1. Pubblico impiego – Forze armate – Indennità  di buona uscita – Indennità  operativa – Base di calcolo – Non concorre


2. Pubblico impiego – Forze Armate – Indennità  di buona uscita – Base di calcolo – L. 75/1983 art. 38 – Elenco tassativo


3. Pubblico impiego – Forze armate – Indennità  di buona uscita – Indennità  operativa – Non incluso nella base di calcolo – Legittimità 


4. Pubblico impiego – Indennità  di buona uscita – Applicabilità  al t.f.r. – Limiti

1. L’indennità  operativa di cui alla L. 78/1983 costituisce un peculiare trattamento economico connesso con il particolare status dei militari quale compenso per la responsabilità , i rischi e i disagi connessi alle particolari condizioni del loro lavoro che, pur facendo parte del complessivo stipendio del dipendente, non concorre a determinare la base di calcolo dell’indennità  di buonuscita ai sensi dell’art. 38, L. 20.3.1980, n. 75 (Ad. Plen. 18/1996).


2. Ai sensi dell’art. 38, L. 75/1980, concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità  di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità  ivi specificamente e tassativamente indicati; ne consegue che ai fini del calcolo dell’indennità  di buona uscita resta esclusa l’indennità  operativa di cui all’art. 8, L. 78/1983, attesa l’assenza nell’ordinamento di alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità  a tal fine.


3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dalla Corte Costituzionale (n. 278/1995) non è illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., il combinato disposto degli artt. 3 e 38, T.U. 1032/1973 e della L. 78/1983, nella parte in cui non consente l’inclusione dell’indennità  militare operativa, pur ritenuta pensionabile, nella base di computo dell’indennità  di buonuscita del personale militare in quanto, come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilità , così, reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio. 


4. Il trattamento di fine rapporto civilistico è un istituto diverso rispetto al trattamento di buonuscita, tipico e peculiare del pubblico impiego, il quale, pur avendo la medesima funzione, gode di autonoma e distinta disciplina, non potendo ritenersi applicabili al t.f.r. ordinario, come disciplinato dall’art. 2120 c.c., modalità , termini e condizioni peculiari di altri istituti del pubblico impiego.

N. 00104/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2011, proposto da: 
Rocco Barletta, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli, in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

contro
Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ex Inpdap, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Assumma, con domicilio eletto presso Marcella Mattia, in Bari, Via Oberdan, 40/U c/o Sede Inps; 

