Ambiente ed ecologia – Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati – Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora

Non sussistono i presupposti per la sospensione in via cautelare dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati, allorchè il danno lamentato dal ricorrente abbia natura esclusivamente patrimoniale, tale da essere suscettibile di riparazione per equivalente e non caratterizzato da evidente irreparabilità .

N. 00057/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00055/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2015, proposto da:

Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso Eda Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Totaro, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del 10.10.2014, n. 39 di Reg. Ord., a firma del Sindaco del Comune di Manfredonia, notificata al Consorzio per la Bonifica della Capitanata in data 22.10.2014, contenente l’ordine emanato nei confronti dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale per la Puglia e la Basilicata e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nei pressi del ristorante “Oasi lago salso” in agro di Manfredonia e dello smaltimento degli stessi;
nonchè di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Orsogna, per delega dell’avv. Giuseppe Agnusdei, e Pierluigi Panniello, per delega dell’avv. Teresa Totaro;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase processuale, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita nè da un sufficiente fumus boni iuris, nè dal necessario periculum in mora;
Rilevato che l’area in esame risulta catastalmente nella disponibilità  del Consorzio ricorrente;
Rilevato che su di essa sono stati rinvenuti rifiuti, di diversa natura e pericolosità , per i quali è necessaria rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, onde scongiurare il concreto rischio di inquinamento del suolo, apparendo realizzatasi la fattispecie prevista dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti su suolo e sottosuolo;
Considerato, altresì, che il danno in tesi lamentato dal Consorzio ricorrente ha carattere esclusivamente patrimoniale, tale da poter essere suscettibile di riparazione per equivalente, risultando, pertanto, di per sè tale da non essere caratterizzato da una evidente irreparabilità  che giustifichi l’adozione di specifiche misure cautelari;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare, liquidate come in dispositivo, debbano seguire il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Condanna il Consorzio per la Bonifica della Capitanata al pagamento delle spese di cui alla presente fase in favore del Comune di Manfredonia, liquidandole in euro 500,00, oltre I.V.A. e C.A.P..
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)