Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata –    Illecito
edilizio – D.i.a. in sanatoria – Ammissibilità  – Diritti dei terzi –  Effetti

àˆ legittimo il provvedimento recante dichiarazione in sanatoria di attività  edilizia, a fronte di modesti abusi edilizi realizzati, anche perchè l’istituto, nel legittimare a sanatoria l’attività  edilizia avviata in difetto del necessario titolo abilitativo, opera esclusivamente nell’ambito dei rapporti tra responsabile dello stesso abuso e p.A. procedente; viceversa, i terzi che assumano di essere lesi da tale attività  in sanatoria possono adire il G.O. al fine di conseguire la rimozione delle opere ritenute lesive e/o il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

N. 00199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2009, proposto da: 
Maria Vincenza Bianco e Vita Bianco, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Polignano, Enrico Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, Via Manzoni, 93 

contro
Comune di Putignano; 

nei confronti di
Giovanni Laterza; 

per l’annullamento
– della dichiarazione in sanatoria di inizio di attività  edilizia, prot. 46935 del 20.11.2008, pratica d.i.a. numero 423-2008, inoltrata dal controinteressato per opere realizzate senza titolo abilitativo, all’immobile sito alla Via Francesco Saverio Tateo n. 25, primo piano e terra, interno 1, distinto in catasto urbano al foglio 50, particella 642, subalterno 14, “ai sensi del comma 4 art. 3 DPR 6.6.2001 n. 380”;
– degli atti di determinazione della sanzione pecuniaria con determina dirigenziale prot. 24639 del 1.6.2009;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese le dichiarazioni del contro interessato, i documenti e le tavole allegate alla domanda;
nonchè per la declaratoria dell’obbligo
in capo al Dirigente della III Ripartizione (Tecnica) di ordinare la rimozione delle opere abusivamente realizzate e la riduzione in pristino;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Polignano, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con atto notificato in data 20.10.2009 la Sig.ra Bianco Maria Vincenza e la sig.ra Bianco Vita proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia contro il Comune di Putignano e nei confronti del Sig. Laterza Giovanni, al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti, nonchè la dichiarazione di illegittimità  o l’annullamento della dichiarazione in sanatoria di inizio attività  edilizia, prot. n.46935 del 20.11.2008 – Pratica d.i.a. n.423-2008, inoltrata dal controinteressato, sig.Laterza G., per le opere dallo stesso realizzate senza titolo abilitativo all’immobile di sua proprietà , sito alla Via San Francesco Saverio Tateo n.25, primo piano e terra, interno 1, distinto in catasto urbano al foglio 50, particella 642, subalterno 14, ai sensi del comma 4 art.3 DPR 06.06.2001 N.380, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Si premette in fatto che le ricorrenti sono proprietarie, rispettivamente, di due unità  immobiliari, a piano terra, aventi ingresso dal civico n.27 e n.29, all’interno del medesimo edificio condominiale del Sig. Laterza che ricomprende, dunque, la proprietà  oggetto della d.i.a. impugnata, nonchè comproprietarie del suolo edificatorio attiguo all’edificio condominiale.
Con il provvedimento impugnato il Sig. Laterza Giovanni provvedeva a sanare le opere edilizie riscontrate nell’immobile di sua proprietà  dalla Polizia Municipale a seguito di sopralluogo del 02.09.2008.
In particolare, le opere edilizie contestate dalle ricorrenti consistevano, tra le altre oggetto della d.i.a. impugnata, nell’apertura di una nuova finestra e nell’ampliamento di un finestrino del vano cucina realizzato nel 2005.
Le ricorrenti contestavano, altresì, la presenza di un locale adibito a sgabuzzino, assente nei precedenti titoli di edificazione.
La sig.ra Bianco Maria Vincenza e Bianco Vita, pertanto, adivano codesto Tribunale al fine di conseguire la dichiarazione di illegittimità  e/o l’annullamento della dichiarazione in sanatoria di inizio attività  edilizia, (prot. n.46935 del 20-11-2008- pratica d.i.a. n.423-2008), deducendo i seguenti motivi di gravame:
Violazione dell’art. 10 comma 1 lettera c) e 12 comma 1 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per difetto di presupposti per la formazione del titolo, per difetto d’istruttoria, per travisamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 36 e 37 comma 4 del DPR 380/2001;
II) Violazione dell’art.10 comma 1 lettera c) e 12 comma 1 del DPR 380/2001 sotto altro profilo, in combinato disposto con l’art.8.0 del Regolamento comunale dello sportello unico per l’edilizia, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.35 del 27.05.2004. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Omissione di istruttoria.
All’udienza del 4 dicembre 2014 la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine all’ammissibilità  del gravame in relazione alla mancata specificazione della lesione lamentata e dell’interesse fatto valere, il ricorso risulta comunque infondato nel merito.
Premesso infatti che le opere edilizie in contestazione rientrano nel novero di quelle suscettibili di sanatoria, deve ricordarsi che la dichiarazione di inizio attività  in sanatoria, come ogni titolo autorizzatorio in materia di edilizia, viene rilasciata, come noto, con la clausola “fatti salvi i diritti di terzi”.
L’effetto collegato al rilascio del provvedimento impugnato, infatti, è unicamente quello di rendere legittima l’attività  edilizia precedentemente avviata senza titolo abilitativo,esclusivamente nell’ambito dei rapporti tra responsabile dell’abuso edilizio e pubblica amministrazione, senza tuttavia conferire alcun diritto su beni di terzi, nè tantomeno autorizzare la lesione di posizioni soggettive facenti capo ai terzi. Pertanto, nel caso le ricorrenti ritengano che la concessione edilizia abbia violato taluni propri diritti, esse potranno sempre agire dinanzi al Giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni e/o la rimozione delle opere lesive realizzate che abbiano leso i propri diritti.
Attesa viceversa la sanabilità  dei modesti abusi edilizi di che trattasi, risulta infondata la domanda di annullamento del provvedimento di cui in epigrafe.
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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