1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione passiva – Co-pianificazione territoriale – Estraneità dell’ente intimato – Eccezione di difetto di legittimazione – Fondatezza
2. Edilizia ed Urbanistica – Pianificazione – PUG – Formazione- Garanzie partecipative – Aggravio procedimento – Non sussiste
3. Edilizia ed Urbanistica – Pianificazione – PUG – Esercizio poteri co-pianificazione – Sindacabilità – Limiti
4. Edilizia ed Urbanistica – Pianificazione – PUG – Formazione- Mancata sottoscrizione provvedimento RUP – Illegittimità – Non sussiste.
5. Procedimento amministrativo – Principi generali – Violazione – Disparità di trattamento – Eccesso di potere – Favor nei confronti di un terzo – Irrilevanza
6. Edilizia ed urbanistica – Pianificazione – PUG – Vincoli – Rilevanza architettonica di un bene – Mera segnalazione – Lesione diritto dominicale – Non sussiste
1. àˆ connotata da difetto di legittimazione passiva la posizione processuale della Provincia quale Amministrazione intimata in un giudizio avverso il PUG, in quanto rimasta estranea al procedimento di formazione del piano, approvato secondo il modulo della copianificazione, ai sensi dell’art. 11 legge Regione Puglia 27 luglio 200, n. 20.
2. L’adozione di un modulo procedimentale più garantista degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’adozione del PUG non costituisce aggravio del procedimento in adesione ad una lettura sistematica del principio di non aggravamento correlata ad altri principi procedimenti anch’essi correlati ai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost., difettando, pertanto, l’interesse del privato a stigmatizzare negativamente tale decisione dell’Amministrazione.
3. Nel procedimento di approvazione del PUG non possono costituire oggetto di censura le modalità di interferenza ed interscambio fra due livelli di governo del territorio (quello comunale e quello regionale) attenendo le rispettive funzioni all’esercizio del potere di co-pianificazione dello stesso come previsto dalla normativa urbanistica della Regione Puglia (legge 27 luglio 2001, n. 20) con conseguente, per un verso, insindacabilità di legittimità del giudice amministrativo se non nei limiti della illogicità e irragionevolezza delle relative scelte, per l’altro, difetto di interesse del privato a farne motivo di gravame del provvedimento.
4. Il difetto di sottoscrizione di un provvedimento amministrativo rileva solo allorquando determini la non riferibilità dello stesso ad una specifica autorità amministrativa e, quindi determina l’inesistenza dell’atto come tale, in quanto non possa evincersi dallo stesso la provenienza dal suo autore o dalla struttura amministrativa cui questi è preposto. In tutti gli altri casi non può che costituire una mera irregolarità di per se irrilevante e comunque sanabile (nella specie gli atti recano la firma del Sindaco del Comune adottante il PUG e sono legittimamente riconducibili all’esercizio delle funzioni amministrative da parte delle amministrazioni resistenti).
5. Il principio di disparità di trattamento non può essere invocato in modo generico, adducendo, come sintomo dell’eccesso di potere, il rilascio di un provvedimento più favorevole adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione, essendo ogni situazione in cui interviene la pubblica amministrazione precisamente uguale soltanto a sè stessa, non potendo, nella comparazione, escludere le peculiarità della singola valutazione svolta nel caso concreto in sede amministrativa (nella specie il ricorrente lamentava genericamente che i vincoli architettonici contestati nel pUG approvato non fossero stati apposti a ville vicine, anche di maggiore pregio architettonico rispetto alla propria, ricadenti nella stessa area).
6. Non può ritenersi di per sè istitutiva di un vincolo la mera segnalazione che di un bene si faccia nel PUG come di rilevante pregio architettonico, senza che sia fornita la prova della lesione dell’interesse dominicale dei proprietari dei beni destinatari: siffatta censura, pertanto non risulta idonea ad intaccare la legittimità del piano.
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La sentenza 260 del 17 febbraio 2015 è identica nella massima.