per l’accertamento e la declaratoria
del diritto patrimoniale a vedersi computare nell’indennità  di buonuscita l’indennità  di impiego operativo di base di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 78;
nonchè per la condanna dell’Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica alla liquidazione delle differenze a tale titolo dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ex Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Rita Lorusso, per delega dell’avv. Giovanni Nardelli, e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 10 novembre 2011, Rocco Barletta, in qualità  di dipendente del Ministero della Difesa con grado di Primo Maresciallo Luogotenente dell’Aeronautica Militare a far data dal 23 novembre 1968 e sino al 30 giugno 2007, in quanto cessato dal servizio permanente effettivo da meno di cinque anni, chiedeva l’accertamento del suo diritto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità  di buonuscita con l’inclusione, nella base di calcolo della stessa, dell’indennità  operativa di base prevista dalla L. 23 marzo 1983, n. 78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Avverso il mancato computo della suddetta indennità  il ricorrente insorgeva, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili ed, in particolare, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 23 della L. 23 marzo 1983, n. 78, oltre che degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto, illogicità  e contraddittorietà  di comportamento.
In sintesi, secondo il ricorrente, detta indennità  aveva, in concreto, natura giuridica stipendiale, dovendo dunque essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità  di buonuscita, con consequenziale incremento dei diritti patrimoniali allo stesso spettanti in conseguenza di tale ricalcolo.
Si costituivano in giudizio l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ex Inpdap, ed il Ministero della Difesa, sostenendo, nel merito, l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2014 la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato.
Come evidenziato in narrativa, il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto al computo dell’indennità  operativa di base, percepita ex artt. 1 e seguenti, L. 23 marzo 1983, n. 78, nella base di calcolo dell’indennità  di buonuscita.
In via preliminare giova rammentare, anzitutto, il disposto di cui all’art. 38, rubricato “Base contributiva”, del D.P.R. n. 1032/1973 “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato” il quale prevede che:
“La base contributiva è costituita dall’80 % dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonchè dei seguenti assegni:
-indennità  di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
-assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
-indennità  prevista dall’art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio;
-assegno annuo previsto dall’art. 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università  e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
-assegno annuo previsto dall’art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
-assegno perequativo previsto dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonchè per i sottufficiali e per i militari di truppa;
-assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità  previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.”.
L’art. 1 della L. n. 78/1983 “Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità  operative del personale militare” stabilisce, altresì, che:
“In relazione alla peculiarità  dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità  psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità  al servizio ed alla mobilità  di lavoro e di sede, dalla specialità  della disciplina, dalla selettività  dell’avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età , al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità  connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità  di impiego operativo di cui alla presente legge.”.
Tale indennità  di impiego operativo viene disciplinata, nello specifico, dal successivo art. 2.
L’art. 18, sempre della L. 78/1983 “Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità  operative del personale militare”, rubricato “Effetti pensionistici”, evidenzia altresì che:
“L’indennità  di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell’annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell’articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.”.
Ed ancora, l’art. 2120 del codice civile, concernente la “Disciplina del trattamento di fine rapporto”, stabilisce che:
“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”.
L’estensione al pubblico impiego del TFR civilistico è stata, poi, prevista dal legislatore (all’art. 2 comma 5, L. n. 335 del 1995, con fissazione della relativa decorrenza), in particolare:
“Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.”.
La questione giuridica sollevata dal ricorso proposto è stata affrontata e risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione 17 settembre 1996 n. 18, ha affermato la non computabilità  di detta indennità  ai fini del calcolo dell’indennità  di buonuscita. A tali conclusioni il Collegio intende rinviare ed uniformarsi, condividendole e ritenendole espressione di un principio applicabile a tutte le indennità  operative previste dalla L. n. 78 del 1983.
L’Adunanza Plenaria, superando il precedente orientamento, ha rilevato che l’indennità  di impiego operativo costituisce un peculiare trattamento economico connesso con il particolare status dei militari, quale compenso per la responsabilità , i rischi e i disagi connessi alle particolari condizioni del loro lavoro che, pur facendo parte del complessivo stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la base di calcolo dell’indennità  di buonuscita ai sensi dell’art. 38, L. 20 marzo 1980, n. 75.
Detta norma dispone, infatti, che concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità  di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità  specificamente e tassativamente indicati, il che non è per l’indennità  di impiego operativo di cui all’art. 8, L. n. 78 del 1989.
Per detta indennità  operativa non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità  a fini di calcolo dell’indennità  di buonuscita; e neppure può ritenersi che possa essere interpretativamente ricompresa nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono fisiologicamente la base contributiva dell’indennità  di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità  e a scadenza fissa).
Infatti, per stabilire l’idoneità  di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità  di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.
Le conclusioni alle quali è pervenuta l’Adunanza plenaria sono state puntualmente ribadite dalla giurisprudenza successiva (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III ter, 10 dicembre 2014 n. 12440; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 3 novembre 2014 n. 11015; T.A.R. Sardegna, sez. I, 30 settembre 2010 n. 2276; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008 n. 1180; Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5101; Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2007 n. 4745) ed anche condivise dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 27 giugno 1995 n. 278), secondo la quale non è illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., il combinato disposto degli artt. 3 e 38, T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032 e della l. 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consente l’inclusione dell’indennità  militare operativa, pur ritenuta pensionabile, nella base di computo dell’indennità  di buonuscita del personale militare in quanto, come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilità , così, reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio.
Risulta comunque assorbente la conclusione che la base contributiva, sulla quale deve essere calcolata l’indennità  di buonuscita spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato all’atto del loro collocamento a riposo, è costituita dagli emolumenti tassativamente indicati nell’art. 38, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, tra i quali non figura quella richiesta dal ricorrente.
Inoltre, va considerato che il TFR civilistico è un istituto diverso rispetto al trattamento di buonuscita, tipico e peculiare del pubblico impiego, il quale, pur avendo la medesima funzione, gode di autonoma e distinta disciplina, non potendo ritenersi applicabili all’uno le peculiarità  normative dell’altro. Non possono, cioè, applicarsi al TFR ordinario, così come disciplinato dall’art. 2120 del c.c. modalità , termini e condizioni che sono peculiari di altri istituti del pubblico impiego (Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2008 n. 600, Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008 n. 2447 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 18 novembre 2002 n. 1551). Nè è parimenti applicabile al caso di specie la successiva normativa intervenuta con L. 335 del 1995, quest’ultima trovando il proprio campo di applicazione, come evidenziato supra, solo per i nuovi assunti a far data dal 1.1.1996.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Da ultimo, quanto alle spese di giudizio, la natura della controversia e il tecnicismo previdenziale ad essa sotteso suggeriscono al Collegio di disporre l’integrale compensazione delle stesse fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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