Giurisdizione – Revoca patente di guida – Misure di prevenzione – Assenza di discrezionalità   della p.A. –  Atto dovuto – Diritto soggettivo – G.O.

àˆ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida nei confronti del titolare della stessa che sia stato sottoposto a misure di prevenzione. Invero in detta ipotesi la revoca della patente di guida  costituisce atto dovuto dell’autorità  prefettizia, privo di discrezionalità  dell’autorità  amministrativa e pertanto  inidoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo alla mobilità  veicolare con conseguente giurisdizione del G.O.. 

N. 00102/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Pasculli, con domicilio eletto presso Edgardo Francesco Leo, in Bari, Via Roberto Da Bari, 112; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento del 18 febbraio 2010, notificato in data 9 marzo 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha disposto la revoca della patente di guida cat. B n. BA5073809G del 30 aprile 1997 rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Bari all’odierna ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte resistente il difensore avv. Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7 maggio 2010 e pervenuto in Segreteria il successivo 17 maggio, la ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento emesso in data 18 febbraio 2010 e notificato in data 9 marzo 2010, con il quale il Prefetto di Bari aveva disposto la revoca della patente di guida cat. B n. BA5073809G del 30 aprile 1997 rilasciata dalla M.C.T.C. di Bari all’odierna ricorrente.
Esponeva l’istante, che, con decreto n. 1/2010 il Tribunale di Bari, Sezione misure di prevenzione, applicava alla ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due.
In conseguenza del predetto decreto, il Prefetto della Provincia di Bari, ritenuti esser venuti meno i requisiti morali previsti dall’art. 120 c.d.s., notificava il provvedimento, sopraindicato, di revoca della patente di guida.
Avverso il provvedimento in epigrafe, la -OMISSIS- proponeva ricorso evidenziando di non essere attualmente più sottoposta ad alcuna misura, di essere in possesso dei requisiti morali che le consentono di riottenere la patente di guida e di non aver reiterato alcuna condotta criminosa dal periodo 2004-2006.
A sostegno del gravame rappresentava, inoltre, la ricorrente di dover provvedere all’assistenza continua dei propri genitori, in particolare della madre, -OMISSIS-, invalida con totale e permanente inabilità  lavorativa, necessitante di una accompagnatrice automunita.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva l’annullamento del prefato provvedimento prefettizio, nonchè, la restituzione della patente di guida, ovvero, di essere dichiarata in possesso dei requisiti morali per il rilascio di una nuova patente di guida.
Con atto depositato in data 25 maggio 2010, si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonchè, la Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda proposta con riserva di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa.
Alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010, il Collegio, con ordinanza n. 368/2010, rigettava l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014, la causa era trattenuta definitivamente in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Alla stregua della prevalente giurisprudenza delineatasi in materia, il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida nei confronti del titolare della stessa che sia stato sottoposto a determinate misure di prevenzione non comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’autorità  amministrativa.
Dal dettato normativo di cui all’art. 120 c.d.s. si evince, in effetti, che sussistendo le condizioni richieste dalla legge, la revoca deve essere vincolativamente disposta e deve avere la durata di anni tre.
In sostanza, in casi analoghi a quello in disamina, la revoca costituisce atto dovuto che l’amministrazione è tenuta ad adottare, inidoneo a degradare ad interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo alla mobilità  veicolare (cfr. art. 16 Cost.) di chi abbia già  conseguito la titolarità  della patente di guida (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, Sent. n. 1736/2014).
La natura del tutto vincolata del potere esercitato dall’autorità  prefettizia esclude, quindi, un apprezzamento discrezionale, da parte della stessa autorità , tanto sulla possibilità  o meno di irrogazione della misura di prevenzione, quanto sulla durata della stessa.
Giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, ha precisato che “l’assenza di qualsivoglia discrezionalità  nel provvedimento irrogativo della sanzione accessoria di revoca della patente radica senza ombra di dubbio la giurisdizione del giudice ordinario ai fini dell’opposizione, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 2446/2006, Cass. SS.UU. n. 22491/2010, Cass. SS.UU. n. 10406/2014; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, Sent. n. 1716/2011; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, Sent. n. 365/2014, nonchè T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, Sent. n. 1558/2014).
Osserva il Collegio, che in tal senso si sono, in particolare, pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 2446/2006 cit.) affermando che “la domanda rivolta a denunciare la illegittimità  del provvedimento di revoca della patente di guida reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario” (in senso conforme, altresì, la già  citata Cass. SS.UU. Sent. n. 10406/2014).
Dunque, la revoca del titolo abilitativo alla guida consegue obbligatoriamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Orbene, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, considerato che il Tribunale di Bari con decreto n. 1 del 16.12.2009 ha disposto a carico della -OMISSIS- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il provvedimento oggetto di gravame è stato emesso in conformità  ed in esecuzione vincolata del disposto di cui all’art. 120 c.d.s..
Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, ritenuto che non sussiste in capo alla ricorrente una situazione giuridica qualificabile in termini di interesse legittimo e che non ricorre un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, questo Collegio deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della sussistenza della potestas iudicandi del Giudice Ordinario.
Ricorrono giustificati motivi, rappresentati dalla peculiarità  della controversia trattata e del suo esito in rito, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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