Processo amministrativo Giudizio impugnatorio – Azienda comunale – Nomina Commissario straordinario da parte della Regione – Ricorso del Comune – Interesse – Non sussiste – Fattispecie
àˆ inammissibile il ricorso proposto dal Comune che, dopo aver consentito, data la sua inerzia, che il consiglio di amministrazione di un’Azienda comunale fosse nominato in via sostitutiva dalla Regione, abbia impugnato lo scioglimento dello stesso organo e la nomina del Commissario straordinario, atti che preludono al nuovo esercizio del potere di nomina comunale, incorrendo in evidente difetto d’interesse.
N. 01250/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2014, proposto da:
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Totaro e Luigi Andrea Ardò, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo, in Bari, via M. Celentano, 27;
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’ Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, Piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Angela Egidio;
per l’annullamento
previa emanazione di misura cautelare
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 405 del 28 maggio 2014, recante scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, comunicato con nota del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità , Ufficio governance e terzo settore, sede di Foggia, prot. AOO/82/0004438 del 5 giugno 2014, pervenuta in data 11 giugno 2014;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Andrea Ardò, Filippo Panizzolo e Luigi D’Ambrosio;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 30 luglio 2014, il Comune di Manfredonia impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, il provvedimento meglio indicato in oggetto.
In proposito si evidenziava che, in data 26 giugno 2014, il Comune ricorrente aveva ricevuto formale notifica del ricorso introdotto da Paolo Balzamo, Giuseppe Tomaiuolo e Monica Riefolo, in proprio e nella qualità di consiglieri dell’ex Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, finalizzato alla declaratoria di illegittimità ed all’annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 405 del 28 maggio 2014, recante scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina di un Commissario Straordinario “a causa di gravi violazioni di legge in conformità a quanto disposto dall’art. 23 L.R. n. 15/2004 e s.m.i.”.
Richiamando i propri poteri di vigilanza e di controllo sulla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia ex art. 61 L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 e art. 41 R.R. n. 4 del 18 gennaio 2007, il Comune di Manfredonia impugnava il citato Decreto di scioglimento, ritenendone, in tesi, la manifesta illegittimità .
Preliminarmente ed in rito, il Comune evidenziava il proprio interesse a ricorrere in base all’art. 16 L.R. n. 19/2006, in forza del quale venivano attribuite ai Comuni “tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”, ivi comprese “autorizzazioni, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata”.
Specificava, altresì, l’Ente comunale che, sempre in tema di sussistenza dell’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, dello Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, le designazioni alla carica di consigliere di amministrazione competevano e competono al Comune di Manfredonia stesso, in tal modo quest’ultimo risultando, in tesi, legittimato a ricorrere avverso il provvedimento sopra ricordato in quanto ritenuto lesivo di proprie prerogative istituzionali.
Nel merito, l’annullamento del Decreto Presidenziale più volte citato veniva chiesto in quanto in esso si ravvisavano plurimi vizi di legittimità , fra cui violazione di legge, eccesso di potere, sviamento ed ingiustizia grave e manifesta, poichè frutto dell’esercizio da parte della Regione di un potere, in tesi, meramente sostitutivo e non autonomo necessitato.
Ci si doleva, altresì, della avvenuta sovrapposizione in via esclusiva della attività della Regione alla valutazione concordata con il Comune di Manfredonia, così come prevista dalla legge ai fini dell’accertamento cooperativo in ordine alla sussistenza dei presupposti legali per la rimozione del Consiglio di Amministrazione e per la declaratoria del suo scioglimento, in ciò ravvisandosi una violazione del principio di leale collaborazione fra enti appartenenti a diversi livelli di governo del territorio.
Veniva, inoltre, evidenziata la ulteriore violazione di legge costituita dalla carenza assoluta del presupposto della “grave violazione di legge e di norme statutarie” previsto dall’art. 23 L.R. n. 15 del 30 settembre 2004 e dall’art. 16 dello Statuto della più volte menzionata Azienda Pubblica, oltre alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, essendosi verificata in concreto una omessa comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, con violazione dei principi di trasparenza, efficienza e conoscibilità dell’azione amministrativa.
Con memoria di costituzione e difensiva pervenuta in Segreteria in data 29 agosto 2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo preliminarmente ed in rito il difetto di legittimazione e di interesse del Comune ricorrente, nel merito replicando punto per punto agli argomenti spiegati nel ricorso introduttivo, conclusivamente instando per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell’introdotto gravame.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 30 agosto 2014, si costituiva in giudizio l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia eccependo, preliminarmente ed in rito, il difetto di legittimazione e di interesse del Comune ricorrente, eccependo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso così come introdotto.
All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Preliminarmente ed in rito deve essere respinta l’istanza di riunione di ricorsi connessi, così come introdotta dal Comune di Manfredonia.
Il Collegio ritiene, infatti, che non ne sussistano i presupposti di legge, in quanto fra i ricorsi in tesi suscettibili di riunione (nn. R.G. 980/2014 e 837/2014) pur se afferenti all’impugnativa del medesimo provvedimento, vi è diversità sia soggettiva di parti che oggettiva di contestazioni, in tal modo non determinandosi alcuna utilità processuale dalla loro eventuale trattazione e decisione congiunta.
Sempre preliminarmente ed in rito, il ricorso è inammissibile.
Due ordini di argomentazioni supportano la presente decisione.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile, anzitutto, per difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente.
Il potere sanzionatorio di scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è attribuito in via autonoma ed esclusiva alla Regione in base all’art. 23 della L.R. n. 15/2004.
Nel testo della norma è esclusa qualunque forma di competenza concorrente in materia da condividersi con il Comune in cui l’Azienda Pubblica operi in concreto.
Non vi è, peraltro, alcuna forma di interferenza fra la potestà di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di cui al citato art. 23 e le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività di cui agli artt. 16, 18, 61 e 62 L.R. n. 19/2006.
Queste ultime afferiscono, infatti, alla fase della programmazione dell’intervento sociale e dei servizi ad esso correlati, oltre che al controllo sull’effettiva titolarità dei requisiti di legge per l’avvio del funzionamento e per la prosecuzione dell’esercizio da parte delle strutture deputate alla loro erogazione, laddove la potestà di scioglimento interviene come rimedio amministrativo straordinario sul presupposto di una “grave violazione di legge e di norme statutarie”, dovendosi peraltro precisare sul punto che la grave violazione di legge o di norma statutaria è largamente sufficiente, di per sè, a giustificare l’intervento sanzionatorio regionale, non essendo in alcun modo necessario che “grave violazione di legge” e “grave violazione di norma statutaria” si verifichino all’unisono.
Su tali lineari premesse, non si poteva determinare alcuno spazio per una leale cooperazione fra enti territoriali nel caso di specie, trattandosi, più precisamente, nella fattispecie di mero esercizio di potestà autonome necessitate.
Su separato e distinto piano argomentativo, di per sè sufficiente a giustificare in via autonoma la decisione adottata, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere.
Prendendo le mosse dall’esame del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 344 del 25 marzo 2010, in atti, con il quale la Regione disponeva la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, da esso può evincersi che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione oggi disciolto con l’emanazione dell’impugnato provvedimento venivano nominati direttamente dalla Regione.
A tale nomina si giungeva in seguito all’inerzia del Comune di Manfredonia nell’esercizio della propria competenza alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.
L’avvenuto scioglimento del detto organo, pertanto, lungi dal pregiudicare l’interesse istituzionale dell’Ente ricorrente, permette, al contrario, da parte di quest’ultimo una nuova manifestazione del potere di nomina in passato non esercitato.
Non appare, pertanto, comprensibile quale possa essere l’interesse processuale concreto ed attuale all’annullamento di un provvedimento, quale quello impugnato, che lungi dal danneggiare le scelte istituzionali del Comune di Manfredonia, offre a quest’ultimo l’occasione per riprendere il controllo della gestione amministrativa dei servizi alla persona erogati tramite l’Azienda Pubblica S.M.A.R., ove a ciò il detto Comune risulti effettivamente interessato.
Da ultimo, quanto alle spese legali del presente giudizio, la specifica peculiarità del caso di specie, la natura pubblicistica delle parti coinvolte e la limitata attività processuale svolta permettono di ritenere integrati, a parere del Collegio, i gravi ed eccezionali motivi sufficienti ex lege per giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)