1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Permesso di costruire – Annullamento da parte della Regione – Presupposti
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse –  Permesso di costruire – Diniego di riesame – Impugnazione – Inammissibilità  del ricorso
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Permesso di costruire – Varianti – Natura
4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse e legittimazione – Permesso di costruire – Riesame – Diniego – Mancata impugnazione varianti – Inammissibilità  del ricorso

1. Il potere di annullamento da parte della regione Puglia, o per delega di quest’ultima, da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può essere esercitato con una motivazione estesa alla valutazione della legittimità  del titolo edilizio, bensì entro i limiti dei poteri propri dell’esercizio dell’ autotutela fino all’apprezzamento di profili più generali di interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento illegittimo, nella complessiva valutazione di tutti gli interessi, ivi compreso e valorizzato quello del destinatario del provvedimento.   
2. àˆ inammissibile il ricorso che, oltre ad essere proposto contro il provvedimento di riesame del permesso di costruire rilasciato dalla Regione nell’esercizio del potere di etero annullamento previsto dall’art. 39 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, contenga profili di doglianza che attingano anche il permesso di costruire, potendo formare oggetto del thema decidendum esclusivamente  l’impugnazione del provvedimento di riesame (nella specie diniego). 
3. La variante al permesso di costruire è essenziale e ha il carattere di un nuovo provvedimento abilitativo se le nuove opere edilizie vengono autorizzate sulla base di un progetto modificato in modo notevole in alcuno dei seguenti elementi: superficie coperta, perimetro dell’edificio, volumetria, distanza dalle proprietà  limitrofe, caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne del fabbricato. 
4. E’ inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego di riesame di un permesso di costruire qualora oggetto dell’istanza di riesame sia stato soltanto quest’ultimo e non anche tutte le  varianti essenziali del permesso di costruire originario nel frattempo intervenute e rimaste inoppugnate: la mancata impugnazione di detti provvedimenti determina, infatti, un ampliamento assentito dell’originario titolo edilizio con conseguente difetto di interesse all’impugnazione del diniego di riesame dello stesso, fondato sulla sua conformità  alle previsioni urbanistiche a seguito delle varianti nel frattempo intervenute.

N. 00414/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2012, proposto da: 
Antonio Lombardi, rappresentato e difeso dagli avv. Bernardino Masanotti ed Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico Antonio Gambatesa in Bari al corso Cavour n. 208; 

contro
Provincia di Foggia, Comune di Vieste, Regione Puglia; 

nei confronti di
Progea Edifica Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Natale Clemente, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Dante n. 193; 

