Giurisdizione – Criterio di riparto – Nomina Segretario generale C.C.I.A.A. – Incarico fiduciario – Assenza di attività discrezionale – G.O.
L’impugnazione del decreto ministeriale di nomina del segretario generale della Camera di commercio industria agricoltura artigianato deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario, atteso il mancato esercizio di attività discrezionale dell’amministrazione, che connota detta designazione, nonchè la natura fiduciaria dell’incarico, riconducibile, pertanto, alla disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali generali, di cui agli articoli 16 e 19 in combinato disposto con l’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
N. 00112/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01530/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2013, proposto da:
Maria De Filippo, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Cesare Cicco, con domicilio eletto presso Giovanni Martino in Bari, Via Putignani, n. 96;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; C.C.I.A.A. di Bari, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Sabino Persichella, Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Sabino Persichella, in Bari, Via P. Amedeo, n. 197;
nei confronti di
Angela Patrizia Partipilo, rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso Rossella Chieffi in Bari, Via P. Fiore, n.14;
per l’annullamento
previa sospensiva
– del non conosciuto decreto del 17.10.2013 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha proceduto, ai sensi dell’art. 20 c. 3 della legge 580/1993, alla nomina della dott.ssa Angela Patrizia Partipilo quale segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
– della deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 165 del 25.10.2013;
– della deliberazione n. 103 del 5.9.2013;
– del provvedimento di cui al verbale n. 12 del 2.9.2013;
– del provvedimento di cui al verbale n. 9 del 21.1.2013;
– del provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 102 dell’8.8.2013;
– del provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 87 dell’8.6.2012;
– del provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 176 del 13.9.2012;
– dei verbali della selezione del Segretario Generale n. 1 del 17.9.2012, 2 del 18.10.2012, 3 del 26.10.2012, 4 del 9.11.2012, 5 del 21.11.2012, 6 del 27.11.2012, 7 del 5.12.2012, 8 del 14.1.2013, 9 del 21.1.2013, 10 del 29.1.2013, 11 del 27.2.2013, 12 del 2.9.2013;
– delle deliberazioni della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 87 dell’8.6.2012, n. 176 del 13.9.2012, n. 102 dell’8.8.2013, n. 17 del 1.3.2013;
– dell’avviso di selezione “per la designazione e la nomina del segretario generale della camera di commercio di Bari con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di durata quinquennale” approvato con la deliberazione della Giunta dell’8.6.2012;
– della Circolare del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3566/C del 22.9.2003;
– della nota prot. n. 0131731 del 1.8.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico;
– ove occorra delle note prot. n. 0027698 del 6.6.2013 e 0047288 del 1.10.2013 del Presidente della C.C.I.A.A. di Bari;
– del contratto individuale di lavoro approvato dalla Giunta della C.C.I.A.A. di Bari con deliberazione n. 165 del 25.10.2013 e sottoscritto in data non conosciuta;
– di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della C.C.I.A.A. di Bari e di Angela Patrizia Partipilo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Saverio Nitti, su delega dell’avv. E.C. Cicco, avv. Sabino Persichella, avv. F. Lofoco, avv. R. Chieffi e avv. dello Stato Donatella Testini;
Premesso che all’udienza del 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ ufficio, non eccepita dall’Amministrazione resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato, infatti, che:
– la Dott.ssa Maria De Filippo, con l’atto introduttivo di questo giudizio, chiede l’annullamento del decreto di nomina, del provvedimento di formale assunzione, di designazione della Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo quale segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nonchè di tutti gli atti della connessa procedura e del relativo contratto individuale di lavoro;
– l’art. 20 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 dispone che “Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l’attività dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta¦Il segretario generale, su designazione della giunta, e’ nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero” e il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2012, n. 230 fissa, tra l’altro, i requisiti di professionalità ed i criteri per l’espletamento della selezione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio;
– in base alla normativa in vigore le C.C.I.A.A. non sembrano obbligate a indire una formale selezione pubblica per la scelta del Segretario Generale, essendo quest’ultimo individuato da un elenco di soggetti già a monte selezionati in base ai criteri fissati dal Decreto sopra menzionato;
– nel senso del carattere necessariamente fiduciario della designazione del Segretario Generale delle C.C.I.A.A. si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 5 novembre 2007, n. 5697;
– la “designazione” del segretario generale sembrerebbe potersi pertanto ritenere assimilabile al conferimento di “incarichi di funzione dirigenziale generale” disciplinato dagli articoli 16 e 19 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 le cui controversie, ai sensi dell’art. 63 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario;
– le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 27 febbraio 2002, n. 2954 hanno stabilito che “La legge istituisce un nuovo criterio di ripartizione della giurisdizione tra l’autorità giudiziaria ordinaria e l’autorità giudiziaria amministrativa: un criterio di ripartizione che tende a garantire una tutela giurisdizionale completa dinanzi ad un’unica autorità giudiziaria, e precisamente l’autorità giudiziaria ordinaria, con il solo limite delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime pubblico ovvero in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Si deve trattare, tuttavia, di concorsi, ossia di procedure in cui i criteri di accertamento, valutazione e comparazione delle qualità dei candidati sono stabilite dalla legge¦ non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo i casi in cui la legge riserva il conferimento dell’incarico al potere del tutto discrezionale della Pubblica Amministrazione”;
Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a., il quale stabilisce che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie»;
Ritenuto pertanto di dover assegnare alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie vertenti unicamente sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese;
Ritenuto pertanto che la trattazione del ricorso vada rinviata all’udienza del 16 aprile 2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, assegna alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per depositare memorie vertenti sulla questione rilevabile d’ufficio indicata in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 16 aprile 2015.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2014 e 3 dicembre 2014, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)