1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Insegnamento di sostegno nella secondaria di II grado – Elenchi delle disponibilità  per la stipula dei contratti individuali – Criterio meritocratico – Violazione
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Insegnamento di sostegno nella secondaria di II grado – Elenchi delle disponibilità  per la stipula dei contratti individuali  – Mobilità  del personale docente – Effettività  della tutela giurisdizionale 

 1. Deve essere sospesa in sede cautelare l’efficacia degli elenchi delle disponibilità  per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di durata annuale sul sostegno nella scuola secondaria di II grado, allorchè l’Amministrazione, violando palesemente il criterio meritocratico e penalizzando i soggetti collocati in graduatoria in posizione migliore, ha determinato un’artificiosa alterazione dell’ordine di scelta in relazione alle sedi di servizio ivi contemplate.
 2. L’art. 461 d.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che preclude l’adozione di provvedimenti che comportino movimenti di personale già  in attività  di insegnamento trascorsi venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico, non trova applicazione con riferimento a determinazioni attuative di provvedimenti giurisdizionali, salvo compromettere il principio di rilevanza costituzionale dell’effettività  della tutela.

N. 00042/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01218/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flavio Cola, Cornelia Delmelo, Miriam De Palo, Oriana Laricchia, Pasqua Longo, Giovanna Loporcaro, Nicoletta Moliterno, Rosaria Pantaleo, Patrizia Perrucci, Rosa Santagada, Cosimina Ligorio, Anna Amatulli, Mariateresa Colonna, Angela De Palo, Rosalinda Fornabaio, Donata Maria Lamanna, Paola Piepoli, Mara Salvemini, Ambrogio Attolini, Rossella De Finis, Daniela Diliso, Elisabetta Labbate, Daniela Lovecchio, Rosa Mesto, Aurelia Mitolo, Daniele Domenico Antonio Montrone, Mariantonia Muscetta, Monica Ostuni, Assunta Polito, Pasqualina Lella Pavone, Angela Riva, Patrizia Tenerelli, Anna Maria Verardi, Daniela Angiuli, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Ursini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I, n. 32;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Benedetto Pizzolla; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-degli elenchi delle disponibilità  per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato sul sostegno nella scuola secondaria di 2° grado, aree AD01-AD02-AD03-AD04;
– del decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII dell’USR Puglia prot. n. 3928 del 16.09.2014;
– quale atto presupposto, del decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII dell’USR Puglia prot. n. 3075/1 del 24.7.2014;
e con Motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2014:
– degli elenchi delle disponibilità  per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato sul sostegno nella scuola secondaria di 2° grado, aree AD01-AD02-AD03-AD04, dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII dell’USR Puglia, pubblicato il 16.10.2014;
– degli elenchi delle Disponibilità  per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato sul sostegno nella scuola secondaria di 2° grado, aree AD01-AD02-AD03, dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII dell’USR Puglia, pubblicato il 07.11.2014;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Ursini e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che, con il contestato modus operandi, l’amministrazione ha in effetti determinato un’artificiosa alterazione dell’ordine di scelta in relazione alle sedi di servizio contemplate negli elenchi di cui si controverte, in palese violazione del criterio meritocratico e con l’effetto aberrante di penalizzare i soggetti collocati in graduatoria in posizione migliore;
Ritenuto sussistere il periculum in mora posto che si tratta di incarichi di durata annuale;
Ritenuto altresì che l’art. 461 del d.lgs. n. 297/94, invocato dall’Amministrazione resistente, preclusivo di provvedimenti che comportino movimenti di personale già  in attività  di insegnamento trascorsi venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico, non possa trovare applicazione con riferimento a determinazioni attuative di provvedimenti giurisdizionali, salvo a compromettere il principio di rilevanza costituzionale di effettività  della tutela giurisdizionale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare. Spese compensate.
Fissa la trattazione del merito all’udienza del 15 ottobre 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)