Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Tardività  

àˆ tardivo il ricorso volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, notificato oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi della disposizione di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., a nulla rilevando, come termine a quo, la data del provvedimento successivamente comunicato con nota raccomandata.

N. 00297/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2013, proposto da: 
Black Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Giammaria e Pier Luigi Piselli, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Ipzs – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Metropol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, Via Amendola, 170/5; 

per l’annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
degli atti e delle operazioni relativi alla procedura aperta indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nella parte in cui, a mezzo degli stessi, la S.A. ha dato corso all’aggiudicazione del Lotto n. 2 della procedura di che trattasi, da eseguirsi presso le sedi IPZS di Foggia, in favore della società  Metropol S.r.l. e, in particolare:
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 2 della procedura controversa in favore della controinteressata Metropol, disposta in data 9.10.2013 e comunicata con nota prot. 0048484 del 10.9.2013;
– per quanto occorrer possa, della nota prot. 0048484 del 10.9.2013 recante comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva;
– del successivo provvedimento comunicato con nota prot. n. 0050837 del 20.9.2013;
– per quanto occorrer possa del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura;
– di tutti gli atti e i verbali di gara, ivi inclusi i verbali relativi al procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, nonchè della graduatoria concorsuale;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto agli atti impugnati;
– ove occorra, in via subordinata, della legge di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato tecnico), per contrasto con le norme ed i principi rubricati in epigrafe e, in particolare, con l’art. 87, D.Lgs. 163/2006;
e con espressa domanda
in via principale, di reintegrazione in forma specifica, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara;
in subordine, di risarcimento di equivalente, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ipzs – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Metropol S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Maria Luisa Vitulli, su delega dell’avv. Pierlugi Giammaria, per la ricorrente, avv. dello Stato Walter Campanile, per l’Amministrazione e avv. Stefania Miccoli, per la Metropol s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. indiceva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi IPZS di Roma e Foggia, per la durata di 24 mesi.
Sia la ricorrente, sia la Metropol s.r.l., partecipavano alla procedura per il medesimo lotto n. 2, da eseguirsi presso la sede IPZS di Foggia.
L’aggiudicazione provvisoria del servizio, disposta in favore della società  Metropol s.r.l., veniva impugnata dall’odierna ricorrente innanzi codesta Sezione, con ricorso Rg. 485/2013, lamentando in particolare, la violazione dell’obbligo di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
la violazione dell’obbligo di garantire, in favore dei lavoratori, il rispetto, nella formulazione dell’offerta, dei minimi salariali previsti dal CCNL di settore vigente; infine, la mancata verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, codice dei contratti pubblici, in capo all’aggiudicataria.
La Sezione definiva il giudizio con Sentenza n. 1290/2013, respingendo il ricorso in quanto infondato.
Nelle more della proposizione dell’appello avverso la suddetta sentenza, l’odierno ricorrente ha adito nuovamente la Sezione impugnando il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta in favore della ditta contro interessata, dopo la definizione del giudizio in primo grado.
Col presente gravame, la società  ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti relativi alla procedura de qua, previa sospensione della loro efficacia, per le medesime ragioni già  oggetto del giudizio definito con la citata sentenza n. 1290, formulando altresì in ultimo istanza di risarcimento in forma specifica, ed in subordine, per equivalente.
Con controricorso depositato in data 4.11.2013, si è costituita in giudizio la ditta Metropol, contestando nel merito la fondatezza delle censure avverse e formulando altresì ricorso incidentale, avverso la mancata esclusione della società  ricorrente per irregolarità  contributiva.
L’IPZS con atto del 9.11.2013 si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, previa reiezione dell’istanza cautelare. Inoltre, con successiva memoria difensiva, ha anch’esso sostenuto l’insussistenza dell’interesse al ricorso della Black Security, non risultando la stessa in regola con i versamenti contributivi, come da copia del DURC prodotta in atti.
La Camera di Consiglio del 14.11.2013 è stata differita su istanza della ricorrente, per permettere il rispetto dei termini di legge a seguito della proposizione del ricorso incidentale, nonchè in considerazione della pendenza dell’appello innanzi la Quarta Sezione del Consiglio di Stato avverso la Sent. n. 1290/13 (RG. n.7771/2013).
In vista dell’udienza camerale così rinviata, la Metropol ha depositato una memoria in cui ha eccepito l’assenza dell’attualità  dell’interesse alla concessione della misura cautelare, atteso l’affidamento del servizio di vigilanza, sebbene in via temporanea, alla medesima controinteressata, essendo stata acclarata l’irregolarità  contributiva della ricorrente; ha inoltre eccepito la tardività  del ricorso, in quanto sarebbe emerso dagli atti depositati che la comunicazione di aggiudicazione definitiva è avvenuta a mezzo fax in data 10.9.2013, pertanto il termine ex art. 120, comma 5, c.p.a., di 30 giorni sarebbe scaduto il 10.10.2013, data entro la quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
Alla Camera di Consiglio del 28.11.2013, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo l’esame di tutte le questioni in sede di merito.
Alla Pubblica Udienza dell’8.1.2015, per la quale la società  controinteressata ha prodotto memoria insistendo sulla tardività  e inammissibilità  del ricorso, nonchè sull’infondatezza delle censure avverse, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, si può tralasciare l’esame del ricorso incidentale, seppur escludente, in quanto il ricorso principale è irricevibile ed infondato.
Invero, anche a prescindere dal difetto di legittimazione della ricorrente – attesa la sua posizione di irregolarità  contributiva provata dal DURC, preclusiva prima ancora della sua partecipazione alla gara – risulta dagli atti che la società  ricorrente ha ricevuto via fax la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione in data 10.9.2013, come riportato nella traccia del fax visibile sulla stessa nota impugnata, allegata al ricorso principale.
àˆ dunque questa la data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento e contezza della sua lesività , dovendosi quindi far decorre dal 10.9.2013 il termine di 30 giorni ex art.120, comma 5, c.p.a. per impugnarlo, con scadenza il 10.10.2013.
Tuttavia, l’atto è stato notificato solo in data 14.10.2013, oltre il termine di decadenza, determinandone pertanto l’irricevibilità .
Il ricorso è comunque anche infondato per le medesime considerazioni già  svolte dalla Sezione nella Sentenza n. 1290/2013 – il cui giudizio di appello è stato sospeso in attesa della definizione di questo (Cons. St., IV, Ord. n. 5055/2014) – e che si intendono qui integralmente richiamate.
Dall’infondatezza del gravame deriva conseguentemente il rigetto della correlata domanda risarcitoria, in quanto destituita di fondamento.
L’irricevibilità , nonchè l’infondatezza, del ricorso principale rende in ultimo improcedibile quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara irricevibile il ricorso principale;
– respinge la domanda risarcitoria;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la Black Security s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’IPZS, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge; compensa le spese con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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