Contratti pubblici – Gara – Lettera invito  – Cessionaria di azienda- Fattispecie

àˆ legittima l’esclusione da una gara di appalto di lavori disposta nei confronti di un’azienda, non destinataria  di lettera-invito, che non risulti iscritta nell’Albo fornitori dell’ente appaltante, nè abbia fornito evidenze documentali sulla continuità  aziendale (nel caso di specie, conferimento d’azienda) con il concorrente regolarmente invitato ala gara.

N. 00149/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00264/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2015, proposto da:

P.M.P. Costruzioni di Palmitessa Giovanni S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, Via P. Amedeo, 234;

contro
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis – Fioritto di San Nicandro Garganico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di
Costruzioni Metalliche S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello, in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;
Sersud S.r.l.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione prot. n. 269/A22b del 28.1.2015 del Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis-Fioritto di aggiudicazione definitiva alla Ditta Costruzioni Metalliche S.r.l. della gara relativa all’appalto per lavori concernenti piani di intervento finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza energetica, messa a norma degli impianti, abbattimento barriere architettoniche, dotazione di impianti sportivi e miglioramento dell’attrattiva degli spazi scolastici;
di tutti gli atti con la medesima determinazione approvati, ancorchè non conosciuti;
nonchè per la condanna alla rinnovazione delle operazioni di gara e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis – Fioritto di San Nicandro Garganico e della Costruzioni Metalliche S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Nicolò Mastropasqua, Ines Sisto e Saverio Nitti;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;
Rilevato che il ricorso introduttivo risulta integralmente incentrato sulla ritenuta illegittimità  dell’esclusione dalla gara della Sersud S.r.l., quale società  beneficiaria di conferimento d’azienda da parte della Serr.sud di Montini Umberto;
Rilevato, tuttavia, che la Sersud S.r.l. non risulta iscritta nell’elenco delle imprese accreditate presso la Provincia di Foggia (cfr. all. 10 produzione documentale dell’Avvocatura erariale);
Considerato che, pertanto, la Sersud S.r.l. ha risposto ad una lettera invito indirizzata alla Serr.sud di Montini Umberto, senza aver fornito, antecedentemente alla partecipazione alla gara, evidenze documentali sulla effettiva continuità  aziendale fra i due soggetti imprenditoriali in questione e non curando le opportune segnalazioni all’albo fornitori della Provincia di Foggia;
Considerato che, pertanto, la disposta esclusione appare prima facie legittima;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)