1. Giurisdizione – Giudice amministrativo – Controversia avente ad oggetto l’accertamento della proprietà  demaniale o privata di un immobile –  Non sussiste


2. Giurisdizione – Individuazione della giurisdizione del G.O. o G.A. – In ragione del c.d petitum sostanziale


3. Giurisdizione  – Giudice amministrativo – Controversia avente ad oggetto l’atto di delimitazione ex art. 32 C. nav – Non sussiste

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo nel caso in cui la questione sostanziale oggetto del giudizio consista nello stabilire se un immobile sia di proprietà  demaniale o privata; in tal caso, infatti, la situazione giuridica che il ricorrente fa valere in giudizio ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.


2 La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già  in base al criterio della c.d. prospettazione del ricorso (ossia alla stregua della qualificazione giuridica soggettiva che l’istante attribuisce all’interesse di cui invoca tutela), bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie.


3. In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà  privata ex art. 32 c. nav, la p.a. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà  privata in interesse legittimo, trattandosi, appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività  provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all’art. 32 c.nav., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00125/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2008 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2008, proposto da:

Vito Bellipario, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, Via Dante, n. 193;

contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 20/5719/P del 10 giugno 2008, notificato al sig. Bellipario il 16 giugno 2008;
– del Testimoniale di Stato del 21.11.1995, predisposto dalla Capitaneria di Porto di Bari;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Natale Clemente;
 

Premesso che all’udienza del 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ ufficio, non eccepita dall’Amministrazione resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato, infatti, che:
– il Sig. Vito Bellipario, con l’atto introduttivo di questo giudizio, chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, ma di fatto egli vuole far valere il suo diritto di proprietà  su un immobile sito in Polignano a Mare, alla via Porto Cala Paura, n. 36, identificato in catasto alla partita 308, al foglio 16, particella 26 e confinante per tre lati con il demanio marittimo che, dal Testimoniale di Stato del 1995, sembrerebbe invece essere stato formalmente acquisito dallo Stato. Sul punto si riporta quanto testualmente previsto nel Testimoniale suddetto: “devesi far constatare formalmente l’acquisizione allo Stato delle opere in questione al fine anche di aggiornare gli atti catastali”;
– nel ricorso il Sig. Vito Bellipario solleva censure solo in relazione al Testimoniale di Stato (censure che, in via derivata, determinerebbero anche l’illegittimità  della nota regionale), affermando che gli atti oggetto di impugnazione sono palesemente illegittimi in quanto “si fondano sull’erroneo presupposto che il casotto identificato con la particella 26, sia demaniale e non privato”; inoltre egli evidenzia che il casotto “risultava agli atti della conservatoria di proprietà  del ricorrente” e nella parte conclusiva del ricorso egli sottolinea ulteriormente che “l’atto è illegittimo per evidente violazione del diritto di proprietà  del ricorrente, nonchè per eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errata rappresentazione della realtà  per avere assunto l’atto sul falso presupposto della proprietà  pubblica dell’immobile”;
– la questione sostanziale e principale oggetto del presente giudizio, pertanto, sembrerebbe consistere nello stabilire se il casotto in questione sia di proprietà  demaniale o privata;
– la situazione giuridica che il ricorrente fa valere in giudizio sembrerebbe essere quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e giurisdizione del giudice ordinario;
– l’interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice del merito con riferimento alla reale volontà  della parte ed avuto riguardo alla finalità  perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità  giudiziaria;
– la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già  in base al criterio della c.d. prospettazione del ricorso (ossia alla stregua della qualificazione giuridica soggettiva che l’istante attribuisce all’interesse di cui invoca tutela), bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 19 novembre 2013, n. 1026);
– nel caso di specie sembra potersi affermare che la posizione soggettiva del ricorrente, in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla situazione stessa, sia una posizione di diritto soggettivo, consistente nell’affermazione della natura non demaniale dell’immobile di cui si discute;
– anche la questione circa la violazione dell’art. 32 del Codice della Navigazione, come ha evidenziato la giurisprudenza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto ci si limita a riportare quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent., 26 settembre 2011, n. 5357: “L’oggetto del giudizio è quindi limitato alla questione, dedotta con l’appello, con la quale si contesta la legittimazione del giudice amministrativo a decidere sulle controversie riguardanti l’individuazione del confine fra proprietà  demaniale e proprietà  privata. Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica. Questo Consiglio con decisione della Sez. VI, 09 novembre 2010, n. 7975, si è pronunziato nel senso che “in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà  privata, la p.a. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà  privata in interesse legittimo, trattandosi, appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività  provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all’art. 32 c.nav., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”.
Allo stesso modo, Cassazione civile, sez. un., 11 marzo 1992, n. 2956, ha chiarito che “l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 c. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà  private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità  del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’autorità  giurisdizionale ordinaria, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà  di annullamento che il comma quarto di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile” (di recente, sul punto, Consiglio di Stato, sez. II, 3 aprile 2013, n. 7280 e T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 19 novembre 2013, n. 1026);
Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a., il quale stabilisce che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie»;
Ritenuto pertanto di dover assegnare alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie vertenti unicamente sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese;
Ritenuto pertanto che la trattazione del ricorso vada rinviata all’udienza del 16 aprile 2015;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, assegna alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per depositare memorie vertenti sulla questione rilevabile d’ufficio indicata in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 16 aprile 2015.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2014 e 3 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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