per l’annullamento
1) della determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia del 26.1.2012 n. 224/7 Reg. Deter., notificata al ricorrente il 01.2.2012;
2) ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Progea Edifica Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Bernardino Masanotti, Enrico Follieri e Natale Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/4/2012, LOMBARDI ANTONIO ha chiesto l’annullamento del provvedimento (n. 224/7 reg. det. del 26/1/2012) con il quale il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia ha rigettato l’istanza di annullamento ex art. 39 D.P.R. 380/2001 del permesso di costruire n. 13/2004 (di seguito anche solo “PdC”) rilasciato dal Comune di Vieste alla Progea Edifica s.r.l. (di seguito anche solo “Progea”), nonchè del permesso stesso. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità  del diniego opposto dalla Provincia, evidenziando che l’ente stesso, nell’atto gravato, aveva riconosciuto l’illegittimità  sotto il profilo urbanistico dell’intervento realizzato dalla Progea, con specifico riferimento alle volumetrie assentite, eccedenti quelle consentite dagli strumenti urbanistici vigenti e, ciò nonostante, aveva ritenuto di non caducare il titolo edilizio rilasciato dal Comune, stante la sostanziale ultimazione dei lavori, il lasso di tempo trascorso dal rilascio del permesso di costruire, l’entità  della violazione accertata (inidonea a stravolgere l’assetto urbanistico dell’area).
I motivi di ricorso sono così sintetizzabili:
-la determina dirigenziale è affetta da violazione dell’art. 39 D.P.R. cit., stante l’accertato eccesso di volumetria assentibile (pari a 1150 mc, secondo la ctu redatta in sede penale) e la violazione degli standard urbanistici previsti per la zona B2 di completamento (con particolare riferimento al superamento del numero dei piani e delle altezza previsti);
– il regolamento provinciale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 39 D.P.R. n. 380/2001 (in base al quale è stato emanato l’atto gravato) è illegittimo e va, pertanto, disapplicato, siccome – in spregio al principio di gerarchia delle fonti – deroga alla normativa primaria che subordina l’annullamento ex art. 39 D.P.R. cit. alla sola illegittimità  del provvedimento comunale, prevedendo, invece, che l’ente deputato all’esercizio del potere di annullamento debba considerare anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento;
– anche nel caso di ritenuta legittimità  del regolamento provinciale, la valutazione provinciale sarebbe comunque illegittima, avendo dato eccessivo rilievo all’affidamento della Progea in ragione del tempo trascorso dal rilascio del titolo edilizio e della realizzazione pressochè totale dell’intervento, tralasciando di considerare che essa Provincia ha impiegato ben quattro anni per rispondere all’istanza presentata dal ricorrente nel 2008, senza neppure sospendere i lavori.
Benchè ritualmente intimata, nessuna delle Amministrazioni si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 27/4/12, si è costituita la Progea, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del gravame, siccome elusivo dei termini di impugnazione del permesso di costruire e deducendo in ordine alla genericità  ed infondatezza dei motivi di ricorso.
Nel merito, la controinteressata ha dedotto che la volumetria eccedente il limite assentito con il PdC n.13/2004 è di soli mc. 897,37, risultando gli ampliamenti ulteriori previsti da successive varianti, non impugnate e non fatte oggetto dell’istanza ex art. 39 cit. e, pertanto, non considerate dalla Provincia.
Respinta l’istanza cautelare, all’udienza del 12/2/2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla controinteressata.
Ed invero, se, in difetto dell’impugnativa diretta del titolo edilizio, non sussiste alcun dovere di riesame della sua legittimità  in capo all’amministrazione comunale e provinciale, nondimeno, quando questa se ne sia data carico, attenendo l’esercizio dei poteri di autotutela all’apprezzamento di profili più generali d’interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento illegittimo, nella complessiva ponderazione di tutti gli interessi, ivi compreso e valorizzato quello del destinatario del provvedimento, non può negarsi legittimazione e interesse alla impugnativa della determinazione negativa, naturalmente condizionata dai limiti più stringenti propri della medesima e, quindi, dovendo il sindacato giurisdizionale di legittimità  estrinsecarsi non già  con la pienezza e ampiezza propria della cognizione diretta sulla legittimità  del titolo edilizio, bensì nei soli e più stretti ambiti della valutazione della ampiezza e sufficienza della motivazione del diniego ed essenzialmente sulla sua logicità  e congruenza (Consiglio di stato, sez. 4, sent. 23/1/13 n. 416).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso in epigrafe risulta proposto avverso il diniego di “etero annullamento” regionale ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 (in Puglia delegato alla Provincia ex art. 39 l. 22/2006), nonchè nei confronti del sottostante permesso di costruire. Come già  in parte innanzi anticipato, “non possono trovare ingresso nel presente giudizio, ossia formare oggetto del relativo thema decidendum, profili di doglianza rivolti non già  all’attività  posta in essere dall’amministrazione regionale nell’esercizio del potere di riesame ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, bensì ai cennati titoli abilitativi edilizi, in sè riguardati, e, precipuamente, al permesso di costruire ¦. divenuto inoppugnabile ..” (TAR Campania, Napoli, sez. 8, sent. 4/7/13 n. 3470). Per tale parte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Nè d’altronde, diversamente da quanto evidentemente ritenuto dal ricorrente, all’eventuale annullamento del rigetto emesso dalla Provincia seguirebbe, in modo automatico, l’annullamento del titolo edilizio illegittimo.
Neppure può essere oggetto di delibazione in questa sede la presenza di abusi consistenti nella realizzazione di opere asseritamente non autorizzate dal titolo edilizio, cui il ricorrente fa riferimento in ricorso e nell’istanza rivolta alla Provincia. Un simile profilo di censura rimane estraneo all’oggetto del presente giudizio e, cioè, alla verifica condotta dalla Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 sul titolo abilitativo rilasciato in favore della controinteressata, non essendo volto a denunciare l’illegittimità  di quest’ultimo ed il conseguente riflesso sul gravato provvedimento di riesame.
Necessita evidenziare, infine, che l’istanza presentata dal Lombardi alla Provincia non si distingue per chiarezza delle doglianze: l’istante afferma che il manufatto sarebbe stato edificato in contrasto con la vigente normativa edilizia e urbanistica (poi meglio specificata), nonchè con quella antisismica e paesaggistica (non meglio identificata) e denuncia, infine, anche difformità  dalle volumetrie assentite (addirittura concretantesi in un corpo di fabbrica non riportato in progetto).
L’istanza, in conclusione, opera un inammissibile accostamento di problematiche diverse, talune, come già  detto, estranee al potere amministrativo invocato.
Ciò che appare dirimente ai fini del decidere è che dalle risultanze documentali si ricava che già  all’epoca dell’istanza del Lombardi il Comune di Vieste aveva rilasciato alla Progea ulteriori titoli edilizi (in parte citati anche dal ricorrente nell’istanza), nessuno dei quali gravato nei termini: trattasi, per lo più, di permessi di costruire in variante. In mancanza di produzione degli stessi, il Collegio può ricavare qualche elemento chiarificatore circa la reale portata dei successivi titoli dalle relazioni comunali contenenti l’esito degli accertamenti tecnici recentemente effettuati dal Comune di Vieste (doc. 1 e 2 prodotti dal ricorrente il 29/12/2014), da cui emerge una sequenza provvedimentale articolatasi tra il 2006 e il 2010, caratterizzata da nuovi permessi di costruire (in parte – a detta del Comune stesso – illegittimi) e, comunque, dalla realizzazione di talune opere in assenza di titolo edilizio. La (pur) sintetica descrizione delle innovazioni via via assentite risultante da tali relazioni consente di ritenere che i successivi permessi di costruire siano qualificabili in termini di varianti essenziali al PdC e, dunque, nuovi titoli, autonomamente impugnabili, piuttosto che “mere” varianti in corso d’opera, per così dire, “accessive” al titolo originario.
Ai fini della distinzione tra variante in corso d’opera e nuovo PdC, “assumono rilievo le modifiche apportate all’originario progetto e relative alla superficie coperta, al perimetro, all’aumento del numero dei piani, alla volumetria, alla distanza dalle proprietà  limitrofe, nonchè alle caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato ¦ [omissis] .. ll nuovo provvedimento, anche se definito di variante, è essenziale ed ha il carattere di nuovo permesso di costruire se le nuove opere edilizie vengono autorizzate sulla base di un progetto modificato in modo notevole in alcuno degli elementi sopra indicati ¦ [omissis] .. La variante in corso d’opera, ove comporti la realizzazione di opere in assoluta difformità  dal precedente permesso di costruire, richiede una nuova e diversa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale in ordine alla possibilità  di eseguirle e, quindi, l’obbligo per l’interessato di richiedere preliminarmente un nuovo permesso di costruire oppure, ove già  realizzate, un permesso di costruire in sanatoria”. Ed ancora: “si è in presenza di un nuovo titolo abilitativo quando il progetto originario risulta modificato in modo rilevante, per quantità  e qualità , rispetto a quello originariamente assentito. Conseguentemente, il rilascio della concessione edilizia in variante per modifiche di limitato rilievo quantitativo per un verso non determina la riapertura dei termini per l’impugnazione della concessione originaria ed il ricorso avverso la predetta concessione in variante deve ritenersi inammissibile, e per altro verso non determina un onere d’impugnazione della variante alla concessione edilizia originaria, in quanto dall’accoglimento del ricorso relativo alla prima deriva inevitabilmente la caducazione della seconda” (TAR Campania, Salerno, sez. 2, sent. 29/5/14 n.1436).
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a sottoporre all’attenzione dell’autorità  provinciale il complessivo intervento realizzato dalla Progea, “omnicomprensivo” di illegittimità  amministrative (talvolta neppure specificate) ed abusi perpetrati dal privato: per quanto innanzi detto, invece, almeno in relazione ai (nuovi) titoli edilizi rilasciati fino al 2008 (epoca a cui risale l’istanza del Lombardi), sussisteva in capo a questi uno specifico onere di “contestazione” in sede procedimentale delle riscontrate illegittimità . Rimasto non assolto tale onere, non a torto la Provincia – in conformità  al contenuto dell’istanza del Lombardi – ha motivato il gravato diniego con esclusivo riferimento all’eccesso di volumetria pari a mc. 897,37 illegittimamente assentito dal Comune di Vieste con il PdC n. 13/2004 in relazione al solo edificio A: solo tale illegittimità , a parere del Collegio, poteva costituire oggetto di disamina da parte della Provincia, per quanto innanzi detto.
Sulla scorta di tali premesse, va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per carenza originaria di interesse. Ed invero, la caducazione (in sede amministrativa) dell’originario permesso di costruire, all’evidenza, non sarebbe stata in alcun modo satisfattiva dell’interesse del ricorrente, non risultando, allo stato, che quanto realizzato dalla Progea fosse già  all’epoca dell’istanza (ancora) supportato dal permesso di costruire n. 13/2004. Di conseguenza neppure sussiste alcun interesse in capo al ricorrente a conseguire da parte dell’A.G. una pronunzia sulla correttezza dell’operato della Provincia in sede di “riesame” del PdC .
Sussistono giusti motivi per disporre al compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità  della vicenda e delle questioni trattate..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile,.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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