1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Subappalto – Dichiarazione – Contenuto – Fattispecie
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Mancata ottemperanza agli adempimenti imposti dal codice e dal regolamento sugli appalti pubblici – Esclusione – Necessità di un’espressa previsione – Non sussiste
1. La previsione di cui all’art. 118, secondo comma, del codice degli appalti deve essere intesa nel senso che la dichiarazione di subappalto possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà , non la via necessitata per partecipare alla gara; che, al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.
2. Il principio di tassatività comporta la comminatoria dell’esclusione anche qualora i concorrenti non abbiano ottemperato agli adempimenti doverosi imposti dal codice e dal regolamento sugli appalti pubblici, pur senza prevedere un’espressa sanzione di esclusione e, tra tali adempimenti doverosi, rientra la previsione sul possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
N. 00080/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00050/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2015, proposto da:
Matera Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cesaro, Michele Didonna, Cesare Loria, con domicilio eletto in Bari, Via Cognetti, 58;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Ministero della Difesa 3° Reparto Genio A.M.;
nei confronti di
Costruzione Eurocarpen s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto in Bari, Via Cognetti, 25;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’aggiudicazione definitiva della gara alla costruzione Eurocarpen s.r.l. comunicata con nota dell’11 dicembre 2014 prot. ABA0050018110;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Costruzione Eurocarpen S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna, Cesare Loria e Luigi Cesaro; Ines Sisto; Carmine Rucireta, per delega dell’avv. Saverio Profeta;
Ritenuto in adesione a condivisa giurisprudenza, che la previsione di cui all’art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso che la dichiarazione di subappalto possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà , non la via necessitata per partecipare alla gara; che, al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cfr. CdS IV, 26.5.2014 n. 2675; V, 21.11.2012 n. 5900; VI, 2.5.2012 n. 2508);
Rilevato, inoltre, che il principio di tassatività comporta la comminatoria dell’esclusione anche qualora i concorrenti non abbiano ottemperato agli adempimenti doverosi imposti dal codice e dal regolamento sugli appalti pubblici, pur senza prevedere un’espressa sanzione di esclusione, e che, tra tali adempimenti doverosi rientri la previsione sul possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
Rilevato che la società controinteressata, in quanto sfornita in proprio dei relativi requisiti di qualificazione, ha dichiarato di voler subappaltare diverse lavorazioni oggetto dell’appalto (categoria OS3 e OS30) ad una società anch’essa priva dei requisiti necessari, sicchè la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in questione;
Ritenuto, infine, che sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 maggio 2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)