1. Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sentenza in forma semplificata – Ragioni ostative alla sua emissione
2. Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Prova – Onus probandi – Principio della vicinanza alla prova – Fattispecie
1. Non può farsi luogo alla pronunzia di una sentenza semplificata, pur invocata dalla ricorrente, ove la molteplicità delle domande formulate e la non pacifica risoluzione delle questioni in diritto sollevate dalle parti renda necessario l’approfondimento delle questioni nell’ambito del giudizio di merito.
2. In ossequio al principio della “vicinanza alla prova” incombe sul ricorrente/proprietario di un immobile che contesti la legittimità della costruzione in corso di realizzazione del vicino per violazioni che riguardino il rapporto di contiguità tra costruzioni, dimostrare, ove questa sia contestata dal controinteressato, la legittimità della sua costruzione.
N. 00125/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00103/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015, proposto da:
Maria Rosaria Sarcina e Rosa Alba Sarcina, rappresentate e difese dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, n.36;
contro
Comune di Trinitapoli, n.c.;
nei confronti di
Diomira Giuliano, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Sebastiano Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, Via Andrea Da Bari, n.35;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
nonchè per l’accertamento della illegittimità dei lavori di cui alla
SCIA inoltrata al Comune di Trinitapoli il 18.11.2014 ed acquisita al protocollo comunale n. 15897 del 20.11.2014, in variante al permesso di costruire n. 70 del 16.6.2014;
per l’annullamento previa sospensiva
– dell’ordinanza del responsabile del 3° Settore del Comune di Trinitapoli del 25.11.2014 (prot. n. 16212 del 26.11.2014), di presa d’atto della SCIA in variante al p. di c. n. 70/2014 e di revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori;
– del permesso di costruire n. 70/2014;
e per la declaratoria di illegittimità del “silenzio” serbato dall’amministrazione sulla richiesta della sig.ra Maria Rosaria Sarcina del 2.12.2014 di verifica e di accertamento della illegittimità della SCIA innanzi indicata, con adozione delle doverose misure repressive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Diomira Giuliano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Nino Sebastiano Matassa;
Rilevato che la molteplicità delle domande formulate e la non pacifica risoluzione di alcune delle questioni in diritto sollevate dalle difese delle parti non consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, come invocato dalle ricorrenti, all’uopo essendo necessario l’approfondimento proprio della fase di merito;
ritenuto, altresì, che si imponga, in tale successiva fase (essendo stata la questione oggetto di vivace dibattito tra le parti in sede di discussione camerale), una attenta valutazione anche in ordine alla legittimità del manufatto di parte ricorrente (alla cui prova non possono che essere chiamate le proprietarie del manufatto Sarcina, in ragione del basilare principio di vicinanza dell’onere della prova);
ritenuto, a tal fine, nonchè al fine di una celere definizione della controversia nella fase di merito, che sia opportuno invitare le ricorrenti a fornire adeguata prova al riguardo (mediante produzione del titolo abilitativo, ovvero documentate argomentazioni in merito al suo difetto);
ritenuto, inoltre, che, oltre a tale profilo che incide sul presupposto del fumus, anche quello del periculum non risulti dotato di adeguata consistenza, in quanto, da un lato l’edificazione del primo piano risulta già completata a rustico (sicchè ogni pronuncia sul titolo edilizio non potrebbe soddisfare, in via cautelare, l’interesse delle ricorrenti); dall’altro, parte resistente ha depositato (sia pure oltre il termine) una nuova SCIA per il c.d. “torrino”, al fine di riportarlo all’altezza preesistente, così superando il titolo edilizio impugnato in parte qua e dando soddisfazione – almeno parziale- alle richieste delle ricorrenti;
ritenuto che la mancanza di precedenti specifici sul punto conduca alla deroga al principio di soccombenza, in merito alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Spese integralmente compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)