Pubblico impiego – Concorso – Esclusione – Disciplina ex art. 13 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – Interpretazione estensiva della norma – Fondatezza delle cause di esclusione
Durante l’espletamento di un concorso pubblico, è da ritenersi fondata la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice con la quale si dispone l’estromissione di un candidato il quale sia stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare, in applicazione della vigente normativa in materia concorsuale, di cui all’art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonchè all’art. 6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; infatti, seppure l’anzidetta disciplina non menzioni testualmente il divieto concernente l’uso di apparecchi di comunicazione a distanza, è tuttavia doveroso adattare la volontà del legislatore del tempo allo sviluppo tecnologico sopraggiunto nel corso degli anni, il che implica l’inclusione di qualsivoglia strumento il quale sia anche solo potenzialmente idoneo ad agevolare lo svolgimento della prova (nella specie, peraltro, era stata garantita ai candidati la conoscenza del contenuto dell’art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 attraverso la relativa lettura del testo, in apertura di ciascuna prova, da parte del Presidente della Commissione).
N. 00247/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2015, proposto da:
Tommaso Apruzzese, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Leonardo Deramo, Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, Via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Comune di Vico del Gargano, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo A. Cassa, con domicilio eletto presso Francesco Amodio in Bari, Via G.Bozzi, n. 9;
per l’annullamento
a) del provvedimento di estromissione del ricorrente dal concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi (cat. C, pos. econ. C1), contenuto nel verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il 7.11.2014; b) della nota prot. n. 12448 dell’1.12.20l4 a firma del Presidente della Commissione, con cui è stata rigettata l’istanza di riammissione prodotta dal ricorrente; c) della determinazione assunta dalla commissione esaminatrice nella seduta dell’1.12.2014; d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi i verbali redatti dalla commissione esaminatrice nei giorni 6 e 7 novembre 2014, nella parte in cui hanno determinato le modalità di svolgimento della prova con specifico riferimento ai telefoni cellulari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico del Gargano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Antonio Leonardo Deramo e Matteo Cassa;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Tommaso Apruzzese impugna gli atti di estromissione dal concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi, cat. C, Pos. Econ. C1, presso il Comune di Vico del Gargano, adottati dalla Commissione esaminatrice.
Espone di essere stato escluso durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 07.11.2014, per i fatti riportati nel verbale n. 4 e principalmente per essere stato trovato in possesso di telefono cellulare acceso, che, dopo essere stato lasciato sul banco della propria postazione per recarsi ai servizi igienici, avrebbe emesso un segnale.
Sostiene che il bando non prevedeva il divieto del possesso di telefono cellulare nell’aula di esame, tanto che con istanza dell’11.11.2014 ha presentato istanza di riammissione alla procedura, attesa la mancanza di elementi idonei a dimostrare l’indebito utilizzo dell’apparecchio cellulare, respinta dalla Commissione come da nota del 1.12.2014 prot. 12448.
Deduce, come motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DPR 487/1994, dei principi generali regolatori dello svolgimento delle prove concorsuali, l’eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento, oltre all’ingiustizia manifesta, l’incompetenza e l’illegittimità derivata.
Precisa, in particolare, di essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare, senza che sia stato accertato e contestato l’utilizzo dello stesso durante lo svolgimento della prova, tanto che la sanzione espulsiva appare priva di fondamento. Solo la violazione delle regole di cui all’art. 13 DPR 487/1994 avrebbe potuto giustificare l’esclusione.
Si è costituito il Comune di Vico del Gargano per resistere al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2015, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Decisivo è il richiamo a quanto stabilito dalla commissione al momento del suo insediamento e comunicato ai candidati unitamente alla lettura dell’art. 13 DPR 487/1994 prima dell’inizio di ciascuna prova scritta, come riportato nei relativi verbali, versati in atti. In particolare, sui telefoni cellulari è stato disposto che “dovranno essere spenti, possibilmente privati della batteria e posti sul banco; nel caso di eventuali segnali emessi dall’apparecchio cellulare durante la prova (allarmi, sveglie, vibrazioni e quant’altro) il candidato sarà invitato ad allontanarsi dall’aula e l’allontanamento comporterà inderogabilmente l’esclusione del concorso”.
Ulteriore elemento fondante la decisone di rigetto è quanto riportato nel verbale n. 4 del 07.11.2014, circa il puntuale svolgimento dei fatti relativi al comportamento del ricorrente, che ha chiesto di recarsi ai servizi igienici senza che sul banco risultasse depositato il telefono cellulare e, solo dopo sollecitazione di un membro della Commissione, l’apparecchio è stato estratto, acceso, dal giubbino indossato dal sig. Apruzzese.
Le norme applicabili alla materia di pubblici esami sono l’art. 13 del D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, come richiamate anche dal ricorrente.
L’art. 13 del DPR 487/1994, in particolare, vieta taluni comportamenti, quali ad esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc.., prevedendo l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni.
Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti anche l’introduzione e il possesso, oltre l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso. Tale norma impone una lettura che tenga conto dello sviluppo tecnologico, tanto che tra gli strumenti idonei a mettersi in contatto con gli altri oggi non possono non essere annoverati anche i vari apparecchi quali cellulari, tablet, palmari ecc¦ (Cfr. Cons Stato, sez. VI, sent. 391 del 27.01.2012).
Le commissioni di concorso, in tale prospettiva, generalmente integrano la normativa generale o con le previsioni speciali del bando o al momento del loro insediamento, concordando le modalità di svolgimento delle prove, verbalizzandone i contenuti.
E’ quanto emerge nel caso in esame dalla lettura dei verbali n. 3 del 06 novembre 2014 e n. 4 del 07.11.2014, riferiti allo svolgimento delle due prove scritte.
Il rigetto del ricorso deriva dalla violazione delle regole imposte in tema di possesso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle prove scritte, da sola idonea a legittimare l’operato della commissione.
Il presidente della commissione d’esami, in apertura di entrambe la prove scritte, come risulta dai relativi verbali sopra indicati, dopo aver dato lettura dell’art. 13 del DPR 487/1994, ha specificamente illustrato le disposizioni che i medesimi erano tenuti a rispettare. Tra questi al punto b) espressamente è indicato che “i telefoni cellulari dovranno essere spenti, possibilmente privati della batteria e posti sul banco; nel caso di eventuali segnali emessi dall’apparecchio cellulare durante la prova (allarmi, sveglie, vibrazioni e quant’altro), il candidato sarà invitato ad allontanarsi dall’aula e l’allontanamento comporterà inderogabilmente l’esclusione dal concorso”.
Non avendo il ricorrente ottemperato a questo invito, essendo risultato il suo telefono acceso emettendo anche segnale di ricezione, la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.
Ad ulteriore conferma della verifica della violazione delle disposizioni a cui i candidati erano stati espressamente chiamati ad attenersi, emergono gli ulteriori fatti, sopra riferiti e riportati nel verbale n. 4, relativi al comportamento del ricorrente circa il mancato deposito dell’apparecchio in questione spento sul banco, alla richiesta di recarsi ai servizi igienici con l’apparecchio riposto nel giubbino che indossava e al tentativo di negare tale circostanza.
Tali fatti da soli sono idonei a giustificare l’esclusione dal concorso.
Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite possono comunque eccezionalmente compensarsi, in considerazione della peculiarità della vicenda e della condizione della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)