Procedimento amministrativo – Provvedimento – Organizzazione giudiziaria – Soppressione Ufficio del Giudice di Pace – Legittimità  – Fattispecie

E’ legittima la decisione di non mantenere in funzione l’Ufficio del Giudice di Pace fondata sul ritardo nell’avviamento dei dipendenti alla formazione e sulla insufficienza in organico delle unità  di personale prescritte (con la decisione in esame il TAR ha affermato la legittimità  della soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo).

N. 00377/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2015, proposto da: 
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ricciardi, con domicilio eletto presso Francesco Bovio in Bari, Via Putignani, n.141; 

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, è domiciliato ex lege; 
Ministero della Giustizia Dipar. Organ. Giudiz. – Formaz. Direz. Gen. Personale; 

nei confronti di
Natalino Scarano; 

e con l’intervento di
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Antonio Caterino in Bari, Via Capruzzi n.184;

per l’annullamento in parte qua
del Decreto del Ministero della Giustizia del 10.11.2014, pubblicato sulla G.U. n.279 del 01.12.2014- Suppl. Ord. N.91, avente ad oggetto: individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, con il quale il Ministro ha decretato:
art.1: ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell˜allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato i al decreto ministeriale 7 marzo 2014, così non mantenendo la sede del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo
art. 2: la tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’arti, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all˜allegato 2 del presente decreto, nella quale tabella è inserita la sede del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo, che cosi è stato soppresso e accorpato;
-di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque presupposto e/o connesso con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese le note del Ministero della Giustizia / Dipartimento Organizzazione Giudiziaria / Direzione Generale del Personale e della Formazione /, con la quale il Ministero disponeva che non era possibile individuare personale dal 23 settembre 2014, tenuto conto che il periodo di tirocinio formativo non può essere completato nei termini previsti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Comune di San Marco in Lamis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Salvatore Ricciardi, Ines Sisto e Giovanni Fiorentino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune ricorrente, con l’intervento ad adiuvandum del Comune di S. Marco in Lamis, impugna in parte qua il decreto ministeriale in epigrafe compiutamente indicato che non contempla, nell’allegato 2, l’ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo, quale ufficio giudiziario da mantenere, con oneri a carico degli enti richiedenti.
Si duole, in estrema e doverosa sintesi, che l’ufficio giudiziario sia stato, in sostanza, soppresso.
Lamenta, con articolata esposizione in fatto, alla quale si rinvia per completezza e che non viene riportata in questa sede per esigenze di sintesi e celerità  di giudizio, che il Comune ricorrente, unitamente all’altro interveniente, avrebbe sì ritardato ad avviare il personale da destinare a tale ufficio alla formazione prevista, ma ciò sarebbe derivato dal coacervo di eccezionali circostanze (tra cui i formidabili eventi atmosferici verificatisi nella prima settimana di Settembre 2014).
Il decreto ministeriale impugnato, tuttavia, non ne avrebbe tenuto conto.
Contro tale atto e quelli conseguenti meglio indicati in epigrafe, insorge il Comune deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione (ma la censura è prontamente superabile attesa la natura generale dell’atto in esame) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
All’udienza camerale del 26.2.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, come prospettato dal Collegio.
Preliminarmente si deve dare atto della integrità  e completezza del contraddittorio.
Tanto premesso, la scelta della definizione nel merito muove da esigenze di effettività  della tutela, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 24 cost.
Preliminarmente, rileva il Collegio che la controversia in esame presenta significativi elementi di diversità  rispetto a quella che ha riguardato altro precedente esaminato dalla Sezione, riguardante l’ufficio del Giudice di Pace di Rodi Garganico (definito con sentenza in forma semplificata n. 186/2015).
Nel caso su cui le parti si confrontano in data odierna, emergono insuperabili circostanze ostative al mantenimento dell’Ufficio giudiziario.
Infatti, è pacifico (tanto da essere ammesso nello stesso ricorso) il ritardo nell’adempimento degli obblighi di avviamento alla formazione del personale, ma soprattutto risulta, allo stato, ancora insuperata, la mancanza di un terzo dipendente (al cui distacco dovrebbe provvedere il Comune ricorrente) necessario per coprire l’organico complessivo di tre unità .
Tanto si ricava in modo inequivoco dalla nota del 10.10.2014 del Comune di S. Giovanni Rotondo, in cui si dà  atto della “impossibilità  ad oggi” di individuare un nuovo nominativo in sostituzione del secondo dipendente inizialmente individuato (sig. Scattiglia).
Non constano – nonostante esplicite richieste di chiarimenti sul punto formulate dal Collegio durante la discussione orale – elementi e documenti che superino tali dati.
Anche l’ulteriore circostanza allegata, consistente negli eventi atmosferici del mese di Settembre 2014, risulta, in realtà  inconferente.
Emerge, infatti, dalla lettura dei documenti versati in giudizio dallo stesso ricorrente, che i dipendenti avrebbero dovuto essere avviati alla formazione nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 Luglio 2014, in data cioè ben anteriore agli eventi che parte ricorrente prospetta come forza maggiore impediente.
La sopravvenienza dell’allegato fatto impeditivo rispetto al termine per l’adempimento degli obblighi assunti, ne esclude in modo insuperabile la rilevanza.
Conclusivamente, il vizio di eccesso di potere e difetto di istruttoria risulta smentito da:
– il ritardo nell’avviamento dei dipendenti alla formazione;
– la insufficienza delle unità  definitivamente individuate.
Risulta, pertanto, evidente che la decisione di non mantenere in funzione l’ufficio del Giudice di Pace sia stata determinata da corretta istruttoria.
La particolarità  della vicenda esaminata, nella sua assoluta novità , impone di derogare al principio di soccombenza, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria