Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Rinnovo permesso di soggiorno  – Rapporto  di lavoro subordinato – Simulazione  – Diniego

Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno appare legittimo ove sia emerso nel corso del procedimento il carattere simulato del rapporto di lavoro subordinato sul quale fonda la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno e l’incoerenza di eventuali rapporti familiari nel procedimento in questione.

N. 00032/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01528/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, Via Napoli n. 138;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 04.07.2013 e notificato in data 19.09.2013, Cat. A. 11 /2013/lmm. n 31/P.S.
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse.
Con motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, rectius del rilascio, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 10.10.2014 e notificato a mezzo pec in data 14.10.2014, Cat. A 11/2014/Imm. N. 59/P.S., con cui è stato ribadito il rigetto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni;
 

Considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso come integrato da motivi aggiunti, in quanto:
– l’istruttoria svolta dall’amministrazione rende evidente il carattere simulato del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della ditta “A¦…”, come evidenziato nel provvedimento di rigetto, gravato con motivi aggiunti, con conseguente mancanza del presupposto oggettivo per il rinnovo del permesso richiesto;
– eventuali rapporti familiari della ricorrente in Italia non giustificano il rilascio del titolo richiesto, ma potranno eventualmente rilevare ai fini del conseguimento di un permesso per motivi familiari, che allo stato non risulta richiesto all’amministrazione e ferma restando ogni valutazione spettante all’Autorità  di Pubblica Sicurezza.
La peculiarità  della situazione di fatto sottesa agli atti impugnati consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)