si ribadisce, non è stata oggetto di impugnazione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Puglia liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria