1. Processo amministrativo – Competenza inderogabile – Criterio degli effetti del provvedimento – Conseguenza
2. Processo amministrativo – Competenza inderogabile – Gara d’appalto – Stazione appaltante sede Roma – Effetti del provvedimento nel territorio perifirico – Competenza T.A.R. periferico
3. Enti e organi della p.A. – Comuni – Convenzione ex artt. 30 TUEL e 10 L.R. n. 24/2012 – Conferimento incarico a società funzione stazione appaltante – Legittimità
4. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Contratti pubblici- Requisiti capacità tecnica – Fumus boni iuris – Non sussiste
1. In tema di competenza territoriale inderogabile del G.A., il criterio principale è quello della sede dell’Autorità che ha emesso l’atto impugnato; tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.
2. Quando è indetto un appalto da una p.A. avente sede legale in Roma, i cui effetti diretti si ripercuotono direttamente sul territorio periferico, sussiste la competenza territoriale del T.A.R. periferico.
3. I Comuni possono legittimamente agire per il tramite di una associazione fondata con una convenzione artt. 30 TUEL e 10 legge regionale n. 24/2012 e tale associazione ha la discrezionalità di conferire a una determinata società l’incarico di svolgere le funzioni di stazione appaltante
4. Non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta quando il potenziale concorrente alla procedura concorsuale che abbia censurato la soglia dei requisiti di partecipazione ritenendola troppo elevata, possa partecipare alla procedura ricorrendo alla costituzione di un’associazione temporanea di imprese o mediante avvalimento.
N. 00098/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00102/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2015, proposto da E-Log s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Isabella Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Consip s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bianchi e Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
Unione Comuni dell’Alta Murgia, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Lorusso, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
Comune di Grumo Appula;
Comune di Poggiorsini;
Comune di Santeramo in Colle;
Comune di Toritto;
Comune di Altamura;
Comune di Cassano delle Murge;
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei provvedimenti con i quali si è provveduto ad indire una gara comunitaria per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana per l’ARO 4 BA/4, per le Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4 – Provincia di Bari;
– nonchè dell’atto di delega dei poteri di gara dell’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia e dei Comuni di Altamura e Cassano Murge in favore della Consip s.p.a. ed in particolare degli altri atti e provvedimenti specificatamente indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., della Unione Comuni dell’Alta Murgia e del Comune di Gravina in Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Maurizio Di Cagno, Lucia Lorusso e Franco Gagliardi La Gala;
Rilevato che secondo quanto condivisibilmente affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 33 relativamente alla previsione normativa di cui all’art. 13 cod. proc. amm. «In tema di competenza territoriale inderogabile del g.a. il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato; tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti “diretti” dell’atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.»;
Ritenuto, pertanto, che in conseguenza della applicazione al caso di specie del principio in precedenza esaminato e del carattere inderogabile delle regole di competenza territoriale indicate dall’art. 13 cod. proc. amm. sussiste la competenza territoriale del T.A.R. adito (venendo in rilievo un appalto indetto dalla CONSIP, società con sede in Roma, ma avente effetti sul territorio regionale pugliese), dovendosi conseguentemente prescindere dalla contraria previsione sul foro territorialmente competente (T.A.R. Lazio – Roma) di cui alla censurata statuizione contenuta a pag. 6 del bando;
Rilevato, altresì, che l’ARO (Ambito di raccolta ottimale) non appare essersi illegittimamente spogliato di alcun potere;
Ritenuto, infatti, che l’ARO costituisce un mero perimetro territoriale di ambito sub-provinciale per l’erogazione di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (cfr. art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 24/2012), privo di personalità giuridica; che sono i singoli Comuni rientranti nel perimetro dell’ARO ad essere dotati di personalità giuridica;
Considerato che i Comuni possono legittimamente agire per il tramite di una associazione (nel caso di specie Unicam) fondata con una convenzione ex artt. 30 TUEL e 10 legge regionale n. 24/2012;
Ritenuto che la scelta di conferire alla CONSIP l’incarico di svolgere le funzioni di stazione appaltante appare rientrare nella discrezionalità di Unicam, quale associazione di Comuni, ed ha fondamento normativo nella previsione di cui all’art. 33, comma 3 bis, secondo inciso dlgs n. 163/2006 (“… In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. …”);
Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il bando di gara, nella parte oggetto di gravame, non appare manifestamente sproporzionato ed irragionevole, tenuto conto della durata (nel caso di specie 7 anni) e dell’entità economica dell’appalto (€ 143.787.805,00), della dimensione dei Comuni destinatari del servizio (ben 7 Comuni) e, soprattutto, della sicura rilevanza transfrontaliera della procedura (cfr. bando di gara europeo inviato alla GUUE per la pubblicazioni in atti), alla quale potrebbero accedere tutte le imprese europee (e quindi non soltanto italiane) titolari di affidamenti presso comunità ed enti locali di grandi dimensioni;
Considerato, peraltro, che nella fattispecie la società ricorrente ben può adoperarsi per soddisfare i censurati requisiti di capacità tecnica mediante la costituzione di un’associazione temporanea di imprese o mediante avvalimento, essendo entrambe le opzioni sicuramente ammissibili (cfr., per una ipotesi analoga, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 18 dicembre 2012, n. 2199);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)