1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente -Regolarizzazione documentale – Integrazione documentale – Differenze
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Certificati – Integrazione – Dovere di soccorso della stazione appaltante – Sussiste
1. La linea di demarcazione tra la “regolarizzazione documentale” (consentita) e l'”integrazione documentale” (non consentita) discende dalle qualificazioni stabilite nel bando. Ne consegue che il soccorso istruttorio, inoperante ogni qual volta vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, è sempre consentito per completare dichiarazioni o documenti già presentati, sempre che si riferisca ai requisiti soggettivi di partecipazione il cui possesso sia comunque individuabile dagli atti depositati.
2. àˆ legittima la regolarizzazione disposta da una stazione appaltante di una dichiarazione presentata da un concorrente, in sede di gara, corredata da un documento scaduto. In questo caso, infatti, non trova applicazione l’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 (che vieta alle Amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito), bensì il combinato disposto degli artt. 71 e 77 bis del medesimo decreto (che consente alle Amministrazioni, anche con riferimento alle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità , di richiedere la regolarizzazione da parte dell’interessato di eventuali dichiarazioni irregolari).
N. 00111/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2013, proposto da:
Centro 24 Ore s.c.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Verrienti e Stelio Campanale, con domicilio presso lo studio del secondo in Bari, alla via Amendola n. 172/C;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, alla via Davanzati, n. 33;
nei confronti di
Tesan s.p.a.;
per l’annullamento
previa emanazione di misure cautelari collegiali
– dell’aggiudicazione definitiva del servizio di “Telefonia sociale per anziani” e dell’approvazione dei verbali di gara e di Commissione, in favore di Tesan s.p.a. di Vicenza, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1043 del 31 luglio 2013, pubblicata dal 10 agosto 2013;
– dell’atto di ammissione e di non esclusione dalla gara di Tesan s.p.a., di cui al verbale di gara n. 1 del 28 maggio 2013;
– dell’atto di non esclusione dalla gara di TESAN s.p.a., di cui al verbale di Commissione n. 2 del 28 maggio 2013;
– dell’atto di cessazione del servizio nel termine del 31 agosto 2013, comunicata con nota del 12 agosto 2013 prot. n. 45334;
– di ogni altro atto precedente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luca Verrienti e avv. Isabella Palmiotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe, la società cooperativa sociale Centro 24 ore ha impugnato gli esiti della gara esperita dal comune di Barletta per l’affidamento della gestione del servizio di telefonia sociale per anziani, aggiudicata alla società Tesan p.a. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata prevista del servizio in questione un triennio dalla sottoscrizione del contratto; importo a base d’asta € 31.512,00.
Scopo del servizio, come specificato nel capitolato speciale di appalto, quello di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi persone in difficoltà , per situazione di disagio ambientale o socio-economico, ovvero per condizioni precarie di salute. Prestazioni richieste: connessione permanente a mezzo di apparecchio terminale dotato di telecomando e viva voce (art. 16 del capitolato).
Più precisamente la società ricorrente, gestore uscente dello stesso servizio, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 1043 del 24.8.2013, sul presupposto che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa sia per aver allegato alle dichiarazioni sostitutive attestanti i richiesti requisiti soggettivi un documento di identità scaduto, sia per l’asserita assoluta incertezza della relativa offerta, che risulterebbe priva degli elementi essenziali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta, con atto prodotto in data 23 settembre 2013, eccependo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 23 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come già anticipato in fatto, la cooperativa sociale ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata (Tesan s.p.a.) sul presupposto che la stessa dovesse essere esclusa dalla procedura per due ordini di ragioni: a) per aver presentato unitamente alle richieste autocertificazioni un documento di identità scaduto (quello del vice Presidente della società ); b) per aver presentato un’offerta connotata da incertezza assoluta, in quanto priva dei requisiti essenziali.
Alle due riportate censure sono dedicati -rispettivamente- il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Entrambi non possono, tuttavia, trovare accoglimento.
1.- Più precisamente, con il motivo sub 1 parte ricorrente contesta all’Amministrazione appaltante l’esercizio del potere di soccorso istruttorio, sul presupposto che non potesse essere consentita la regolarizzazione del predetto documento di identità .
Le censure non appaiono convincenti.
E’ sufficiente in proposito richiamare i principi generali elaborati in merito dalla giurisprudenza unitamente al dato testuale della lex specialis di gara.
La distinzione tra “regolarizzazione documentale” (consentita) ed “integrazione documentale” (non consentita) è ben tracciata nella nota decisione dell’Adunanza plenaria del C.d.S. n. 9/2014, nei termini che di seguito si riportano: “..la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni qual volta vengano in rilevo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara..”; il soccorso istruttorio è invece sempre consentito -salve espresse previsioni contrarie della lex specialis- per “¦completare dichiarazioni o documenti già presentati..”, purchè non riferito all’offerta ma ai requisiti soggettivi di partecipazione e “..purchè il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento¦”.
Orbene, nella fattispecie in esame, la lettera di invito sanzionava con l’esclusione soltanto la “mancanza” documentale e non già l'”irregolarità ” che, nel caso di specie, è stata rilevata con riferimento al periodo di validità del documento esibito a supporto dell’identità del soggetto che aveva reso le dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000. Diversamente, la prescrizione di gara sarebbe apparsa in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 46, d.lgs. 163/2006.
Peraltro, l’esercizio del potere di soccorso istruttorio ha consentito di verificare che, nella fattispecie, di mera irregolarità formale si trattasse, essendo emersa -ex post- la piena validità del documento esibito; sicchè anche i principi enunciati dal C.G.A.S. nella sentenza n. 324/2012 ed invocati dalla difesa comunale non appaiono dirimenti. Ed invero, il rilevato “scopo” dell’identificazione del sottoscrittore e della verifica del collegamento tra l’autore della dichiarazione e il titolare del documento di identità è stato in concreto raggiunto. L’esclusione della società controinteressata, in luogo della regolarizzazione, sarebbe stata disposta in ossequio a ragioni meramente ed inutilmente “formali”, con conseguente frustrazione del gioco della concorrenza.
Lo stesso Consiglio di Stato, in un caso speculare a quello che viene qui in esame, ha ritenuto legittima la regolarizzazione disposta da una stazione appaltante di una dichiarazione presentata da un concorrente, in sede di gara, corredata da un documento di identità scaduto, sul presupposto che non dovesse trovare applicazione l’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 bensì il combinato disposto dei successivi artt. 71 e 77 bis dello stesso decreto.
2.- Con il secondo motivo, poi, la cooperativa ricorrente contesta le modalità di attribuzione del punteggio (massimo) all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, ritenendo che questa non abbia fornito alcun requisito prestazionale di tipo numerico, in quanto tale valutabile, avendo invece offerto un numero di utenti “illimitato” e, pertanto, non quantificabile alla stregua dei criteri che la stessa commissione si era data per la valutazione delle offerte.
Più precisamente, quanto appunto all’offerta tecnica, era prevista l’attribuzione fino ad un massimo di 10 punti in relazione al numero di utenti superiore al minimo richiesto di cinquanta, quali destinatari di apparecchiature in comodato (cfr. verbale del 27 maggio 2013). In presunta applicazione di tali previsioni, alla società aggiudicataria è stato quindi assegnato il punteggio massimo a fronte -come detto- dell’offerta di un numero “illimitato” di utenti; alla ricorrente un solo punto per aver offerto quindici utenti aggiuntivi. In tal modo, secondo quanto prospettato in ricorso, sarebbe stato leso l’interesse pubblico alla valutazione comparativa e ponderata delle offerte, posto che sarebbe stata valutata un’offerta che, per la sua indeterminatezza, sarebbe stata insuscettibile di comparazione; in ogni caso, sarebbe stato violato il criterio della proporzionalità nella reciproca assegnazione di punteggi aggiuntivi a ciascuna offerta in gara.
Neanche tali censure appaiono, tuttavia, convincenti.
Nel richiamato verbale, nel quale sono stati fissati i criteri di valutazione, non vi è traccia dell’asserito obbligo di indicazione di un dato numerico definito ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui si tratta; solo si richiedeva come presupposto una “quantità ” superiore al minimo.
Conseguentemente l’offerta di una “quantità ” illimitata non poteva che comportare l’attribuzione del punteggio massimo. La traduzione di quella “quantità ” in un numero determinato, operata dalla Commissione di gara applicando i parametri tratti dalla delibera del Commissario straordinario n. 50 del 18.4.2013 (di approvazione del piano di zona dei servizi sociali), deve essere apparsa funzionale ad agevolare la valutazione delle altre offerte tecniche, invece concretatesi in un dato numerico preciso; in ogni caso, indicativo di una quantità inferiore rispetto alla “quantità ” illimitata di utenti offerta dalla società aggiudicataria e, pertanto, inevitabilmente destinato ad una valutazione deteriore.
Semmai, dunque, eventuali errori di valutazione potrebbero aver riguardato l’assegnazione del punteggio aggiuntivo alle altre offerte, in particolare a quella della ricorrente; ma, poichè quest’ultima ha offerto solo 15 unità ulteriori rispetto alle cinquanta minime, è evidente che anche una riconsiderazione del punteggio alla stessa assegnato non consentirebbe di ragguagliare quello massimo. La ricorrente, pertanto, non riceverebbe alcun concreto vantaggio da una riconsiderazione globale dei punteggi con conseguente inconfigurabilità in capo alla stessa di un interesse qualificato, attuale e concreto, a censurare le modalità di attribuzione del punteggio aggiuntivo in questione; censure in effetti contenute nel motivo sub 2 in esame.
3.- In conclusione, il gravame non contiene censure meritevoli di accoglimento ed è, in parte qua, anche inammissibile.
Considerato, tuttavia, che non tutte le questioni affrontate sono pacifiche in giurisprudenza, il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)