Elezioni  – Cariche sindaco e deputato – Incompatibilità   – Art. 29 bis del  D.L. 22 giugno 2013, n. 69 – Regime transitorio – Applicazione  – Conseguenze

Ai sensi dell’art. 29 bis del decreto legge 22 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98,  che esclude l’incompatibilità  tra la carica parlamentare e qualsiasi altra carica pubblica prevista dall’art. 13 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 rispetto alle cariche elettive di natura monocratica, è attinta da illegittimità  sopravvenuta la deliberazione di Consiglio comunale che, in applicazione del pregivente regime  – che escludeva  detta ipotesi di salvaguardia della nomina sindacale – abbia dichiarato la decadenza del Sindaco eletto  (nella specie, nel  maggio 2011).
L’annullamento di detta deliberazione da parte del giudice ordinario con la conseguente reintegra del Sindaco nelle sue funzioni, implica, a sua volta, l’annullamento da parte del giudice amministrativo, del decreto prefettizio di scioglimento del consiglio comunale.

N. 01669/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2013 REG.RIC.
N. 01391/2013 REG.RIC.
N. 01392/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2013, proposto da: 
Pasquale Spagnoli, Napoleone Cera, Bonifacio D’Amico, Gaetano Martino, Michele Ciaravella, Pietro Luciano Pio Iannatuono, Michele Rendina, Paolo Nardella, Giuseppe Longo, rappresentati e difesi dall’avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 
contro
Presidente della Repubblica, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, Via Melo, 97; 



sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2013, proposto da: 
Angelo Cera, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; 
contro
Presidente della Repubblica, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, Via Melo, 97; 



sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2013, proposto da: 
Comune di San Marco in Lamis, in persona del vice Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Puglia, P.za Massari, 6; 
contro
Presidente della Repubblica, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del Decreto del Presidente della Repubblica del 12.7.2013, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis (FG), ai sensi degli artt. 52 e 141 n. 1 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
– nonchè di ogni atto presupposto, ivi compresa la relazione del Ministro dell’Interno del 2.9.2013 e la nota del Prefetto di Foggia del 26.7.2013;
– nonchè della nota del Ministero dell’Interno del 1°.10.2013 con cui “si ritiene che non possa darsi corso favorevole alla richiesta di annullamento o revoca del citato D.P.R. di scioglimento”;
 

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Repubblica, del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le parti ricorrenti il difensore avv. Oreste Morcavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Nelle elezioni comunali del maggio 2011, veniva eletto Sindaco del Comune di San Marco in Lamis l’on. Angelo Cera, il quale alle successive consultazioni politiche, tenutesi nell’aprile 2013, veniva altresì eletto deputato.
A seguito di contestazione ex art. 69, co. 1, D. Lgs. n. 267/00 (TUEL) della causa di incompatibilità  della carica di deputato con quella di Sindaco, ai sensi dell’art. 13, co. 3, D.L. n.138/11, convertito in L. n.148/11, il Consiglio comunale dichiarava decaduto l’on. Cera dalla carica di Sindaco con delibera C.C. n. 42 del 17.6.2013.
Avverso la suddetta delibera, venivano proposti due autonomi ricorsi, ex art.82, d.p.r. n. 570/60 e art. 22, d. lgs n. 150/11, davanti al Tribunale di Foggia, tanto dal diretto interessato, quanto da un gruppo di cittadini-elettori di San Marco in Lamis.
Frattanto, con D.P.R. del 12.7.2013, veniva sciolto il Consiglio comunale ai sensi degli artt. 53 e 141 del TUEL.
Successivamente, con D.L. n. 69/13, convertito in L. n. 98/13, è entrato in vigore l’art.29bis, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità , in conseguenza delle quali, il Consiglio comunale annullava retroattivamente in via di autotutela la deliberazione n. 42 del 17.6.2013, ritenendo applicabile la normativa così sopravvenuta – che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.13, co. 3 DL n. 138/11 nei confronti delle cariche elettive di natura monocratica, relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5000 e 20000 abitanti, le cui elezioni si siano svolte prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto – al Sindaco di San Marco in Lamis e al Comune stesso (del. C.C. n. 56 del 2.9.2013).
Conseguentemente, veniva richiesto al Prefetto di Foggia e al Ministero dell’Interno di procedere all’annullamento e/o revoca del DPR 12.7.2013 di scioglimento del Consiglio comunale, richiesta non accolta dall’Amministrazione dell’Interno (cfr. nota del Prefetto del 1°.10.2013).
Con i tre ricorsi indicati in epigrafe, sono pertanto insorti avverso il decreto di scioglimento del Consiglio comunale nonchè tutti gli atti connessi, sia alcuni Consiglieri comunali (RG 1390/2013), sia l’on. Angelo Cera in qualità  di ex Sindaco dell’ente (RG 1391/2013), sia il Comune medesimo (RG 1392/2013), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per motivi di diritto riconducibili in sintesi all’illegittimità  per sopravvenuta carenza dei presupposti, all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e alla falsa applicazione dell’art.29bis del D.L. 69/13, come conv. L. n. 98/13.
Per resistere ai gravami si sono costituite le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto della domanda proposta, previa reiezione di quella cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 14.11.2013, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari avanzate incidentalmente coi tre suddetti gravami, non ravvisando nella specie elementi univoci da cui desumere la natura interpretativa, e quindi retroattiva, della disposizione di cui all’art.29bis citato e, conseguentemente, un favorevole apprezzamento delle domande sotto il profilo del fumus. (Ordinanze nn. 655, 656 e 657 del 15.11.2013).
In vista della trattazione del merito, tutte le parti ricorrenti hanno prodotto documenti, tra cui, in particolare, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 451 del 30.1.2014, nel mentre pronunciatosi – che ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza cautelare di rigetto, n. 657 di questo Tar; la decisione del Tribunale civile di Foggia del 10.12.2013 – che ha dichiarato l’illegittimità  sopravvenuta della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 17.6.2013 in virtù dell’entrata in vigore dell’art.29bis, disponendo la conseguente reintegrazione di Angelo Cera nella carica di Sindaco; la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 597 del 18.4.2014, che ha rigettato l’appello avverso l’Ordinanza del Tribunale di Foggia.
All’Udienza Pubblica del 6.11.2014, le cause sono passate in decisione.
In via preliminare, va disposta ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi in epigrafe, al fine di uno loro unitaria trattazione e contestuale decisione con la presente sentenza, essendo stati invero proposti disgiuntamente ma tutti avverso i medesimi atti, concernenti le medesime censure.
Nel merito, i gravami sono da accogliere alla luce delle seguenti considerazioni.
La pronuncia del Tribunale civile di Foggia, intervenuta nelle more del giudizio, ha invero dichiarato l’illegittimità  sopravvenuta della deliberazione consiliare n.42/2013 – che aveva dichiarato la decadenza del sig. Cera dalla carica di Sindaco a seguito della sopravvenuta elezione alla Camera dei Deputati – per effetto dell’entrata in vigore dell’art.29bis della l. n. 98/2013.
Tale Ordinanza è stata inoltre confermata in sede di appello, laddove la Corte, nel ritenere correttamente applicata, da parte del Tribunale, la suddetta norma al caso di specie, ha altresì evidenziato il sopravvenuto annullamento della delibera n. 42, frattanto disposto in via di autotutela con la successiva delibera consiliare n. 56 del 2.9.2013, rimasta inoppugnata come da attestazione prodotta.
Il Consiglio di Stato, poi, nel riformare le ordinanze emesse da questa sezione in sede cautelare, ha rilevato che con l’ordinanza del Tribunale civile è stata disposta le reintegrazione dell’on. Cera nelle funzioni di Sindaco, ritenendo altresì “da tale provvedimento giudiziario non può che derivare la caducazione del decreto di scioglimento del consiglio che si fonda unicamente sulla deliberazione del Consiglio comunale che ha pronunciato la decadenza dell’on. Angelo Cera dalla carica di Sindaco ritenuta illegittima dal competente Tribunale civile” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Ord. nn. 449, 451 e 452 del 30.1.2014).
Alla luce del quadro così delineatosi, il DPR qui impugnato, e gli atti ad esso connessi, vanno ritenuti illegittimi per carenza del presupposto – ovvero la decadenza dalla carica di Sindaco – essendo venuta meno, per dichiarazione di illegittimità  sopravvenuta prima, e per annullamento in via di autotutela poi, la relativa delibera consiliare.
I ricorsi vanno conseguentemente accolti.
Le spese di lite, attesa la peculiarità  della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. RG.1390/2013, RG. 1391/2013, RG. 1392/2013, come in epigrafe proposti e previa loro riunione, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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