Ambiente ed ecologia – Abbandono rifiuti – Responabilità del proprietario – Accertamento della colpa – Responsabilità della curatela – Fattispecie
In materia di abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art. 192 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, la configurabilità della responsabilità dell’evento in capo al proprietario del bene è subordinata all’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, con l’effetto che detta responsabilità è da escludere in capo alla curatela fallimentare di una società proprietaria del sito sul quale si è verificato l’abbandono, qualora il fatto sia ascrivibile al periodo antecedente l’acquisto della disponibilità dell’immobile da parte del fallimento. Soltanto, infatti, da quando la curatela fallimentare è nella piena disponibilità del bene, rientra tra i suoi obblighi, in quanto tenuta alla gestione ed amministrazione del complesso immobiliare del fallito ex art. 31, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , anche quello di provvedere all’attività di cura, vigilanza, custodia e della buona amministrazione del bene.
N. 00151/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2015, proposto da:
Fallimento della Azienda Vitivinicola ed Olearia s.r.l. in persona del Curatore Dott. Lupoli Sossio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Savarese, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale del Comune di Foggia n. 37 del 3 dicembre 2014, di rimozione dei rifiuti vari e speciali (pericolosi e non pericolosi) e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 per le parti i difensori avv.ti Silvio Savarrese; Michele Barbato e Maria Claudia Lioia, in dichiarata sostituzione dell’avv. Domenico Dragonetti;
Premesso che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di cui al comma 3 dell’art. 192 del D.lgs n. 152/2006, la giurisprudenza ritiene necessaria e al contempo sufficiente la sussistenza della colpa del proprietario ovvero del titolare di diritto reale o di godimento e che tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra anche la negligenza (Cons. Stato n. 3786/2014);
Rilevato, quanto al caso di specie, che da un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non sembra affatto provata la colpa della curatela fallimentare con riguardo al periodo di tempo antecedente all’esecuzione dello sfratto (avvenuto solo in data 21 maggio 2014), in cui l’immobile in questione era detenuto dalla società Spol s.r.l., in forza di due successivi contratti d’affitto del 18 luglio 2007 e 22 febbraio 2010 (quest’ultimo risolto in data 17 novembre 2011);
Rilevato che la situazione di estremo degrado in cui versava l’area era nota all’Amministrazione comunale già alla data di comunicazione dell’avvio del procedimento del 28 ottobre 2013, prot. n. 94224, e che non risulta avviato alcun procedimento ex art. 192, comma 3, D.lgs. 162/2006 a carico della Spol s.r.l., pur indicata dalla curatela fallimentare con nota del 19 novembre 2013, prot. n. 94224 come esclusiva detentrice dell’immobile in questione;
Rilevato, invece, quanto al periodo di tempo successivo alla restituzione del sito industriale alla Curatela Fallimentare, che non sia stato compiuto da parte di quest’ultima, quanto necessario per evitare il perpetuarsi della situazione denunciata;
Rilevato, infatti, che nel caso di fallimento del proprietario del sito fatto oggetto di abusivo sversamento di rifiuti, rientra tra gli obblighi facenti capo alla curatela fallimentare, in quanto tenuta alla gestione ed amministrazione del complesso immobiliare del fallito ex art. 31, comma 1, R.D. n. 267/1942, anche quello di provvedere all’attività di cura, vigilanza, custodia e della buona amministrazione del bene, che nel caso di specie non appare sufficientemente assolto;
Rilevato, pertanto, che sono fondate le censure mosse dalla ricorrente, sia pure limitatamente al precisato periodo temporale, in ordine all’assenza di colpa invece richiesta dalla normativa citata come imprescindibile elemento soggettivo ai fini di ogni addebito di responsabilità ;
Rilevato, infatti, che successivamente all’acquisto della disponibilità dell’immobile in questione da parte del fallimento non risulta fornita prova dell’adozione di specifiche misure propositive, con relativa istanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al fallimento, volte ad evitare l’ulteriore abusivo sversamento di rifiuti sull’area di proprietà del fallito (quale ad es. quello di provvedere alla predisposizione di adeguata recinzione); nè le giustificazioni addotte in senso contrario possono ritenersi idonee a superare gli addebiti di trascuratezza e incuria che sono alla base del provvedimento impugnato e che, tuttavia, devono ritenersi limitati al periodo di tempo come sopra delimitato;
Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza de qua sia illegittima limitatamente alla parte in cui impone a totale carico della curatela gli obblighi di rimozione di tutti i rifiuti vari e speciali, pericolosi e non, e che, pertanto l’Amministrazione debba provvedere a rideterminarsi sul punto;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie in parte l’istanza cautelare ai fini del riesame, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)