N. 00254/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mariantonietta Cassone, Giuseppe Cassone e Andrea Cassone, rappresentati e difesi dall’avv. Amedeo Bottaro, con domicilio eletto presso Amedeo Bottaro in Bari, Via S. Matarrese, n. 2/13;
contro
Comune di Trani;
Regione Puglia;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabatino Minucci e Rosa Dipierro, con domicilio eletto presso Sabatino Minucci, in Bari, Via E. Mola, n. 34 – Uff. Legale Provincia di Bari;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.2009, pubblicata sul BURP n. 68 del 7.5.2009, concernente l’approvazione definitiva del nuovo P.U.G.;
nonchè di tutti gli elaborati scritto-grafici che costituiscono il citato P.U.G. così come elencati nel dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.2009;
della deliberazione di Giunta Regionale del 17.2.2009 n. 184, avente ad oggetto il controllo di compatibilità del P.U.G. del Comune di Trani ai sensi della L.R. n. 20/2001, art. 11, commi 7-8;
di tutti gli atti precedenti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Amedeo Bottaro e Rosa Dipierro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3 aprile 2009, Mariantonietta Cassone, Giuseppe Cassone e Andrea Cassone impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano in fatto di essere proprietari, in comune e pro indiviso, di un complesso immobiliare sito in agro di Trani e censito al N.C.E.U. di Trani, alla partita 3204, foglio 34, particella numero 179, ed al Catasto Terreni del Comune di Trani, alla partita 17128, foglio 34, particella n. 178.
Evidenziavano, in particolare, che, con delibera del Consiglio Comunale del 26.7.2006, n. 29, il Comune di Trani adottava il Piano Urbanistico Generale (d’ora innanzi, P.U.G.).
Detto Piano, che veniva emanato all’esito di un articolato percorso procedimentale, era stato altresì adeguato alle osservazioni proposte ed accolte nei termini di cui al comma 5 della L.R. n. 20 del 27.7.2001 e successivamente trasmesso alla Regione Puglia per il parere di compatibilità previsto dalla legge da ultimo citata.
Nel P.U.G. in questione, ai fini che qui rilevano, potevano rinvenirsi diversi elaborati grafici, tra cui in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (d’ora innanzi N.T.A.) e le Tavole 7 a/b, relative alle tutele sovracomunali in Ambiti Territoriali Distinti, ATD/PUTT Paesaggio, e le Tavole 8 a/b, relative alle tutele sovracomunali in Ambiti Territoriali Estesi, ATE/PUTT Paesaggio.
Più nel dettaglio, nella tavola 7 venivano individuati alcune aree/edifici sottoposti a Vincolo Architettonico (VA), perchè tutelati con specifico Decreto Ministeriale; altri beni edilizi indicati come Beni Architettonici (BA); venivano, infine, segnalate altre aree con apposita cerchiatura, senza specificare, in tesi, la natura o la portata del vincolo in tal modo apposto.
In una di tali aree cerchiate ricadevano i beni immobili di proprietà dei ricorrenti, contrassegnati con la denominazione “Villino P. Antonacci”.
Con successiva delibera di Giunta Regionale n. 1480 del 1.8.2008, la Regione Puglia non attestava la compatibilità del P.U.G. del Comune di Trani, rispetto, tra l’altro, al PUTT/P regionale.
In conseguenza di tale mancata approvazione, in data 12.8.2008, il Sindaco del Comune di Trani promuoveva, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 20 del 27.7.2001, apposita conferenza di servizi, finalizzata ad indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo, nel rispetto del principio della co-pianificazione.
In data 7.11.2008, il Comune di Trani, con apposito avviso pubblico, affisso per sessanta giorni consecutivi all’albo pretorio e pubblicato su un diffuso quotidiano locale, rendeva noto che in sede di conferenza di servizi di co-pianificazione, la Regione Puglia era pervenuta ad un controllo positivo del P.U.G. della Città di Trani.
