Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Misura cautelare – Aumento superficie e volume – Va respinta
Fatti salvi gli opportuni approfondimenti riservati alla fase del merito, non può essere accolta la misura cautelare avverso un diniego di permesso di costruire nel caso in cui l’Amministrazione contesti l’aumento di superficie e il volume difforme dell’intervento edilizio.
*
Le ordinanze nn. 160 e 161/2015 sono identiche nella massima.
N. 00162/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00251/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2015, proposto da:
Michele Leva, Flora De Martinis, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Marseglia, con domicilio eletto presso Rosa Maria Scalone in Bari, Via Adige, n. 45;
contro
Comune di Sant’Agata di Puglia;
nei confronti di
Annamaria Volpe;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego del permesso di costruire del 18/11/2014, prot. n.8962;
dell’atto, confermativo del diniego, del 16/1/2016, prot. n.332 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
nonchè per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Carlo Marseglia;
Rilevato che il diniego di permesso di costruire si fonda sullo specifico profilo della “chiusura del terrazzino esistente”;
Ritenuto che, sulla base della normativa richiamata, fatti salvi gli opportuni approfondimenti riservati alla fase del merito, il diniego non appare manifestamente inficiato dai dedotti vizi, atteso che l’amministrazione contesta l’aumento di superficie e il volume difforme;
Ritenuto, peraltro, che, in relazione alla natura del provvedimento impugnato, il pregiudizio fatto valere dalla parte ricorrente non sia connotato dai requisiti di urgenza necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge l’istanza di tutela cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)