Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notifica a mezzo PEC – Inammissibilità  – Fattispecie

àˆ inammissibile nel processo amministrativo il ricorso notificato a mezzo PEC, non essendo ancora operante la facoltà  per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità  telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), a differenza di quanto invece previsto per le comunicazioni di segreteria.

N. 00317/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Cifarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Derogatis, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Maselli in Bari, Largo Valentini, 3; 

contro
Ministero della Salute; 

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 597/13 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, emesso in data 10.06.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte il difensore avv. Nicola Maselli, su delega dell’avv. Nicola Derogatis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso, il sig. Cifarelli ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 597, non opposto, emesso dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, in data 10.6.2013.
A tal fine, la parte ha notificato apposito ricorso mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 22.1.2015, dato avviso al difensore di parte ricorrente ai sensi dell’art.73, co. 3, c.p.a., dell’inammissibilità  del ricorso per difetto di notifica, la causa è passata in decisione.
Questa Sezione ha ormai aderito al recente orientamento giurisprudenziale, invero unanime, che ritiene inammissibile nel processo amministrativo il ricorso notificato a mezzo pec, non essendo ancora operante la facoltà  per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità  telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), a differenza di quanto invece previsto per le comunicazioni di segreteria (ex multis, Tar Lazio, Sentenza n. 396 del 2015).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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