Istruzione pubblica – Università – Tirocinio formativo attivo – Approvazione graduatorie finali – Mancata pubblicazione sito web prove orali – Illegittimità
Appare prima facie illegittima la mancata pubblicazione sul sito web dell’Università , dell’indicazione delle prove orali per l’ammissione a un tirocinio formativo attivo e, pertanto, ne consegue l’ammissione con riserva del ricorrente sia al corso di tirocinio attivo, qualora questo sia già iniziato, sia all’espletamento della prova medesima.
N. 00155/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00211/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2015, proposto da:
Leonardo Rocco, rappresentato e difeso dall’avv. Erica Lucarelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari, alla via Bavaro n. 41;
contro
Politecnico di Bari; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari alla via Melo n. 97;
nei confronti di
Antonietta De Laurentis, Francesco Contursi, Giuseppe Maurizio Infante, Caterina Serena Massari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto Rettorale n. 477/2014 del Politecnico di Bari, Direzione Didattica Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni internazionali, pubblicato in data 10.11.2014 di approvazione delle graduatorie finali dei candidati classe A071 – Tecnologie e disegno tecnico nonchè per la classe A033 – Tecnologia;
– delle graduatorie finali pubblicate con il suindicato D.R. n. 477/14 per le classi A071 – Tecnologie e disegno tecnico e A033 – Tecnologie
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali ancorchè non conosciuti, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente
e per la declaratoria
– del diritto del sig. Rocco Leonardo di espletare la prova orale per l’accesso alla graduatoria per le classi A071 – Tecnologie e disegno tecnico e A033 – Tecnologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Maria Carducci e Giovanni Cassano;
Ritenuto che, sulla scorta della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, la pretesa del ricorrente appare assistita dal fumus boni iuris, non avendo l’Amministrazione resistente provato di aver effettivamente provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’ateneo della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale e della data di espletamento della stessa;
considerato che il corso risulta già iniziato e, pertanto, il tempo necessario alla definizione della causa nel merito arrecherebbe un pregiudizio irreparabile al ricorrente;
ritenuto, pertanto, di ordinare al Politecnico di Bari di adottare le misure idonee che tutelino la situazione giuridica dedotta in giudizio, mediante:
– ammissione con riserva immediata al corso per il Tirocinio Formativo Attivo;
– ammissione con riserva all’espletamento della prova orale, provvedendo alla riconvocazione della commissione esaminatrice entro un termine ragionevole;
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina al Politecnico di Bari l’immediata ammissione con riserva del ricorrente alla frequentazione del corso per il quale è causa, nonchè l’ammissione con riserva dello stesso alla prova orale.
Condanna il Politecnico di Bari, in persona del leg. rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di fase in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)