1. Pubblica istruzione – Università – Accesso – Conseguimento laurea primo livello – Riconversione creditizia – Cessazione equipollenza diplomi di formazione professionale post 1997 con attuali lauree universitarie – Limiti
2. Pubblica istruzione – Università – Accesso – Conseguimento laurea primo livello – Riconversione creditizia – Equipollenza titoli di studio – Efficacia corsi e diplomi regionali per professioni sanitarie “ausiliarie” – Sussiste
3. Pubblica istruzione – Università – Accesso – Conseguimento laurea primo livello – Equipollenza titoli di studio – Riconoscimento crediti formativi universitari – Ratio – Abbreviazione cursus studiorum
1. Il venir meno dell’equipollenza dei diplomi di formazione professionale successivi al 1997 con le attuali lauree universitarie in materia sanitaria non comporta anche l’inefficacia dei primi.
2. I corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie “ausiliarie”, potendo le Regioni seguitare a svolgere, anche dopo il riassetto dell’intero sistema (di cui al D.Lgs. n. 502/92), le attività di formazione professionale.
3. La ratio del riconoscimento, mediante crediti formativi universitari, del pregresso cursus formativo risiede nella necessità di abbreviare il percorso di studi dello studente, ove degno di apprezzamento in relazione all’attinenza alla disciplina di laurea.
. 00211/2015 REG.PROV.COLL. N. 00683/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 683 del 2010, proposto da: Gabriele D’Oria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Nicolardi e Angelo Di Lorenzo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, Via Q. Sella, 120; contro Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; per l’annullamento del provvedimento, mai comunicato, di non ammissione ovvero di esclusione del ricorrente dal corso di riconversione creditizia ai fini del conseguimento della laurea di 1° livello in Fisioterapia, bandito per l’Anno Accademico 2009/2010 con bando di concorso del Rettore, e di ogni atto presupposto e conseguente, in particolare del giudizio della Commissione giudicatrice e della nota del Responsabile prot. n. 747 – 1/5 del 12.04.2010 che comunica al ricorrente che la Commissione ha considerato il titolo presentato per l’ammissione al corso non equipollente al Diploma Universitario in Fisioterapia ai sensi del D.M. 27.07.2000; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per l’Università l’avv. dello Stato Isabella Piracci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, in possesso del diploma triennale di massaggiatore massofisioterapista rilasciato dalla Regione Umbria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1406/68, della L. n. 403/71, del DM 7.9.1976 e del DM 14.4.1997 e conseguito nell’anno 2009, ha presentato domanda di ammissione al corso di riconversione creditizia attivato dall’Università di Foggia per l’anno accademico 2009/2010, ai fini del conseguimento della laurea di 1°livello in Fisioterapia. La domanda tuttavia non veniva ammessa, sul presupposto, comunicato al ricorrente mediante nota del Responsabile del 12.4.2010, che il titolo posseduto, presentato per l’ammissione al corso, non fosse equipollente al diploma universitario in Fisioterapia in quanto conseguito nel 2009, e non entro il 1998. L’odierno ricorso, proposto quindi avverso la mancata ammissione, è affidato alla seguente censura: violazione di legge (art. 6, D.Lgs. 502/92, art. 4, L. 42/99) eccesso di potere per violazione del bando di concorso, contraddittorietà , difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza e di tutela dell’affidamento. Il ricorrente sostiene in definitiva l’equipollenza del titolo di massofisioterapista al diploma universitario, e quindi l’idoneità dello stesso a consentire la riconversione creditizia ai fini dell’iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia, in quanto nè il DM 27.7.2000 richiamato dal bando, nè il modulo ad esso allegato, escluderebbero o circoscriverebbero l’equipollenza ad un determinato periodo temporale in cui conseguire il titolo. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Foggia, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, atteso che a far data dall’anno accademico 1996/1997 il legislatore avrebbe previsto un unico canale formativo universitario per gli operatori sanitari, non permettendo l’attivazione di corsi a carattere regionale, o corsi per massiofisioterapisti oltre quella data, ed escludendo di conseguenza la possibilità di un doppio binario di formazione per conseguire la laurea di 1° livello in Fisioterapia. Alla Camera di Consiglio del 4.6.2010, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione con Ordinanza n. 382. All’Udienza Pubblica del 17.12.2014, per la quale non sono stati prodotti scritti difensivi, nè il Collegio ha potuto conoscere l’ulteriore evolversi della vicenda dopo la pronuncia cautelare, la causa è passata in decisione. Il ricorso merita accoglimento, secondo quanto di seguito esposto. La questione controversa, relativa in definitiva alla valutabilità a fini creditizi del diploma triennale di massofisioterapista, è stata approfonditamente affrontata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza 