1. Ambiente ed ecologia – Inquinamento acustico – Limiti di rumorosità – Ordinanza sindacale – Assenza del piano di zonizzazione acustica ex legge 4471995 – Illegittimità -Fattispecie
2. Commercio, industria turismo – Titoli abilitativi – Attività di intrattenimento musicale e danzante – Autorizzazione – Inosservanza prescrizioni P.R.G. – Illegittimità
1. àˆ da ritenersi illegittima l’ordinanza sindacale rilasciata in assenza di un piano di zonizzazione acustica che consente indiscriminatamente a qualsivoglia locale notturno di restare aperto sino a tarda note (ore 4,00/4,30), senza tener conto dei differenti parametri di compatibilità acustica corrispondenti alle differenti zone del territorio, trattandosi di attività rumorosa con presunzione juris et de jure.
2. àˆ illegittima l’autorizzazione ad esercitare l’attività di locale notturno/discoteca, in assenza di una specifica valutazione di compatibilità anche sotto il profilo edilizio-urbanistico, in dispregio delle vincolanti prescrizioni contenute nelle N.T.A. annesse al P.R.G. dell’ente comunale e relative alle destinazioni d’uso consentite nell’ambito delle differenti zonizzazioni (nel caso di specie il locale sede dell’attività di intrattenimento musicale autorizzata è ubicato in un contesto residenziale classificato come “zona B” dal P.R.G.).
N. 00204/2015 REG.PROV.COLL. N. 00350/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 350 del 2010, proposto da: Nunziata Di Maggio, Francesca Scarale, Luigi Solidoro, Grazia Sanpaolo, Raffele Scarale, Giovannina Gurgoglione, Massimo Ticolpe, Mariagrazia Del Vecchio, Michele Savino, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; contro Comune di San Giovanni Rotondo; nei confronti di New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano S.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Maruzzi, con domicilio eletto presso Leonardo Maruzzi in Bari, c/o Segreteria Tar Puglia; per l’annullamento – dell’autorizzazione n. 21 del 29.01.2010 con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo dava licenza alla società controinteressata di tenere trattenimento danzante e musicale fino al 30 maggio 2010 con partecipazione di massimo 100 persone, nel BAR PASTEUS sito nel locale al primo piano di via Santa Croce n. 13, già destinato a somministrazione di bevande; -dell’autorizzazione n. 1500 del 15.01.2010 con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo dava licenza alla suddetta società di adibire ad attività di trattenimento danzante e/o musicale nei locali di via Santa Croce n. 13, già destinato a somministrazione di bevande; -di ogni altro provvedimento ad essa connesso, presupposto prodromico, coevo e conseguenziale, ancorchè non conosciuto e specificatamente: -l’ordinanza sindacale n. 212 del 3 luglio 2008 con il quale si è disposto che “le attività di sale da ballo, discoteche ed esercizi di trattenimento e svago (locali notturni), esecuzione od ascolto musica, svolte ovunque, eventualmente unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, per le quali siano richieste le licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S. devono osservare il seguente orario di chiusura: a) dal 1° novembre al 30 aprile: ore 4,00; b) dal 1° maggio al 31 ottobre: ore 4,30” e ciò sull’intero territorio comunale senza alcuna previa zonizzazione al fine del contenimento dei rumori; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano S.n.c.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Fiorentino, per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso in esame, notificato in data 11.03.2010, Nunziata Di Maggio, Francesca Scarale, Luigi Solidoro, Grazia Sanpaolo, Raffele Scarale, Giovannina Gurgoglione, Massimo Ticolpe, Mariagrazia Del Vecchio, Michele Savino, chiedono l’annullamento impugnano: – autorizzazione n.21 del 29.01.2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha autorizzato la società controinteressata a tenere attività di intrattenimento danzante e musicale, fino al 30 maggio 2010, nel Bar Pasteus sito nel locale al primo piano di via Santa Croce n.13, già destinato alla somministrazione di bevande; – autorizzazione n.1500 del 15.01.2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha autorizzato la medesima società a svolgere presso il locale suddetto attività di trattenimento danzante e/o musicale senza limitazioni temporali; – ordinanza sindacale n.212 del 03.07.2008 con la quale è stao disposto che “le attività di sale da ballo, discoteche ed esercizi di trattenimento e svago (locali notturni), esecuzione ed ascolto di musica, svolte ovunque, eventualmente, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, per le quali siano richieste le licenze di cui agli artt. 80 e 68 T.U.L.P.S., devono osservare il seguente orario di chiusura: a) dal 1° novembre al 30 aprile: ore 4,00, con interruzione della somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle ore 2,00; b) dal 1°maggio al 31 ottobre: ore 4,30 con interruzione della somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle ore 2,00.” I ricorrenti, premesso che i provvedimenti impugnati sono illegittimi poichè lesivi del diritto delle persone al riposo notturno e del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, a sostegno della domanda impugnatoria così come proposta, deducono i seguenti motivi di censura: Violazione dell’art. 32 Cost., in relazione all’art. 6 della L. n. 447/1995, art.6 D.P.C.M. 1° marzo 1997, nonchè dalla L.R. Puglia n.3 del 12 febbraio 2002. Eccesso di potere per irragionevolezza, per illogicità ed ingiustizia manifesta; Violazione dell’art.32 Cost. in relazione all’art.6 della L. n. 447/1995, art.6 D.P.C.M. 1° marzo 1991 D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. Puglia n. 3/2002, degli artt. 68 ed 80 T.U.L.P.S., del D.M. 19 agosto 1996, del D.M. 14.01.2008, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo, nonchè del regolamento condominiale dell’immobile ove è allocato il Bar Pasteus. Con atto del 01.04.2010 si è costituita in giudizio la controinteressata società “New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano s.n.c., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.. Con ordinanza di questo Tribunale del 01.04.2010, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti. All’udienza del 20 novembre 2014, la causa è stata introitata per la decisione. DIRITTO Rileva preliminarmente il Collegio che la domanda di annullamento proposta in relazione all’autorizzazione n.21 del 29 gennaio 2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo aveva a suo tempo concesso alla società controinteressata la licenza all’esercizio dell’attività di intrattenimento danzante e/o musicale fino alla data del 30 maggio 2010, è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che tale autorizzazione temporanea è divenuta inefficace alla predetta data del 10 maggio 2010, difettando di conseguenza – ad oggi – in capo ai ricorrenti qualsivoglia residuale interesse all’annullamento della stessa. àˆ invece fondata l’azione impugnatoria proposta per l’annullamento sia dell’autorizzazione n. 1500 del 15.01.2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha autorizzato la società controinteressata ad esercitare attività di intrattenimento danzante e/o musicale nei locali di via Santa Croce n. 13, sia dell’ordinanza sindacale n. 212 del 03.07.2008, con cui il Comune ha fissato . gli orari entro i quali possono svolgersi le attività di sale da ballo, discoteche ed esercizi di intrattenimento e svago (locali notturni), esecuzione ed ascolto di musica, svolte ovunque ed, eventualmente, unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, per le quali siano richieste le licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S., fissandone la cessazione alle ore 4,00 del mattino (dal 1°novembre al 30 aprile) e alle ore 4,30 (dal 1° maggio al 31 ottobre). Risultano invero fondati i motivi di censura dedotti dai ricorrenti, atteso che sia l’autorizzazione n.1500/2010, sia l’ordinanza sindacale n. 212/2008 sono state adottate non solo in assenza della adozione del piano di zonizzazione acustica da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, ma anche in difetto di attività istruttoria e di adeguata valutazione della compatibilità anche urbanistica dell’attività autorizzata, che ricade in pieno contesto residenziale. Il piano comunale di classificazione acustica, infatti, è lo strumento per mezzo del quale il territorio urbanizzato viene suddiviso in aree acustiche omogenee a seguito di un’analisi urbanistica del territorio ed in armonia con il piano regolatore generale. L’obiettivo della classificazione è proprio quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di determinare le zone acustiche in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti, al fine di tutelare sia l’ambiente abitativo esterno, sia la salute dei cittadini, nonchè il loro diritto al riposo e alla quiete. Nel caso di specie, viceversa, l’ordinanza sindacale impugnata, rilasciata in assenza di un piano di zonizzazione acustica, consente indiscriminatamente a qualsivoglia locale notturno, ubicato nel territorio comunale, di restare aperto sino alle ore 4,00/4,30 della notte, senza tener conto dei differenti parametri di compatibilità acustica corrispondenti alle differenti zone del territorio, trattandosi di attività rumorosa con presunzione juris et de jure. Parimenti illegittima risulta l’autorizzazione alla controinteressata ad esercitare l’attività di locale notturno/discoteca, in assenza di alcuna specifica valutazione di compatibilità anche sotto il profilo edilizio-urbanistico, in dispregio delle vincolanti prescrizioni contenute nelle N.T.A. annesse al P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo e relative alle destinazioni d’uso consentite nell’ambito delle differenti zonizzazioni, atteso che il locale sede dell’attività di intrattenimento musicale autorizzata è ubicato in un contesto residenziale classificato come “zona B” dal P.R.G.. Il ricorso va dunque accolto per tale parte, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, ovvero autorizzazione n. 1500/2010 e ordinanza sindacale n. 212/2008. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di San Giovanni Rotondo e della controinteressata, in solido fra loro. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione n. 1500/2010 e l’ordinanza sindacale n. 212/2008. Condanna il Comune di San Giovanni Rotondo e la società controinteressata, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000, di cui euro 2000 a carico del Comune di San Giovanni Rotondo ed euro 2000 a carico della società “New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano & C. s.n.c.”, oltre iva e c.p.a come per legge; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente, Estensore Paola Patatini, Referendario Flavia Risso, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |