Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente- Requisiti speciali – Avvalimento – Obblighi ausiliaria – Condizione potestativa – Invalidità
Non può essere considerato valido il contratto di avvalimento che, oltre a presentare margini di incertezza ed indeterminatezza quanto al suo oggetto, subordina gli obblighi assunti dall’ausiliaria ad una mera condizione potestativa.
N. 00054/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00030/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2015, proposto da:
M.S.C. Generali s.r.l.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Fusco e Rosario Iervolino, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;
contro
Istituto Comprensivo “G. Tauro” – S. Viterbo” – Castellana Grotte, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
nei confronti di
Ditta Frallonardo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Pellegrini e Alberto Maria Durante, elettivamente domiciliata in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; Ditta Mais s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. 81/01/A22 del 24 dicembre 2014 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli edifici scolastici della sede Giacomo-Tauro dell’Istituto Comprensivo “Tauro-Viterbo” in favore della ditta Frallonardo s.r.l.;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti relativi alla gara, di data ed estremi sconosciuti nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “G.Tauro” – S.Viterbo” – Castellana Grotte e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Ditta Frallonardo s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti Mauro Fusco; Walter Campanile; Alberto Maria Durante, anche in sostituzione dell’avv. Enrico Pellegrini;
Considerato che, al sommario esame della fase cautelare, risulta condivisibile il primo motivo di ricorso, atteso che il contratto di avvalimento, oltre a presentare margini di indeterminatezza ed incertezza quanto al suo oggetto, appare anche di dubbia validità , avuto riguardo alla clausola di cui all’art. 4), che subordina gli obblighi assunti dall’ausiliaria ad una mera condizione potestativa, snaturando, in effetti, la funzione tipica di tale istituto, rendendone sostanzialmente incerta l’operatività (conforme Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 18 febbraio 2013, n. 510);
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 luglio 2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)