In tesi dei ricorrenti, il più volte menzionato P.U.G. veniva in tal modo approvato con radicali modifiche e, ai fini del presente contenzioso, evidenziavano che “la particella n. 179 di proprietà dei ricorrenti è stata individuata come bene architettonico sottoposto a tutela denominato “Villino P. Antonacci” e, conseguentemente, una porzione della p.lla n. 178 è stata contrassegnata come area annessa al bene architettonico tutelato;” (cfr. ricorso principale, pag. 7).
Avverso tali esiti di pianificazione urbanistica insorgevano i ricorrenti proponendo plurimi motivi di gravame.
Con un primo motivo di ricorso si lamentava violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 1 L. n. 241/1990 e art. 11 L.R. n. 20/2001, in considerazione di un aggravamento del procedimento, che, in tesi dei ricorrenti, vi sarebbe stato nello scegliere le modalità procedimentali di cui all’avviso pubblico del 7.11.2008, con particolare riguardo all’invito a presentare osservazioni ad esso sotteso.
Con un secondo motivo di ricorso ci si doleva della illegittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2008, con i conseguenti vizi di illegittimità derivata sui provvedimenti finali impugnati, per – ritenuta – incompetenza della Regione Puglia e violazione e falsa applicazione di legge con particolare riguardo all’art. 11, comma 7, L.R. n. 20/2001 e agli artt. 3.15.3 e 3.16.2 del PUTT/P della Regione Puglia, oltre che con eccesso di potere per arbitrarietà ed errore nei presupposti, avendo, in tesi, la Regione Puglia superato i limiti istituzionali della propria funzione di controllo in sede di valutazione del P.U.G. del Comune di Trani, così come effettuata.
Con un terzo motivo di ricorso, si metteva in luce l’illegittimità propria e derivata delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi e dei conseguenti adeguamenti ad esse, contenuti nella N.T.A. e negli elaborati grafici del P.U.G., con violazione e falsa applicazione della L.R. n. 20/2001, evidenziando l’avvenuto sostituirsi dell’amministrazione regionale a valutazioni e a scelte di pianificazione che avrebbero dovuto essere del Comune di Trani.
Con un quarto motivo di ricorso, si censurava l’illegittimità propria e derivata delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi e dei conseguenti adeguamenti ad esse, contenuti nelle N.T.A. e negli elaborati grafici del P.U.G., con violazione e falsa applicazione delle N.T.A. del PUTT/P Regione Puglia, stigmatizzando, in particolare, l’individuazione di una nuova categoria di beni architettonici siglati “BA”, individuandone 35, tra cui sub 13 quello dei ricorrenti, applicando, anche per essi, le norme contenute nel PUTT/P, con salvaguardie previste per le aree di pertinenza (AP) e per le aree annesse (AA).
In sintesi, in tesi dei ricorrenti, dovevano essere ravvisate due sole categorie di beni architettonici extraurbani: le opere di architettura vincolate (VA) e le opere di architettura segnalata (SA), non sussistendo spazio tassonomico per una ulteriore categoria di beni “BA”, prevedendoli negli ATD ed applicando ad essi il regime di tutela previsto dal PUTT/P per i beni architettonici extraurbani.
Con un quinto motivo di ricorso, si articolava ulteriore gravame sotto il profilo della illegittimità propria e derivata delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi e dei conseguenti adeguamenti ad esse, contenuti nelle N.T.A. e negli elaborati grafici al P.U.G., con eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà , carenza assoluta di istruttoria, difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta.
Ci si doleva, in particolare, dell’aver previsto, tra gli ATD, n. 35 beni architettonici (BA), tra cui sub 13 il bene immobile di proprietà dei ricorrenti, con l’inserimento della particella n. 179, quale “area di pertinenza” e della particella n. 178 quale “area annessa”, travisando i fatti e i presupposti di tali provvedimenti, senza istruttoria e motivazione.
Con un sesto motivo di ricorso, si lamentava la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, erroneità dei presupposti, falsa rappresentazione della realtà e carenza assoluta di istruttoria, sussistendo, in tesi, evidente disparità di trattamento fra l’area di proprietà dei ricorrenti e altre aree aventi le medesime caratteristiche architettoniche e, cionondimeno, non assoggettate a vincolo alcuno.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 23.4.2009, si costituiva in giudizio la Provincia di Bari, evidenziando, nei propri scritti difensivi, il difetto di legittimazione passiva dell’Ente Provincia rispetto al contenzioso in esame.
Nelle more del presente procedimento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009 veniva emanata la versione definitiva del P.U.G. del Comune di Trani.
Con motivi aggiunti notificati in data 6.7.2009, i ricorrenti impugnavano la detta deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009, rinnovando, avverso la stessa, i motivi di gravame già sollevati nel ricorso principale, ad eccezione di un sesto, autonomo, ulteriore motivo di gravame, avente ad oggetto l’illegittimità propria e derivata della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009 e di tutti gli elaborati del P.U.G. per errore procedimentale, non essendo stati firmati dal Responsabile del Procedimento.
Con memoria di replica pervenuta in Segreteria in data 12.11.2014, la difesa dei ricorrenti riconosceva “una carenza di legittimazione passiva in capo all’Amministrazione Provinciale, non avendo la stessa svolto alcun ruolo attivo nell’iter di formazione del PUG impugnato” (cfr. memoria di replica dei ricorrenti, pag. 5, righi 5-7).
All’udienza pubblica del 3.12.2014, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente va affrontata l’eccezione di difetto di legittimazione della Provincia di Bari.
Essa è fondata.
In assenza di uno specifico contributo amministrativo da parte della Provincia di Bari all’attività di pianificazione del P.U.G. – peraltro comunicato alla Provincia, da parte del Comune di Trani, solo “per conoscenza” – appare conclusione necessaria quella secondo la quale la Provincia di Bari sia priva di legittimazione passiva nell’ambito della presente impugnativa.
Ad abundantiam, detta eccezione è stata testualmente riconosciuta come fondata dalla difesa dei ricorrenti nella memoria di replica sopra citata.
Ne consegue il suo integrale accoglimento.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il primo motivo di ricorso stigmatizza la violazione di legge, che ci sarebbe stata – con particolare riguardo all’art. 1 L. n. 241/1990 e art. 11 L.R. n. 20/2001 – in considerazione di un aggravamento del procedimento, che si sarebbe verificato nella scelta da parte del Comune di Trani delle modalità procedimentali di cui all’avviso pubblico in relazione al P.U.G. del 7.11.2008, con particolare riguardo all’invito, in esso implicitamente sotteso, a presentare osservazioni.
Tale motivo è inammissibile, oltre ad essere infondato.
Vi è, in proposito, una evidente assenza di uno specifico interesse a ricorrere sul punto da parte dei Signori Cassone.
Infatti, dal punto di vista del privato (contro)interessato, non appare corretto criticare l’adozione di un modulo procedimentale più garantista degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’adozione di un provvedimento di grande rilievo amministrativo quale un P.U.G. – come ad es. il modulo dell’avviso pubblico in concreto adottato – auspicando l’adozione di altra forma procedimentale meno garantista che potesse comportare eventualmente minor aggravio burocratico.
Del resto, come chiaramente affermato da Cons. Stato Sez. IV, Sentenza 6 novembre 2009, n. 6948 “il principio pur fondamentale di non aggravamento del procedimento amministrativo, enunciato nell’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della stessa legge n. 241, quali l’articolo 2, comma 4, 18, comma 2 e 19, comma 2 (…)- pur costituendo la base di civiltà giuridica dell’agire di una qualsiasi amministrazione moderna e democratica – deve tuttavia essere correlato agli altri principi procedimentali anch’essi correlati ai valori costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost.”.
In virtù di tale lettura necessariamente sistematica del citato principio, appare condivisibile, nel caso di specie, la scelta del Comune di Trani di favorire il massimo dibattito pubblico su un atto di importanza paradigmatica per la vita della comunità locale quale il P.U.G. e relativi allegati.
Da tanto consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, essi possono essere trattati e decisi congiuntamente in quanto riguardanti due profili di critica all’attività della P.A. nel caso di specie alquanto similari, concernendo, rispettivamente, l’illegittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 1480/2008, con i conseguenti vizi di illegittimità derivata sui provvedimenti finali impugnati, per aver, in tesi, la Regione Puglia superato i limiti istituzionali della propria funzione di controllo in sede di valutazione del P.U.G. del Comune di Trani, così come effettuata, e l’avvenuto sostituirsi dell’Amministrazione regionale a valutazioni e a scelte di pianificazione che avrebbero dovuto essere del menzionato Comune.
Entrambi i motivi sono inammissibili, oltre che infondati.
Anche in relazione a tali censure, difetta l’interesse a ricorrere del privato (contro)interessato avverso i vizi rilevati, i quali avrebbero potuto, al più, costituire oggetto di autonoma e separata doglianza del Comune di Trani avverso la Regione Puglia, avendo ad oggetto i limiti interni nei rapporti fra le Amministrazioni dell’esercizio del potere di co-pianificazione in punto di procedimento di emanazione di un P.U.G..
Del resto, scendendo nel merito della doglianza così come sollevata, è evidente che la ratio dell’art. 11, comma 7, L.R. n. 20/2001 è proprio quella dell’individuazione di una forma di co-amministrazione della problematica urbanistica posta dall’inserimento di un territorio comunale – peraltro, del rilievo di quello tranese – nel contesto della pianificazione paesaggistica regionale.
Le interferenze e gli interscambi fra i due livelli di governo del territorio vengono dati per presupposti dalla norma, che disegna un equilibrio nelle reciproche attribuzioni che deve fisiologicamente ritenersi pronto a recepire e coordinare plurime interferenze.
Nel caso di specie, sia in sede di rilievi mossi dalla Regione al Comune nella deliberazione di G.R. n. 1480/2008, sia in sede di versione definitiva del P.U.G. del Comune di Trani, i rilievi e le integrazioni svolte, anche nella parte di specifico interesse dei ricorrenti, appaiono essere il frutto di valutazioni tecnico urbanistiche non manifestamente irragionevoli o illogiche e, pertanto, poste al di fuori dello spazio istituzionale del sindacato di questo Giudice.
Con il quarto motivo di ricorso principale, corrispondente al terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno sollevato doglianze in relazione alla apposizione di una “sorta di vincolo architettonico” (cfr. memoria del 28.10.2014, pag. 10, rigo 16), essendo stata introdotta, in tesi, una nuova categoria di beni architettonici siglati “BA”, individuandone 35, tra cui sub 13 quello dei ricorrenti, applicando anche per essi le norme contenute nel PUTT/P, con salvaguardie previste per le aree di pertinenza (AP) e per le aree annesse (AA).
In tesi dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere previste due sole categorie di beni architettonici extraurbani: le opere di architettura vincolate (VA) e le opere di architettura segnalata (SA), non sussistendo spazio tassonomico per una ulteriore categoria di beni “BA”, prevedendoli negli ATD ed applicando ad essi il regime di tutela previsto dal PUTT/P per i beni architettonici extraurbani.
Il motivo è generico, oltre ad essere infondato.
Deve anzitutto premettersi che non è stata fornita evidenza alcuna della effettiva apposizione di un vincolo a mezzo delle indicate previsioni di P.U.G. a carico dei 35 immobili siglati come “BA”.
Allo stato della documentazione presentata in atti, tale indicazione può costituire una mera segnalazione di pregio architettonico, senza che risulti in alcun modo provata la lesione all’interesse dominicale dei proprietari ricorrenti in conseguenza di tale specifica previsione di piano.
Non può, in altri termini, ritenersi che in base alla mera cifratura adottata possa argomentarsi l’avvenuta illegittima individuazione da parte delle Amministrazioni resistenti di una nuova categoria di beni architettonici extraurbani.
Non fornendosi ulteriori e concludenti indici in tal senso e restando la critica di illegittimità rivolta alla mera indicazione nominalistica adottata, il motivo dovrà essere disatteso.
Con il quinto motivo di ricorso principale (corrispondente al quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti), i ricorrenti si dolgono delle modalità di individuazione delle aree di pertinenza (AP) e delle aree annesse (AA) con particolare riguardo al bene architettonico sub 13 “Villino P. Antonacci” di loro proprietà , ritenendo illegittimo l’inserimento della particella n. 179, quale “area di pertinenza” e della particella n. 178 quale “area annessa”, ritenendosi in tal modo travisati i fatti e i presupposti di simili previsioni.
Anche tale motivo di ricorso non ha pregio.
La scelta di segnalazione architettonica così come effettuata in concreto, con l’individuazione delle aree di pertinenza e annessa ad essa relativa, rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico urbanistica delle Amministrazioni resistenti, di per sè insindacabile in questa sede in assenza di evidenze di una manifesta irragionevolezza o illogicità , che non sono state fornite.
L’assenza, in tesi, di qualsivoglia pregio dell’immobile in questione è rimasta asserzione indimostrata; l’esistenza di manufatti edilizi ad esso contigui, di recente costruzione, o l’ubicazione del bene in questione all’interno di area tipizzata dal P.U.G. come zona residenziale estensiva (ville) di espansione, costituiscono, nel loro complesso, dati irrilevanti ai fini della scelta di segnalazione architettonica e nella individuazione della materiale estensione delle aree di pertinenza e annesse.
Ne consegue che anche il citato motivo di ricorso deve essere respinto.
Anche il sesto motivo di ricorso, corrispondente al quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, deve essere disatteso.
La difesa dei ricorrenti lamenta, sul punto, un’asseritamente palese disparità di trattamento, non sussistendo, in tesi, difformità architettoniche rilevanti fra la villa di proprietà dei ricorrenti e altre ville, anche di maggior pregio, presenti nella medesima area.
Sul punto, nella giurisprudenza amministrativa in materia, è costante l’affermazione secondo cui: “in caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione” (Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124), essendo ogni situazione in cui interviene la Pubblica Amministrazione precisamente uguale solo a sè stessa ed essendo altresì evidentemente fuorviante un ragionamento di comparazione – peraltro nei suoi presupposti di fatto del tutto non provato – che di per sè semplifica ed esclude tutte le peculiarità della singola valutazione svolta nel caso concreto in sede amministrativa.
Da ultimo, con il sesto motivo di gravame contenuto nel solo ricorso per motivi aggiunti, la difesa dei ricorrenti censura l’illegittimità propria e derivata della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.3.2009 e di tutti gli elaborati del P.U.G. per errore procedimentale, detti provvedimenti non essendo stati firmati dal Responsabile del Procedimento.
Nel rilevare l’infondatezza, altresì, di tale ulteriore motivo di ricorso, pare opportuno rammentare che il difetto di sottoscrizione di un provvedimento amministrativo rileva quando determina la non riferibilità dello stesso ad una specifica autorità amministrativa e, quindi, l’inesistenza dell’atto come tale, in quanto dall’atto non possa evincersi la provenienza dal suo autore e dalla struttura amministrativa a cui questo è preposto.
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati recano la firma del Sindaco della Città di Trani e sono pacificamente e legittimamente riconducibili all’esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Amministrazioni resistenti.
L’omessa sigla del Responsabile del Procedimento appare pertanto essere, a tutto voler concedere, una mera irregolarità , di per sè irrilevante e comunque sanabile.
In conclusione, tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti devono essere respinti.
In considerazione della peculiarità del caso di specie e della specificità delle questioni affrontate, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie, in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari.
Nel merito, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)