30 maggio 2011 n. 3218), alle cui considerazioni ha successivamente aderito la giurisprudenza di merito, in particolare quella del Tar Pescara. Dopo aver ricostruito il complesso e quanto mai articolato quadro normativo, il Consiglio di Stato infatti ha ritenuto fondate le argomentazioni tese a dimostrare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999, dove si richiama l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 517/1993) possano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato: “A tal proposito, il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma “a regime”, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (“conseguiti”) e qualificazione dei “vecchi” diplomi come ormai appartenenti alla “precedente normativa”, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto. Pur nell’esclusività del nuovo sistema basato sulla formazione universitaria, la legge ha insomma consentito ai possessori dei diplomi regionali già conseguiti nel vigore della precedente disciplina di poter continuare ad operare in campo professionale. Di converso, in materia di riconoscimento di crediti formativi universitari, l’art. 5, ultimo comma, d.m. 3 novembre 1999, n. 509 disponeva che “le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchè altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso”. In sintesi, mediante il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) è stato ridefinito il profilo di fisioterapista, quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante (cfr. d.m. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, recante regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista). Il DM 27 luglio 2000, sull’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell’art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 – ha invero stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741. Con particolare riguardo alla presente controversia, va rilevato che, sebbene il ricorso sia articolato esclusivamente sulla questione dell’equipollenza formale fra i due titoli, il petitum sostanziale va tuttavia correttamente ricondotto alla questione più generale della valutabilità del diploma triennale conseguito dal ricorrente ai fini della riconversione creditizia. Al riguardo la Sesta Sezione, nella citata pronuncia, sulla scorta del rilievo che : “In questo complesso sistema, i corsi formativi organizzati dalle regioni non risultano essere stati interrotti” – come qui riconosciuto anche dalla difesa dell’Università – ha affermato che il venir meno dell’equipollenza dei diplomi di formazione professionale successivi al 1997 con le attuali lauree universitarie in materia sanitaria non implichi anche che tali diplomi regionali siano da considerare inefficaci. “Questo Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della “tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati” rispetto a quella di livello universitario, così che – ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) – i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come “ausiliarie”), sia pure con utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa (Cons. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4476). Permane dunque il cd. doppio canale di formazione. Ciò – come rilevato nella detta decisione – ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che i prevede che i titoli rilasciati in sede di formazione professionale devono ritenersi tutt’oggi volti al conseguimento di una qualifica (attestato di qualifica o patente di mestiere), di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, escludendosi così effetti irrilevanti o di inefficacia assoluta. Ne deriva che la mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non possono implicare tout court l’inutilità del titolo conseguibile, ed effettivamente conseguito, all’esito dei corsi formativi regionali. Nella specie, seppur è da concordarsi con l’Amministrazione sulla non equipollenza del titolo vantato dal ricorrente con il Diploma Universitario in Fisioterapia, non può pervenirsi alla conclusione, da questa sostenuta, dell’automatica non ammissione del ricorrente al corso in questione. L’Università avrebbe invero dovuto congruamente valutare il diploma di massofisioterapia ai fini della sua idoneità alla riconversione creditizia, in quanto sarebbe illogico escludere esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, solo perchè prive di formale equipollenza con il diploma di laurea cui è orientato il percorso formativo. Invero, la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati. Ciò che risulta illegittimo, quindi, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perchè sprovvisti di equipollenza. Alla luce delle considerazioni fatte, l’esclusione del ricorrente sul presupposto, unico, della non equipollenza del titolo risulta illegittima ed il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese di lite possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni affrontate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente Giacinta Serlenga, Primo Referendario Paola Patatini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |